Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ATALL016 07/ 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE vrtituzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Jouni Dott. Vincenzo - Presidente BALDASSARRE R.G. N. 18332/98 Dott. Ugo Cron. 3366 Consigliere RIGGIO Rep. 527 NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Giandonato Dott. Giovanni Consigliere SETTIMJ Ud. 18/10/00 Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. 1 SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 5 FEB. 2001 PANTANO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DEL CORSO 42/12, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 DESIDERIO, che lo difende unitamente BALDASSARINI CANCELLERIA all'avvocato CALCAGNO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente CB220504
contro
COPELLO ANDREA;
intimato avversO la sentenza n. 1637/97 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 12/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato 1676 -1- NAPOLETANO;
udito il Р.М. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o rigetto. м з е р ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO чавай di Pace Il Giudice di Genova, decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione del 27 dicembre 1996, dall'Avv. Enrico Pantano nei confronti dello Avv. Andrea Copello, con la quale l'Avv. Pantano chiedeva che l'Avv. Copello fosse condannato a restituirgli almeno parte della somma, comples- sivamente ammontante a £. 2.315.000, versata quale corrispettivo per le prestazioni professionali rese dall'Avv. Copello a suo favore in un procedimento penale presso il foro di Lucca nonché al risar- cimento del danno da inadempimento del mandato, il tutto nei limiti di lire due milioni, con sentenza rigettata la resa in data 12 luglio 1998 ha domanda. Avverso tale sentenza 1'Avv. Pantano ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a nove motivi. L'intimato, Avv. Copello, non ha svolto atti- vità difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 716 del 1999, resa a Sezioni Unite, questa Suprema Corte ha definito i limiti di impugnabilità con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., delle sentenze rese dal giudice 3 di pace secondo equità, affermando che denunciabile con tale rimedio, oltre che la violazione di norme processuali e di quelle norme in cui la regola del giudizio sia contenuta in una norma di produra che rinvii ad una norma di diritto sostanziale, solo la violazione di norme costi- tuzionali nonché di quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Non sono, pertanto, denunciabili né la viola- тчики zione dei principi generati regolatori della и materia né la violazione dei principi generali dell'ordinamento. Quanto, poi, ai vizi della motivazione, è stato oliciniou sentenza che le sentenze precisato con la stessa del giudice di pace rese secondo equità sono censurabili in sede di legittimità solo per inesistenza della motivazione ovvero per motiva- zione apparente od affetta da radicale ed insana- bile contraddittorietà. Alla stregua di tale condiviso insegnamento, devesi ritenere l'inammissibilità dei primi otto motivi del ricorso proposto dall'Avv. Pantano, poiché nessuno dei vizi denunciati con tali motivi è annoverabile tra i vizi per i quali è ammessa la ricorribilità in cassazione avversO le sentenze 4 pronunciate secondo equità. Per vero: col primo motivo si denuncia viola- zione dell'art. 1727 cod. civ. e contraddittorietà motivazione in ordine alla rinuncia al della mandato dell'Avv. Copello, trascurandosi, da un lato, che è sottratta al giudice di legittimità, in tema di sentenze rese secondo equità, la 242 possibilità di curare la sentenza per violazione di leggi sostanziali ordinarie e, dall'altro, che, mentre la sentenza impugnata dà, sul punto della rinuncia al mandato, una motivazione articolata ed in sé coerente, fondandosi, oltre che nella depo- sizione dell'Avv. Masnata, anche nella comuni- cazione della rinuncia opera dall'Avv. Copello, il ricorrente indugia in una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, il cui esame, non x u 1 7 7 solo violerebbe i limiti fissati con la citata l sent. n. 716/1999, ma imponderebbe addirittura un e J sindacato di merito, che in ogni caso è impedito al giudice di legittimità; altrettanto può dirsi in ordine al secondo motivo, per il quale giova sottolineare che l'apprezzamento sulla qualità di una prestazione professionale costituisce esercizio di un tipica valutazione di merito e che nel caso in esame il nucleo essenziale della motivazione è 5 dato dal rilievo che comunque la denuncia redatta dall'Avv. Copello nei confronti del Gruppo Intermercato aveva premesso di conseguire il risul- tato della fissazione dell'udienza preliminare e dell'inclusione del ricorrente tra le persone offese;
