Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 36.
1. Sono abrogati l' articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il quarto comma dell'articolo 23 e l' articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Sono abrogati l' articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il quarto comma dell'articolo 23 e l' articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentario • 1
- 1. DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. 3. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 18Provvedimento: […] Seppur non come specifico ed autonomo motivo di censura, la difesa del AN ha reiterato poi con il presente ricorso una serie di argomentazioni riproponenti l'inefficacia dei sequestri già disposti dal G.I. penale ex art. 24 legge n.646/1982, sotto il profilo che, a seguito dell'intervenuta abrogazione di tale norma per effetto dell'art. 36 legge 19 marzo 1990 n. 55 e della mancata emissione - da parte del giudice della prevenzione cui gli atti erano stati trasmessi - di provvedimenti cautelari sostitutivi, non avrebbe potuto essere disposta la confisca dei beni.Leggi di più...
- esclusione·
- assorbente rilevanza nel giudizio di prevenzione·
- provvedimento cautelare sostitutivo del giudice della prevenzione·
- assoluzione in quest'ultimo dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen·
- formazione del giudicato·
- autonomia rispetto al processo penale·
- conservazione di efficacia del sequestro·
- natura giuridica·
- necessità·
- doveri di valutazione spettanti al giudice della prevenzione·
- confisca·
- configurabilità·
- sequestro penale·
- criteri di determinazione·
- trasferimento degli atti dal giudice penale a quello della prevenzione