Sentenza 16 ottobre 1997
Massime • 3
In tema di sequestro conservativo, ai fini dell'adozione o del mantenimento della misura in funzione di garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato non è richiesta la determinatezza attuale del loro importo, essendo insita nella misura la determinabilità "sub specie" del loro presumibile ammontare che può essere indicato con criterio di approssimazione, allo scopo sia di valutare l'adeguatezza o meno dell'eventuale offerta di cauzione sostitutiva, sia di giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo.
In tema di tentativo, nell'ipotesi di reato plurisoggettivo il concorrente che intenda essere scriminato per desistenza dall'azione ai sensi del terzo comma dell'art. 56 cod. pen. deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o quanto meno instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del suo apporto, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri.
Poiché la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 164 cod. pen. - la quale eccezionalmente consente la reiterazione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena - ha riguardo alla <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/1997, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16/10/1997
1. Dott. Pietro Grassano Consigliere SENTENZA
2. " CA UD di TE " N. 928
3. " Pietro Sirena " REGISTRO GENERALE
4. " Diana Laudati " N. 2917/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da IN RE n.to il 25.1.73 a Torre del Greco - OV AR n.to il 13.9.72 a Torre del Greco - DO AN n.to il 15.11.49 a Torre del Greco
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 2926 in data 30.9.96 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR Favalli che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi
Uditi i difensori Avv. NT Morra per ED, Avv. Tino Goglino per NI che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi Premessa in fatto
Ad esito di indagini svolte in relazione a una rapina commessa il 28.7.94 ai danni della ditta IC di Valenza Po, da cui un giovane, minacciando l'impiegata con un coltello, aveva asportato corallo grezzo e perle per un valore di circa 500 milioni di lire, il GIP del Tribunale di Alessandria, con sentenza del 7.7.95, emessa ad esito di giudizio abbreviato, dichiarava AU AR, e OV EN responsabili della rapina predetta e gli altri imputati, tra cui gli odierni ricorrenti, responsabili di ricettazione, per aver ricevuto parte del bottino ben conoscendone la provenienza delittuosa, ma escludendosi che fossero ad origine informati del progetto criminoso così come inizialmente contestato. Proposto appello dal P.M. nonché da tutti gli imputati, ad eccezione di OV EN, la Corte territoriale, con la decisione di cui in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado, in ordine alle accertate responsabilità e al trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia, riducendosi la pena inflitta al solo NI (da anni 1 mesi 4 di reclusione e L 1.400.000 di multa a mesi 10 giorni 20 e L 1.000.000), modificandosi altresì le disposizioni civili nel senso che la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, doveva esser limitata, per i responsabili del reato, di cui allo art. 648 C.P., al valore dei beni ricettati. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del NI deducendo vizio motivazionale, anche per travisamento del fatto, in ordine alla ritenuta responsabilità.
La difesa di OV AR ha dedotto analogo motivo nonché violazione di legge in riferimento al diniego della concessione del beneficio della non menzione e difetto argomentativo in ordine al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena. Per ED NT si è anche dedotta la violazione di cui all'art. 606 lett. e) CPP in ordine all'affermazione di reità, la violazione di legge in riferimento alla esclusione della configurabilità della desistenza volontaria, dolendosi infine la difesa del mantenimento dei provvedimenti di sequestro, nonostante la riduzione dell'ambito di operatività della condanna generica al risarcimento dei danni, e del diniego del beneficio della sospensione.
Motivi della decisione
Tutti i ricorrenti hanno dedotto, sia pur con argomentazioni diverse in riferimento alle distinte posizioni, difetto e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza. Sul punto, in linea generale, si rileva come il vizio motivazionale sia negativamente valutabile in sede di legittimità solo se consista nella mancanza assoluta o nella manifesta incongruenza, enucleabile dal testo del provvedimento, non potendo costituire, vizio, comportante controllo di questa Corte, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, la cui rilettura è preclusa in questa sede, essendo l'accertamento e lo apprezzamento dei fatti, come emergente dalle acquisizioni probatorie, compito esclusivo del giudice di merito. Non spetta invero a questa Corte, ove sussista un esauriente e logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, sovrapporre una nuova valutazione, ritenuta più adeguata, rispetto a quella accolta dai giudici di merito, sì che, qualora nella sentenza si rinvengano le argomentazioni capaci di dar ragione delle decisioni conclusive, è inammissibile il motivo che, sotto la apparenza formale di richiesta di controllo logico della motivazione, rivisita il materiale probatorio acquisito pretendendone un diverso apprezzamento.
