Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/1997, n. 1296
CASS
Sentenza 16 ottobre 1997

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In tema di sequestro conservativo, ai fini dell'adozione o del mantenimento della misura in funzione di garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato non è richiesta la determinatezza attuale del loro importo, essendo insita nella misura la determinabilità "sub specie" del loro presumibile ammontare che può essere indicato con criterio di approssimazione, allo scopo sia di valutare l'adeguatezza o meno dell'eventuale offerta di cauzione sostitutiva, sia di giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo.

In tema di tentativo, nell'ipotesi di reato plurisoggettivo il concorrente che intenda essere scriminato per desistenza dall'azione ai sensi del terzo comma dell'art. 56 cod. pen. deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o quanto meno instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del suo apporto, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri.

Poiché la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 164 cod. pen. - la quale eccezionalmente consente la reiterazione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena - ha riguardo alla <> di tale beneficio correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati e non invece all'effettivo godimento del trattamento di favore, deve escludersi la possibilità che usufruisca ulteriormente della sospensione condizionale il soggetto al quale sia stata revocata quella precedentemente accordata per la seconda volta. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso la concedibilità per la seconda volta della sospensione condizionale - pur non venendo ad essere cumulativamente superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. - in favore di un soggetto al quale una precedente seconda concessione del beneficio era stata revocata per aver egli commesso un nuovo reato durante il termine di sospensione del rapporto punitivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/1997, n. 1296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1296
    Data del deposito : 16 ottobre 1997

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