tale motivazione, al di là di ogni altro rilievo svolto dal Giudice di Pace, non solo non è apparente, ma scevra dalle contraddizioni determinate dal ricorrente;
anche per la violazione dell'art. 9 L. n. 1578 del 1933, denunciata col terzo motivo, vale il rilievo dei limiti del sindacato di legittimità elle sentenze rese secondo equità, dovendosi, peraltro, rimarcare che ancora una volta il ricorrente, censurando la motivazione del Giudice di Pace in ordine alla complessità della prestazione resa dall'intimato, й и sostituire la sua tenta inammissibilmente di в и л valutazione a quella data dal giudice di merito;
ч col quarto motivo si censura la decisione impugnata ancora per la violazione di una norma, quella dell'art. 107 proc. pen., che, ancorchè contenuta nel codice di procedura penale, ha natura di norma sostanziale, almeno secondo la prospettazione che ne dà il ricorrente, che si duole di inadempimento del mandato professionale, sicchè anche tale 6 censura esorbita dai limiti in cui sono sindacabili le sentenze rese secondo equità e, comunque, neppure dalla formulazione del quesito è dato cogliere la denunciata contraddittorietà di moti- vazione;
se la mancanza di una rinuncia scritta al mandato, denunciata col quinto motivo, costituisse un vizio denunciabile in cassazione, non rileve- rebbe di certo il riferimento, fatto dal Giudice di Pace, all'ipotetica violazione di norme deonto- logiche che sarebbe stata commessa dall'Avv. Copello in caso di omessa comunicazione al mandate della rinuncia, ma, poiché 1'avvenuta comunica- zione, ancorchè verbale, è stata accertata e poiché, per le ragioni più volte esposte, la viola- т zione di norme sostanziali non ё denunciabile и quando siano impugnate sentenza pronunciate secondo в е ч equità, anche la censura in esame risulta inam- у missibile;
analoghe considerazioni valgono per il sesto motivo, col quale il ricorrente rimprovera al Giudice di Pace di non aver considerato, nello accertamento dell'avvenuta comunicazione della rinuncia al mandato, la natura ricettizia dell'atto di rinuncia;
la tesi, sostenuta col settimo motivo, dello stretto collegamento della denuncia con la prosecuzione dell'attività defensionale e, quindi, 7 dell'indefettibile incidenza della rinuncia al mandato, non comunicata, na compenso spettante per la sola denuncia, urta, a prescindere da ogni rilievo sulla sua intrinseca fondatezza, contro il rilievo che, come già sottolineato, il Giudice di Pace ha avuto modo di accertare che la comuni- cazione della rinuncia fu eseguita;
la violazione del principio della buona fede, denunciata dal ricorrente con l'ottavo motivo, non è denunciabile per le ragioni più volte esposte. Il nono ed ultimo motivo, ammissibile perché denuncia un error in procedendo, è, tuttavia infondato, perché la valutazione di irrilevanza data dal Giudice di Pace sulla richiesta di prova per testi avanzata dall'attore è valutazione che, т е essendo caratterizzata da logicità e congruenza, в и р rese palesi dalla stessa trascrizione del capitolo п di prova, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza, tuttavia, che si debba provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2000, 8 nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Il Puridicte 4 Curigliere exterou Vinago Baldorssance Graportovn IL CANCELLIERE C1 atania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 FEB. 2001 Roma Francesco Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 60000 Si attesta la registrazione 11.3.2011 delle Entrate di Roma 2 serie 4 ann. 14597 versate € 172,10 310000 apposta in calce alla copra autentica (art. 278 TU. n°115/del 30/5/2002) log 27.11 4567 30,99 DET 12,00 172.10