Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 51123
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Sentenza 21 settembre 2015

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È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 51123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51123
    Data del deposito : 21 settembre 2015

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