Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
Nel giudizio camerale di appello, una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione, connaturali alla natura del procedimento, non è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato, con la conseguenza che l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 11269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11269 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 17.2.1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni PATRONE Consigliere N.308
3. Dott. Pasquale PERRONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N.23929/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL VI (nato a [...] il [...]) avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, emessa in data 21 marzo 1997. Visti li atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO.
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Pretore di Catania, emessa in data 11 aprile 1991 nei confronti di LO ZO, condannato alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto pluriaggravato dell'autovettura di Scarcella Silvana, commesso in data 7 aprile 1991 in Catania. La Corte, in particolare, ha disatteso le richieste di riduzione della pena, di riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche e di concessione del beneficio della sospensione condizionale. Col ricorso in esame il LO ha, innanzi tutto, lamentato l'inosservanza dell'art.486 n.5 C.P.P., per quanto la Corte di merito non abbia disposto il rinvio del dibattimento, nonostante il legittimo impedimento professionale del difensore, tempestivamente documentato;
mentre ha dedotto il vizio di carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, non essendo preclusa la concessione del beneficio dalle risultanti precedenti condanne penali.
Il primo motivo del gravame è evidentemente infondato, risultando che il giustificato impedimento professionale del difensore fu allegato nell'ambito di procedimento camerale in appello ex art. 599 C.P.P. Sicché fu legittimamente disattesa la richiesta di rinvio, non essendo applicabile a tale procedimento la disciplina di cui all'art.48615 C.P.P. Si è già rilevato, infatti che nel giudizio camerale di appello, una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione, connaturali alla natura del procedimento, non è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato, con la conseguenza che l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario (Cass. sez.II 16 maggio 1994, Ammirati), sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Cass. sez. IV 21 febbraio 1996, Pulcini ed altro): ne' risulta che, nella fattispecie processuale in esame, si sia proceduto a tale incombente. Il secondo motivo, relativo alle dedotte carenze motivazionali sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che infondato per la sussistenza di puntuale motivazione sul punto, postula una rivalutazione delle emergenze fattualè preclusa nel giudizio di legittimità; e si esaurisce, pertanto, in una inammissibile censura in punto di fatto della sentenza impugnata. Consegue che il gravame deve essere respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, proposto da LO ZO, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, emessa in data 21 marzo 1997, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998