Nel caso in esame la sentenza, definita in uno degli atti di ricorso di "ampia e approfondita motivazione", non manca di momenti esplicativi in relazione alle pertinenti critiche delle parti, sì che deve escludersi, avendo i giudici valutato criticamente tutti gli elementi probatori, indicando con piena coerenza logico-giuridica, quelli salienti da cui è stato tratto il convincimento, il lamentato difetto motivazionale.
Nè dal Testo del provvedimento impugnato risultano censure logiche nell'argomentare sillogistico, per assurdità di premessa o mancanza di correlazione tra postulato e conseguenza, sì che il contrario argomentare dei ricorrenti, prospettanti alternative ricostruzioni delle vicende, finiscono per concretare mere censure in fatto, improponibili in sede di legittimità.
In riferimento alla posizione degli imputati NI e OV AR, ritenuti responsabili di ricettazione per aver ricevuto da OV EN, fratello del secondo e coautore notevole, della rapina, parte del provento delittuoso (un pacco era stato depositato prima presso lo OV AR, quindi spostato presso il NI e poi ritirato da OV EN, che, quale compenso per la custodia del bottino, aveva lasciato ai due merce preziosa), la Corte territoriale non ha infatti omesso di delibare sulle doglianze difensive, avanzate con l'atto di appello - e su cui fondasi precipuamente il ricorso del NI - ,in ordine allo accertamento della provenienza del corallo sequestrato, ad esito di perquisizione, concludendo per la piena attendibilità della Teste DA LA, dipendente della gioielleria IC, che, in sede di incidente probatorio, aveva identificato la merce come quella sottratta. Il giudizio di attendibilità - che è apprezzamento di fatto, come tale insindacabile ove adeguatamente motivato - è stato fondato sia sulla carenza da parte della Teste, semplice impiegata, di risentimenti di sorta verso gli imputati, sia sullo scrupolo dalla stessa osservato dalla ricognizione verificativa sia sulla alta percentuale della esattezza dei riconoscimenti, sia sulla obiettiva difficoltà di riconoscere piccoli pezzi di corallo assai simili tra loro, sia infine sugli esiti della consulenza tecnica del P.M., pure evidenziante la probabilità - attesa una serie di elementi di identità - e non la assoluta certezza che quanto sequestrato provenisse dalla ditta IC.
D'altra parte, indipendentemente da siffatto ritrovamento, la pronuncia di colpevolezza è stata emessa sulla base dell'accertato deposito del pacco proveniente dalla rapina, dato in equivoco in quanto emergente dalle dichiarazioni, pur riduttive, rese da OV EN, dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle mosse dei ricettatori venuti da Torre del Greco nonché dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati che, con l'iniziale mendacio sulla data di ricevimento della merce (retrodatata ad epoca antecedente a quella della rapina) avevano palesato l'allineamento di tesi concordate precostituite e quindi la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce.
Il fatto poi che OV EN avesse fatto riferimento ad indagini "su una grossa truffa o rapina" evidenziando che era "meglio spostare il pacco" non è idoneo ad elidere la sussistenza dell'elemento soggettivo posto che, per ritenere la consapevolezza nel ricettatore della provenienza delittuosa, nonè necessario che questa si estenda alla presa e completa cognizione delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato principale e che tale status può desumersi anche da tutti gli elementi considerati dall'art. 712 CP allorché i sospetti siano così gravi e univoci da ingenerare, in qualunque persona di media levatura e secondo la comune esperienza, la certezza che la res non sia legittimamente posseduta.
Nel caso in esame, comunque, la Corte territoriale con motivazione esaustiva e congrua, ha ritenuto che i due imputati fossero pienamente a conoscenza non solo della generica provenienza delittuosa, ma altresì del preciso reato da cui la merce proveniva e della complessiva operazione di riciclaggio della stessa che si andava a compiere.
