Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 47 "ter" co. 8 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (evasione dalla detenzione domiciliare) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione) solo "quoad poenam", con la conseguenza che, stante il divieto di estensione analogica in materia penale, non ne è preclusa la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 60 Legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale si riferisce solo al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. (fattispecie relativa a pena concordata ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2000, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 15/12/2000
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 1944
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 30493/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Venezia
avverso la sentenza del Pretore di Venezia sez. dist.ta di San Donà di Piave del 3 maggio 1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udità in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. Antonio MURA che ha concluso per:
Annullamento senza rinvio
O S S E R V A
Avverso la sentenza del Pretore di Venezia sez. dist.ta di San Donà di Piave del 3/5/1999 con la quale, su richiesta delle parti, ex art.444 cpp., era stata applicata nei confronti di ON IN, in ordine al reato di cui all'art. 47 ter co. 8^ L. 354/75, così riqualificata l'originaria imputazione sub art. 385 c.p., la pena di mesi due è giorni venti di reclusione, convertita, ex art. 53 L.689/81, nella sanzione pecuniaria di lire seimilioni di multa, ha proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, a motivi di gravame, la violazione dell'art. 60 L. 689/81 che esclude dalla sostituzione della pena il delitto di cui all'art. 385 c.p., come invece erroneamente disposto dal Pretore in accoglimento della richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Se è vero che l'ipotesi di reato, originariamente contestata al ON (art. 385 c.p.), è tra quelle per le quali l'art. 60 L.689/81 non consente la sostituzione della pena in termini di esclusione oggettiva, è altrettanto vero che, una volta motivatamente e correttamente riqualificato il reato quale ipotesi di violazione dell'art. 47 ter co. 8^ L. 354/75, è a tale titolo di reato, come ritenuto in sentenza, che si deve avere riguardo agli effetti della cennata esclusione dell'art. 60 cit.
Trattasi, in sostanza, di una figura autonoma di reato, equiparata a quella sub art. 385 c.p. solo "quoad poenam", come esattamente puntualizza il giudice di merito, di guisa che non è affatto preclusa la pena sostitutiva, nei termini operati nella sentenza impugnata, non rientrando detta figura di reato tra quelle escluse dalla legge in materia, ne' potendosi prescindere dall'interpretazione letterale della norma che, trattandosi di misura in peius rispetto all'imputato, è insuscettibile di richiamo in via analogica, ovvero implicita ad ipotesi di reato non esplicitamente e tassativamente annoverata nella cennata disposizione normativa. La sentenza impugnata, pertanto, va immune dalla censura del superiore Ufficio ricorrente il cui gravame va rigettato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001