Sentenza 21 settembre 2015
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È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 51123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51123 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2015 |
Testo completo
5 1123/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 2757 PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - -Rel. Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE - N. 965/2015 Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE OR N. IL 30/11/1956 avverso la sentenza n. 646/2011 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del 25/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 划 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Enrico Delehaye, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
udito il difensore della parte civile avv.to Claudio Galletta, in sostituzione dell'avv.to Simone Marchese, che si è riportato alle conclusioni depositate con la nota spese RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25.3.2014 il Giudice di Pace di Catania condannava AT ZI alla pena di euro 500,00 di multa, previa concessione attenuanti generiche, e al risarcimento del danno subito dalla parte civile da liquidarsi in separata sede civile, per i reati di ingiuria e lesioni in danno di Pulvirenti Carmelo.
2.Avverso tale sentenza l'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione, oltre al travisamento dei fatti e l'erronea applicazione della legge penale, deducendo, in particolare: -che i reati contestati sono perseguibili a querela di parte, ma nella fattispecie vi è solo la denuncia orale sporta dal Pulvirenti, vertendo l'unica querela presente in atti su accadimenti verificatisi ben 9 mesi dopo e che hanno poco a che vedere con i fatti oggetto dell'odierno giudizio, sicchè va dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato, vista la mancanza della necessaria condizione di procedibilità; -che il ricorrente è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 594 c.p., che, secondo il giudicante, era riportato nella rubrica del decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato all'imputato, ma tale affermazione è inesatta, in quanto, come può rilevarsi nel decreto di citazione, l'unico reato contestato è quello di cui all'art. 582 c.p.; - i fatti si sono svolti in maniera diversa da come descritti dalla parte civile, presentando il racconto di quest'ultima diverse incongruenze, laddove la versione del ricorrente è più semplice e lineare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per il relativo giudizio.
2. Ed invero il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, contenente la condanna alla pena della multa, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, svolgendo censure anche in merito all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti. Orbene, l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 (secondo il quale l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno) va letto ed interpretato insieme all'art. 574 c.p.p., comma 4, (secondo il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite, quando quest'ultima pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato), atteso che quest'ultima norma non rientra tra quelle indicate come non applicabili dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, (Sez. 2, sent. 10344 del 23.2-16.3.2010; Sez. 4, sent. 41816 del 10.7-30.10.2009; Sez. 2, sent. 23555 del 12.5 - 15.6.2009; dovendosi così considerare superato il precedente contrario insegnamento di cui a Sez.2, sent. 4886 del 16.12.2005- 8.2.2006).
3. Conseguentemente, l'autonoma impugnazione del capo civile della decisione, come condizione di ammissibilità dell'appello - a fronte di una condanna a pena solo pecuniaria è necessaria solo quando, non - contestandosi più l'affermazione di responsabilità (che rileva sia ai fini penali che ai fini civili), la doglianza dell'imputato riguardi il contenuto specifico della statuizione civile, in ordine, ad esempio, alla tipologia di danni riconosciuti, alla loro quantificazione o alla stessa legittimazione della parte in cui favore tali danni sono stati riconosciuti (Sez. fer. 11/08/2011 n. 32324).
4. Nel caso di specie, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la presente impugnazione con la quale si sollecita una pronuncia assolutoria, "perché i fatti attribuiti al ricorrente non sussistono, o comunque non li ha commessi" deve essere qualificata come appello e rimessa al Tribunale competente per il relativo giudizio.
p.q.m.
qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per il relativo giudizio. Così deciso il 21.9.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Ahose Recullo Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno RUDEB CANCELLERIA addi 29 DIC/2015 ин Ди IL FUNZIONA CIUDICIARIO Carmela Lanzuise 2