Ed a fronte della dettagliata e articolata costruzione argomentativa, che coinvolge ugualmente il NI e lo OV (quest'ultimo anche in riferimento alle telefonate intercorse con il fratello) le censure difensive o sono fondate o, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione dei fatti, costituiscono mere censure in fatto o sono comunque improponibili, in quanto basate sul contenuto di atti processuali non direttamente enucleabile dal testo del provvedimento, o, infine, sono irrilevanti ai fini del decisum. Quanto poi alle argomentazioni addotte dalla difesa dello OV in ordine al trattamento sanzionatorio, devesi, in riferimento alla omessa concessione della riduzione della pena al minimo edittale, escludere il lamentato difetto motivazionale, in considerazione della assoluta generecità della richiesta come avanzata in appello, laddove non pertinente al vizio di cui all'art. 606 lett. e) CPP, espressamente e unicamente dedotto come profilo di ricorso, è il richiamo alla più mite pena inopata al SO, in relazione al quale la Corte Territoriale ha comunque operato la riduzione per essere, indipendentemente dalle giovane età - fattore che lo accomunerebbe allo OV - l'unico a non avere ancora mai direttamente operato dei preziosi, da ciò desumendosi una ridotta capacità criminale in ordine alla commissione di reati della stessa indole.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza dello OV che, ai sensi dello art. 606 lett. b) CPP, deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 CP per essere stata disattesa la istanza di concessione del beneficio della non menzione della condanna.
Trattasi invero di pronunzia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e correlata unicamente alla valutazione, positiva o negativa, di una o più delle circostanze indicate come parametro al giudizio illegittimo il rifiuto motiva su un dato negativamente apprezzato inerente la personalità, quale "la particolare inaffidabilità per ricevere incarichi fiduciari, specie nel settore del commercio de preziosi.
Quanto poi alle censure dedotte dal ED, ritenuto anch'esso responsabile di ricettazione in concorso, per aver ricevuto parte della merce essendo pienamente a conoscenza della provenienza da delitto, stante l'accordo previamente intervenuto con i coimputati TO, MB e OV EN, non può che rilevarsene la infondatezza.
In ordine alla doglianza attinente il diniego di configurabilità della desistenza volontaria di cui all'art. 56 c. 3 CP, fondata dal ricorrente sulla circostanza che l'acquisto non era stato perfezionato essendosi egli limitato a visionare per qualche giorno la merce quindi restituendole e trattenendone solo un piccolo quantitativo deve infatti ritenersi che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi invocata, considerando che le successive divergenze, insorte tra l'imputato e i suoi complici, circa la valutazione e spartizione del bottino, integravano vicenda costituente un post factum rispetto al delitto di ricettazione in concorso, tale da non valere a scagionare il comportamento in precedenza tenuto.
In effetti la censura - erroneamente proposta anche sotto il profilo della illogicità della motivazione, non denunciabile qualora vertasi esclusivamente in tema di argomentazioni di diritto - si muove dalla inesatta identificazione del momento consumativo con lo acquisto della proprietà, evidenziando la mancata acquisizione della stessa per essere la merce stata trattenuta titolo precario. Per contro l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648 C.P. prescinde da un "acquisto" in senso tecnico-giuridico, dovendosi aver riguardo al conseguimento della disponibilità del bene, sì che irrilevante non possono che essere considerati i fatti successivi alla realizzazione della condotta, delittuosa.
Devesi poi considerare che la configurabilità della ipotesi di cui al 3^ comma dell'art. 56 C.P., da un lato, presuppone che la non persistenza della azione sia del tutto volontaria e quindi non ancorata a fattori esterni (e nella sentenza è chiaramente evidenziato che il ED fu invece "scavalcato" dai complici e "tagliato fuori dall'affare", del che lo stesso si era poi lamentato) e, dall'altro, che, qualora vertasi in tema di reato plurisoggettivo, il concorrente se vuole essere scriminato, deve attivarsi al fine di evitare, la realizzazione concorsuale o quanto meno instaurare un processo causale che elimini le conseguenze della sua condotta, rendendola estranea e rilevante rispetto al reato commesso dagli altri (Cass. 22.1.86 Cass. Pen. 1987, 1112). Con ulteriore motivo la difesa del ED deduce violazione di legge in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, erroneamente non concessa su presupposto di un avvenuto duplice riconoscimento, laddove in riferimento ad una delle condanne, era intervenuta revoca del beneficio ex esecutivis. Non pertinenti si rivelano peraltro i richiami al principio dettato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 28.1.84 NERI) in tema di legittimità della reiterazione del beneficio qualora, anche