Sentenza 16 gennaio 2012
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la concessione alle parti di termini per l'esame degli atti acquisiti in sede di riesame, trattandosi di mancata previsione che risponde a criteri di ragionevolezza nel doveroso contemperamento delle garanzie difensive con le particolari caratteristiche di urgenza della procedura di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2012, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/01/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 52
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 44051/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CE RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Messina in data 12/08/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona dei Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina in data 19/07/2011, con la quale veniva applicata nei confronti di RO CE la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, commesso quale amministratore di fatto della Margan s.r.l., dichiarata fallita in Messina il 16/01/2008, distraendo immobili siti in via Maddalena di Messina, ceduti alla IL RA s.r.l. ad un valore inferiore a quello di mercato, pari all'accollo dei mutui ipotecari accesi sugli immobili, e beni strumentali e rimanenze non rinvenute dalla curatela del valore complessivo di Euro 500.397,44.
2. L'indagato ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine:
2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando che il Tribunale si sia riportato alla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura e non abbia adeguatamente risposto alle osservazioni difensive sull'impossibilità di qualificare le operazioni contestate come distrattive per l'erronea valutazione dei beni interessati e l'assenza di pregiudizio per i creditori in considerazione dell'integrale pagamento dei mutui e della cancellazione delle relative ipoteche al momento del fallimento, limitandosi ad ipotizzare che l'indagato avesse creato una holding le cui passività sarebbero state scaricate sulla Margan, ipotesi irrilevante ai fini della prova delle connotazioni distrattive delle specifiche operazioni e d'altra parte fondata su una corposa informativa della Guardia di Finanza In data 11/08/2011 per il cui esame era stato negato alla difesa un adeguato termine, a tal proposito sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, cod. proc. pen., comma 9, rispetto all'art. 24 Cost. laddove consente l'utilizzazione di atti prodotti in udienza dalle parti anche laddove l'indagato non sia stato posto in concreto nella possibilità di esaminarli;
2.2. alla sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventiva e probatoria, ritenuta esclusivamente in base alla pervicacia nella realizzazione di una condotta illecita in realtà esauritasi nel 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.
Il Tribunale, posto che gli immobili di cui all'ipotesi d'accusa venivano ceduti dalla fallita alla IL RA per un valore, corrispondente all'accollo dei mutui, pari ad Euro 420.000, valutava il dato della consulenza tecnica della difesa, che indicava il valore reale dei beni nella non distante misura di Euro 430.000, e ne argomentava senza vizi logici l'inattendibilità non solo ritenendo ingiustificata la svalutazione operata dal consulente in relazione a costi di ristrutturazione, attese le ottime condizioni degli immobili, ma anche per il fatto che dopo solo due anni la IL RA rivendeva questi ultimi alla Gilda s.r.l. per il valore ben superiore di Euro 560.000.
Il carattere distrattivo dell'operazione era pertanto congruamente motivato già sulla base di questi elementi;
ai quali solo in termini di ulteriore rafforzamento del quadro indiziario venivano aggiunti i richiami ai dati sui quali il ricorrente appunta le proprie censure, ossia la riconducibilità di tutte le società coinvolte nell'operazione alla persona dell'indagato in quanto amministratore della Gilda e cognato di QU TO, amministratore della IL RA, ed il contenuto di appunti rinvenuti nella memoria di una pen drive sequestrata presso l'abitazione dell'indagato sul progetto di concentramento nella Margan delle passività del gruppo di società e di una lettera dell'indagato ritrovata presso l'abitazione della di lui ex moglie, nonché sorella del QU, sull'opportunità di un doppio passaggio di proprietà degli immobili in luogo di una vendita diretta degli stessi alla società acquirente finale. Il fatto che tali ultime risultanze emergessero da un'informativa prodotta dal pubblico ministero all'udienza di riesame non ne esclude peraltro l'utilizzabilità, considerato che fa decisione del Tribunale può essere fondata anche su elementi acquisiti in quella sede, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 9, e che non è prevista la concessione alle parti di termini per l'esame degli stessi (Sez. 6, n. 1782 del 10/06/1993, Sabellico, Rv.194608; Sez. 3, n. 164 del 17/01/1996, Tumbarello, Rv.204317). Ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal ricorrente in ordine a tale mancata previsione, che risponde a criteri di ragionevolezza nel doveroso contemperamento delle garanzie difensive con le particolari caratteristiche di urgenza proprie della procedura di riesame. Irrilevante è poi l'accenno del ricorrente all'asserita mancanza di pregiudizio per i creditori in conseguenza dell'integrale pagamento dei mutui gravanti sugli immobili, attesa la natura di reati di pericolo che contraddistingue i delitti di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv.214860) e comunque non venendo ad essere esclusa la sottrazione dell'immobile in sè alle garanzie creditorie senza adeguata contropartita. E nessuno specifico rilievo è d'altra parte avanzato dal ricorrente in ordine alla distrazione dei beni strumentali e delle rimanenze, correttamente supportata nella motivazione del provvedimento impugnato dal mancato rinvenimento dei beni senza alcuna giustificazione.
2. Infondato è pure il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Posto che quest'ultima può senz'altro essere desunta dalle modalità del fatti contestati (Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv.237240), il provvedimento impugnato era motivato sui punto con coerente riferimento alla commissione dei fatti in attuazione di un disegno strategicamente finalizzato al depauperamento del patrimonio della fallita;
il coinvolgimento nel quale di congiunti dell'indagato veniva altrettanto congruamente posto a sostegno dell'affermata sussistenza dell'esigenza cautelare probatoria oltre che di quella specialpreventiva. Ma ulteriori elementi giustificativi erano ricavati dal Tribunale, con riguardo a quest'ultima esigenza, alla luce dei precedenti penali anche specifici dell'indagato; i lamentati vizi motivazionali sono pertanto insussistenti.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012