Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 35576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35576 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
. į 35576/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1007/2016 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - Dott. ENRICO MANZON REGISTRO GENERALE N. 51695/2013 - Consigliere - Dott. EMANUELA GAI - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ LU N. IL 12/08/1962 avverso la sentenza n. 2313/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 05/06/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stef To che ha concluso per l'e nceint leie I per crence d intereme 1 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. - La Corte d'appello di Ancona ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, del 5 giugno 2009, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen.,e 2, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per aver omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per complessivi euro 137.241,00, per le mensilità dal gennaio 2002 al dicembre 2006. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere quanto ai fatti commessi fino al giugno 2005, per essere gli stessi estinti per prescrizione, e ha rideterminato in diminuzione la pena quanto ai residui fatti. -2. Avverso la sentenza e avverso l'ordinanza del 16 aprile 2014 di rigetto dell'istanza di rinvio della trattazione del procedimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione e ha depositato successiva memoria, deducendo: 1) l'erronea applicazione degli artt. 420 ter e 599 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrilevanza del legittimo impedimento del difensore nel giudizio abbreviato di appello, sull'assunto che si tratterebbe di un giudizio a partecipazione non necessaria;
2) la mancata applicazione dell'indulto; 3) il decorso, medio tempore, dei termini di prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Deve essere dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. - - Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per 3.1. l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E 2 ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511). 3.2.-I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui la difesa non ha formulato alcuna censura relativa alla responsabilità penale. -3.3. Né il ricorso può essere ritenuto inammissibile, perché il primo motivo risulta fondato. Con lo stesso si deduce, infatti, l'erronea applicazione degli artt. 420 ter e 599 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrilevanza del legittimo impedimento del difensore nel giudizio abbreviato di appello, motivata dalla Corte d'appello - con l'ordinanza di rigetto del 16 aprile 2014 - sul rilievo che si tratterebbe di un giudizio a partecipazione non necessaria.
3.3.1. Nel caso di specie risulta pacifico che, a causa di un legittimo impedimento, il difensore non sia potuto intervenire all'udienza camerale, che è stata fissata di fronte alla . Corte d'appello a norma del combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 cod. proc. pen., trattandosi di un procedimento che in primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato. La Corte d'appello, senza contestare la sussistenza di detto impedimento, ha rigettato la relativa istanza di rinvio, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale per il quale l'impossibilità, per il difensore, di partecipare all'udienza camerale non costituisce motivo di rinvio della stessa, perché in tale procedimento, non è prevista, per ragioni di speditezza e di concentrazione, intrinseche alla natura dello stesso, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore;
con la conseguenza che l'eventuale impedimento di quest'ultimo non costituisce motivo di rinvio, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (ex multis, sez. 6, 19 febbraio 2009, n. 14396, rv. 243263; sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461, rv. 234145; sez. 5, 17 febbraio 1998, n. 11269, rv. 211515; sez. 5, 22 novembre 1999, n. 5619/2000, rv. 215482). In particolare si è più volte affermato che al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, perché in tale udienza la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (ex plurimis, sez. 1, 24 novembre 2011, n. 6907, rv. 252401). E in questa stessa ottica, si è affermato che il contraddittorio è assicurato, quanto al difensore, dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, con la conseguente irrilevanza dell'assenza del difensore stesso, anche se causata da un legittimo impedimento (sez. 6, 19 febbraio 2009, n. 14396, rv. 243263); con la conseguenza che la k nullità del procedimento per mancata comparizione del difensore consegue esclusivamente al difetto di notifica dell'avviso di fissazione di udienza (sez. 5, 16 luglio 2010, n. 36623, rv. 248435; sez. 6, 23 settembre 2004, n. 40542, rv.230260). E si tratta di un orientamento così consolidato da essere qualificato dalle Sezioni unite, che più recentemente hanno affrontato la questione, come "diritto vivente” (sez. un. 30 ottobre 2014, n. 15232/2015), avendo trovato in passato l'avallo delle stesse sezioni unite (27 giugno 2006, n. 31461, rv. . 234145; 8 aprile 1998, n. 7551, rv. 210796). 