computandosi le pene intermedie, non vengano ad essere cumulativamente superati i limiti massimi di cui all'art. 163 - e nella specie le intervenute condanne intermedie sarebbero tutte a pena pecuniaria, non oltrepassandosi, con il ragguaglio, i due anni - posto che nella specie il diniego si è fondato sulla già operata reiterazione della pronuncia di favore. E se la concessione per la seconda volta del beneficio ha carattere eccezionale, non è consentito, atteso il chiaro dettato del comma 4 dell'art. 164, una ulteriore pronuncia di favore, a nulla rilevando la mancata effettiva fruizione del beneficio stesso, attesa la revoca ai sensi dell'art.674 CPP. La pronunzia del giudice dell'esecuzione è invero meramente dichiarativa della operatività di diritto della revoca di cui al comma 1 dell'art. 168 C.P., connessa alla perpetrazione entro i termini stabiliti di un nuovo reato, sì che, è risolutivamente correlata la sospensione del rapporto punitivo, non può certo conseguire un nuovo beneficio. Poiché il momento precettivo della norma, che limita a non più di due volte il beneficio, ha riguardo alla "concessione" e non allo effettivo godimento del trattamento di favore, correlato alla positiva prognosi di astensione da ulteriori reati, infondata è da ritenersi la pretesa di poter fluire di un nuovo beneficio qualora si intervenuta revoca ex esecutivis. Con l'ultimo motivo, infine, la difesa del ED lamenta il mantenimento dei provvedimenti di sequestro conservativo. La censura è infondata nella parte in cui si fa riferimento al mancato introito, per il ricorrente, dalla vendita del corallo effettuata dal coimputato TO, atteso che la sentenza impugnata, pur limitando la portata della condanna generica ai danni nei confronti della parte civile al valore dei beni ricettati e non a tutti quelli sottratti nella rapina, ha ribadito il vincolo solidale tra tutti i condannati per ricettazione, che dovranno rispondere del risarcimento nei confronti della parte offesa in riferimento a quei beni trattenuti da OV AR, dopo la spartizione del bottino tra il di lui fratello EN e il AU.
La Corte territoriale, atteso il valore della merce sottratta indicato in circa 500 milioni complessivamente, pur tenendosi conto della dimidiazione di tale entità e della necessità di più precise quantificazioni da effettuarsi in sede civile, ha ritenuto comunque inadeguata la somma di L 30.000.000 messa a disposizione dai coimputati ED, TO e MB.
Osserva la Corte che per ottenere e mantenere il sequestro conservativo in funzione di garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato non è richiesta la determinatezza attuale dell'importo, essendo insita nella misura la determinabiltà sub specie del presumibile ammontare da indicare con criterio di approssimazione, oltre che al fine di ritenere proporzionata o meno l'eventuale offerta di cauzione sostitutiva, anche per giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo (Cass. 20.12.93 RIGATTI, CED 196242) e che l'indicazione della somma non costituisce elemento essenziale del provvedimento non essendo il credito, in pendenza di giudizio, ne' liquido ne' esigibile (Cass.
8.2.93 GIACALONE FORO/T 1993, II 463).
E a tali principi si è attenuta la Corte territoriale dando ragione della ritenuta necessità di mantenimento della misura di garanzia. Con altro atto del secondo difensore del ED è stata poi dedotta la carenza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla affermazione della di lui penale responsabilità. Gli assunti difensivi, tesi a evidenziare un comportamento dell'imputato carente dell'elemento soggettivo del reato ascritto e improntato semmai a quello di incauto acquirente contrastano con la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, che, come sopra evidenziato, ha uno ritenuto che il ED uscì dall'affare per divergenze insorte successivamente con i suoi complici, onde, nella misura in cui si prospetta la tesi alternativa che l'imputato restituì la merce essendosi "progressivamente convinto della provenienza illecita", concreta una mera censura in fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Ma il ricorso è comunque infondato nella misura in cui, pur ammattendosi che nelle trattative era stato fatto riferimento a merce proveniente da "truffa", vuole poi negarsi la consapevolezza della provenienza delittuosa, assumendosi che il termine suddetto era stato inteso come riferito a merce acquistata ma non pagata. Posto che inequivocabilmente anche la truffa è un reato, non è idonea ad elidere la sussistenza dell'elemento soggettivo la non conoscenza delle precise circostanze del reato principale, sufficiente essendo la certezza di acquistare comunque cose acquisite delittuosamente (Cass. 22.5.90 Favero, CED 186767). Tutti i ricorsi devono pertanto essere rigettati conseguendone, ai sensi dell'art. 616 C.P.P., l'onere in solido delle maggiori spese
P.Q.M.
Rigetti i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sezione penale, il 16 ottobre 1997. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998