Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 11269
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Sentenza 17 febbraio 1998

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Nel giudizio camerale di appello, una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione, connaturali alla natura del procedimento, non è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato, con la conseguenza che l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 11269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11269
    Data del deposito : 17 febbraio 1998

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