3.3.2. - Tale orientamento non può essere condiviso, ove solo si consideri che l'art. 420, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in relazione all'udienza preliminare, pur avendo quest'ultima natura camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell'imputato. Tale disposizione deve infatti trovare applicazione, per identità di ratio, anche nel procedimento camerale d'appello (sez. 2, 11 ottobre 2000, n. 13033, rv. 217507). Né osta a tale conclusione il disposto dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale i difensori sono sentiti se compaiono. Questa norma si limita infatti a sancire il diritto del difensore, senz'altro coessenziale alle linee fondanti del sistema accusatorio, di modellare proprio atteggiamento processuale sulla strategia difensiva prescelta e quindi di decidere se comparire o meno all'udienza camerale, senza che la sua mancata comparizione determini alcuna conseguenza processuale. E del resto, una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all'udienza camerale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano materialmente la partecipazione all'udienza, perché la compressione del diritto di difesa che innegabilmente viene a determinarsi in questo caso, non appare giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell'imputato, ineludibili quale che sia il modulo processuale adottato. Questo opposto orientamento non risulta, del resto, in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte che, di recente, hanno trattato del problema dell'adesione del difensore all'astensione deliberata dagli organi di categoria. Ed infatti le sezioni unite hanno prospettato l'esistenza di dubbi di costituzionalità della tesi interpretativa maggioritaria, pur ritenendo la questione irrilevante ai fini della tematica nella specie esaminata, sul rilievo che l'adesione del difensore all'astensione non è riconducibile alla nozione di legittimo impedimento (sez. un. 30 ottobre 2014, n. 15232/2015, punto 7 del "Considerato in diritto"). Come ampiamente evidenziato da sez. 6, 21 ottobre 2015, n. 10157/2016, rv. 266531, la diversa soluzione, qui condivisa, appare più conforme ai principi costituzionali, dai quali discende che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa deve essere A - comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale. E tale conclusione si impone a maggior ragione laddove la regiudicanda si trovi in fase decisoria e si discuta, quindi, della fondatezza dell'imputazione, come nel giudizio abbreviato, che, tanto in primo grado che in appello, attribuisce al giudice la piena : cognizione del merito dell'accusa, con la conseguente necessità di esaminare approfonditamente e di sottoporre ad un adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, ogni risultanza acquisita. In altri termini, la necessità del contraddittorio è da ritenersi ineludibile allorché la decisione abbia per oggetto la responsabilità dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto ed ogni altra questione di merito. Ed appare difficile sostenere che, laddove si assuma che il legittimo impedimento a comparire del difensore sia irrilevante, il contraddittorio possa non ritenersi vulnerato. Basti pensare alla possibilità, che è data al giudice d'appello dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, qualora questa sia assolutamente necessaria, anche nell'ambito del giudizio abbreviato di appello (ex plurimis, sez. 1, 14 gennaio 2016, n. 8316, rv. 266145). Né è sostenibile che l'interpretazione contraria trovi fondamento nel disposto dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. Infatti tale disposizione, che prevede il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire, non esclude espressamente che il rinvio possa essere disposto in presenza di un legittimo impedimento del difensore. Si tratta, del resto, di una norma del tutto estranea alla problematica inerente al legittimo impedimento del difensore, come si evince dal tenore testuale della disposizione, nella quale manca ogni riferimento a questo soggetto processuale;
con la conseguenza che da essa non può ricavarsi alcun argomento né a favore né contro l'opzione ermeneutica relativa alla rilevanza dell'assoluto impedimento a comparire del difensore, nei giudizi camerali. Deve dunque riaffermarsi il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento. Ne deriva che, se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento è celebrato senza cha la mancata comparizione determini A l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; se invece come nel caso qui in esame il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso. 4. - La violazione del contraddittorio posta in essere dalla Corte d'appello comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma il nuovo giudizio che ne scaturirebbe risulta precluso dalla necessità dell'immediata declaratoria della prescrizione dei reati contestati. 5Al A Si tratta, infatti, di omissioni contributive, l'ultima delle quali è stata commessa il 16 gennaio 2007; a partire da tale data, deve essere computato il termine complessivo di sette anni e sei mesi, applicabile ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., cui deve essere sommato il termine dilatorio di tre mesi previsto dalla disposizione incriminatrice, giungendosi così alla data del 16 ottobre 2014, comunque precedente alla pronuncia della presente sentenza. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Silvio Amoresano A na DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO 2019 : IL CANCELLIERE . Lugnay I 6