Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPO O ITALIAN0 4 4 3 6 0 1 LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto Rischio assicurativo;
SEZIONE TERZA CIVILE clausola limitativa della responsabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dell'assicuratore R.G.N. 15890/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.9511 ConsigliereDott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 1495 Dott. Ennio Rel. Consigliere MALZONE Ud. 10/11/00 Dott. Alberto Consigliere TALEVI ha pronunciato la seguente CURTE POPPIA UCHAZONE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti !3000 2.7. MAR. 2001. EDILLARIO DI NZ AR & C SNC, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 244, presso 10 studio dell'avvocato MORI PIETRO, che lo difende CELLERIA unitamente all'avvocato PATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DUOMO ASSICURAZIONI SPA, in persona del Vice Direttore Generale Dott. Sergio Finesso, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato BALDI GIUSEPPE, che lo difende 2000 unitamente agli avvocati ROSSARI GIORGIO, BACCARO 1802 GIAMPIERO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 2900/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 14/5/1997, depositata il 03/10/97; RG.2574/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato PIETRO MORI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'improcedibilità, in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 23.4.1992 la Edillario snc di RI AR e C. convenne in giudizio avanti il tribunale di Milano la Duomo Ass.ni spa chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 36 milioni, poi ridotta in corso di causa a L. 33.210.000 in forza di polizza assicurativa stipulata tra le parti in data 11.4.1986. Asseriva la società istante che nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova palazzina in Rovegnate (LC), effettuate le opere di scavo ad oltre quattro metri di distanza da un altro fabbricato, aveva dovuto sospendere i lavori a causa di 2 copiose precipitazioni atmosferiche;
ripresi i lavori dopo cinque giorni, in data 14.12.1990 si era notata una grossa lesione nel muro del fabbricato adiacente, che, poi, era crollato nel corso della stessa giornata. A seguito di ciò aveva provveduto a risarcire all'avente diritto il relativo danno con l'esborso di L. 86.897.800 e aveva chiesto alla Duomo spa, a termini di polizza, la minor somma di L. 36 milioni, ma l'assicuratore si era opposta, sostenendo che la re- sponsabilità del sinistro era addebitabile alla sola società costruttrice e che, a termini di polizza, la garanzia non poteva essere prestata non avendo la Edil- lario fatto precedere i propri lavori da opere di sot- verificarsi tomuratura idonee ad impedire il dell'evento dannoso. Il tribunale di Milano con sentenza 13.10.1994 ac- coglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di L. 33.210.000 oltre in- teressi legali e spese di lite, ravvisando la causa del crollo del muro nelle persistenti piogge cadute nel pe- riodo in cui era rimasto aperto lo scavo effettuato dalla Edillario. La Corte dell'Appello di Milano, accogliendo l'appello della Duomo Ass.ni spa, con sentenza 14.5.1997, rigettava la domanda attrice condannando la 3 società istante alla rifusione delle spese dei due gra- di di giudizio in favore dell'appellante. Ricorre per cassazione della decisione la Edillario snc esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso la società di assicura- zione con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, deducendo contrad- dittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, si censura il punto della decisione che ha escluso che il crollo del muro del fabbricato vicino sia stato causato dalle precipitazioni piovose e ne ha, invece, individuato la relativa causa nella mancata formazione, prima dello scavo, di una trave rovescia, atta a scongiurare il relativo pericolo, ritenendo, per ciò, non operante la garanzia assicurativa in forza della lettera F della clausola aggiuntiva nell'ipotesi di danni da cedimento o franamento del terreno in di- pendenza di lavori implicanti sottomurature O altre tecniche sostitutive, sostenendosi che la Corte di me- rito avrebbe male interpretato i risultati della ctu che indicava la causa del crollo del muro nelle consi- stenti piogge verificatesi dopo lo scavo e faceva rife- rimento all'opportunità di realizzare la trave rovescio а titolo di maggiore prudenza, come tale non idoneo ad escludere la garanzia assicurativa, in quanto non CO- stituente una condizione sine qua non per la esecuzione dei lavori. Il motivo è chiaramente infondato, perché la Corte merito è giunta alla conclusione di escludere le di precipitazioni atmosferiche come causa del crollo del muro sulla base delle osservazioni fatte in proposito dal ctu, specificamente riportate in motivazione, con la ripetizione il testo fra virgolette, mentre la ri- corrente nemmeno indica quali altre parti della rela- zione del ctu farebbero propendere per la sua tesi. Orbene, l'interpretazione fatta dalla Corte di me- rito dei risultati della ctu risulta immune da vizi lo- gici-giuridici, perché evidenzia che la precipitazioni piovose di quel periodo non assunsero la configurazione di eventi atmosferici eccezionali e imprevedibili, come tali escludenti la responsabilità dell'esecutore dei lavori, e, nel contempo, sottolinea come rimedio oppor- tuno, ma non esclusivo, per scongiurare il pericolo di crollo, fatto palese dalla vetusta del fabbricato vici- no, l'esecuzione di una trave rovescia contro le fonda- zioni del fabbricato, con ciò stesso dando ragione dell'applicazione della clausola esclusiva della garan- zia assicurativa per danni derivanti da lavori impli- canti sottomurature o altre tecniche sostitutive, atte- 1 0 5 sa l'ampiezza del termine di riferimento e la finalità della clausola limitativa del rischio. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del grado che liquida in L. 124:500 = oltre diritti ed onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso in Roma addì 10.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL SIDENTE Hugela Funcion Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIGE C1 IL CAND Satent amendola Concetta A mendola 2 ENTRATE ROMA A hoooo Registrato in cut4 MAG. 2001 DELLE UFFICIO 290000 C 290.000 DUECENTONOVANIAMILA 22508 versato p. Il Dirigents Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Di F Responsabile Servizio Atti (Dr. M. RACCICHINY