Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, a seguito della modifica dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 2-ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, l'omessa o ritardata decisione sull'istanza di ammissione dà luogo a una nullità a regime intermedio degli atti successivamente compiuti ove dalla stessa sia derivata una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2010, n. 24761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24761 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1709
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 25306/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND MA, n. a Roma il 14.6.1955;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 26 novembre 2008, di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia, in data 30 maggio 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Longhi Francesca, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, la dichiarazione di prescrizione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 5 giugno 2008, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto il 4 maggio 2006 nei confronti di ND MA, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 5100,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perché dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 640 c.p., per avere con artifici e raggiri indotto in errore RS NA, così da ottenere la semina di L.
5.750.000 e, successivamente, di L. 5.000.000, quale corrispettivo per la celebrazione di riti magici volti a risolvere i problemi coniugali della donna.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) nullità della sentenze di primo grado.
In data 7 dicembre il ND presentava istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato e con provvedimento del 21.12.2004, notificato al difensore l'8.4.2005 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la suddetta istanza. La difesa, con raccomandata datata 22.4.2005 e pervenuta il 26.4.2005, provvedeva ad integrare la precedente istanza e, successivamente, con Decreto del 19.5.2005 il ND veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente osserva che, a norma della L. n. 217 del 2001, art. 6, nella versione novellata, la tardività della pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce causa di nullità assoluta e insanabile. Il ricorrente, pertanto, chiede che sia dichiarata la nullità dei citati decreti del Tribunale di Brescia e, di conseguenza delle sentenze di primo e di secondo grado. 2) manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nei punti:
in cui afferma, senza riscontro probatorio, che la persona offesa soffriva di depressione all'epoca dei fatti, in cui contesta che la crisi matrimoniale della stessa fosse in atto da parecchi mesi e ciò in contrasto con gli atti, in cui stabilisce, in modo del tutto arbitrario il grado di cultura della stessa persona offesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente rigettato l'eccezione difensiva, osservando che "il ND è stato assistito dal difensore in ogni fase processuale, ne', del resto, l'appellante ha indicato in concreto una compromissione del di lui diritto di difesa che si sarebbe consolidato nei cinque giorni di ritardo, o per effetto di questo".
Questo collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, allorché l'imputato abbia presentato l'istanza di ammissione al beneficio, non è configurabile alcuna nullità per l'omessa decisione sulla richiesta da parte del giudice ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ove non siano state formulate censure relative a lesioni effettive e specifiche del diritto di difesa, ma sia stata evocata esclusivamente la violazione della disposizione nella sua astrattezza (Sez. 6^, 18 settembre 2003, n. 46185, Lo Castro, rv. 226968; Sez. 6^, 12 novembre 2004, n. 48265, Bevilacqua, rv. 230605; Sez. 5^, 25 novembre 2008 - 20 gennaio 2009, n. 2071, Romanelli, rv. 242357). L'opposto indirizzo, secondo cui la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, per i quali era necessaria la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, a prescindere dalla dimostrazione del verificarsi di specifici pregiudizi (Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 18066, Bianchi, rv. 234443; Sez. 1^, 15 novembre 2005, n. 41715, Violante, rv. 232069; Sez. 1^, 29 maggio 2008, n. 26324, Novelli, rv. 240870) non appare condivisibile. Invero, le modifiche apportate dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, al testo originario della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, e cioè la previsione della sanzione della nullità assoluta degli atti compresi tra la scadenza del termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la data di effettiva adozione del provvedimento sull'istanza, furono finalizzate ad assicurare l'effettività del diritto di difesa, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 1^ ottobre 2003, n. 304. Ne discende che quando la effettività del diritto di difesa non risulta in concreto intaccata dal ritardo nel provvedere sulla istanza, non viene in causa la ratio della norma e tanto meno la massima sanzione processuale prevista dal legislatore del 2001. Tale conclusione appare ratificata - fermo rimanendo il principio del tempus regit actum - anche dal più recente intervento del legislatore che, con la L. 24 luglio 2008, n. 125, (cd. "pacchetto sicurezza"), al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, ha soppresso le parole "ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p., comma 2". Così lasciando intendere che l'omesso o il ritardato provvedimento in tema di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è tema che può eventualmente trovare tutela nelle nullità a regime intermedio, quando e se si apprezzasse una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Deve, peraltro, rilevarsi che alla data del 30 aprile 2009 è intervenuta la prescrizione del reato contestato, con la conseguenza che, non essendovi elementi per l'accoglimento dell'altro motivo di ricorso, che deve ritenersi manifestamente infondato, oltre che non consentito nel giudizio di legittimità, in quanto pretende da questo giudice di legittimità una inammissibile valutazione in fatto delle risultanze processuali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Devono essere, invece, confermate le statuizioni civili ai sensi dell'art.578 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010