Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Qualora dopo il sequestro conservativo di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dall'imputato sopravviene il fallimento di quest'ultimo, la curatela è legittimata a richiedere le somme derivanti dal riscatto della polizza solo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ., 31 marzo 2008 n. 8271).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2014, n. 43503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43503 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 13/05/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 659
Dott. BRUNO Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 3407/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NC, quale curatore fallimentare;
avverso ordinanza della Corte d'appello di Roma del 21 maggio 2013;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l'avv. Romeo NC che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di revoca del provvedimento del Gip del Tribunale di Roma dr.ssa Pavone Donatella dell'11 gennaio 2013; revocava il sequestro preventivo disposto con provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, dr.ssa D'ALESSANDRO Simonetta, del 21 marzo 2011; ed a parziale conferma dell'anzidetta ordinanza della dr.ssa Pavone, rigettava l'istanza di revoca del sequestro conservativo disposto con provvedimento del 30 novembre 2011 dallo stesso Gip e, per l'effetto, disponeva, a cura del custode giudiziario, l'immediata restituzione al curatore fallimentare di tutti i beni oggetto delle due misure cautelari adottate e revocate sui beni di RE RT, in parte motiva indicati, fatta eccezione delle somme che si sarebbero ottenute dal riscatto della polizza assicurativa Credit Agricole Life Insurance (CALL) stipulata dall'Unione Fiduciaria spa per conto dello stesso RE;
in parziale "riforma" dello stesso provvedimento opposto, concedeva a ciascuna costituita parte civile una "provvisionale", a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 539 c.p.p., comma 2, da determinarsi in misura "uguale" per ciascuna di esse,
mediante la "divisione" matematica delle somme - ottenute dal "riscatto" della citata polizza assicurativa - tra tutte le costituite parti civili, detratte ovviamente le spese necessarie allo scopo, a qualsiasi titolo sostenute dal custode giudiziario;
per l'effetto, autorizzava lo stesso custode alle incombenze relative ed alla consegna immediata di tutti gli altri beni già sottoposti a sequestro conservativo e preventivo al curatore fallimentare istante;
rigettava l'istanza diretta ad ottenere la "provvisoria esecutorietà" delle disposizioni civili della sentenza di primo grado e secondo grado;
rigettava l'istanza del commissario liquidatore della E.G.P. diretta ad ottenere la restituzione dei beni in sequestro.
2. Avverso l'ordinanza anzidetta il difensore del curatore fallimentare MA ER, avv. NC Romeo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con unico motivo di impugnazione si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. e) in relazione agli artt. 125, 127 e 263 c.p.p., nonché alla L. Fall., art. 42 e art. 46, comma 1, n. 5 e art. 1923 c.c.. Lamenta, al riguardo, mancanza di motivazione con riferimento alla parte della pronuncia impugnata che aveva disposto la restituzione del ricavato del riscatto della polizza assicurativa alle parti civili, anziché alla massa dei creditori del fallimento, sull'apodittico assunto della natura meramente previdenziale del contratto assicurativo in questione, ove, invece, si trattava di mero strumento finanziario, come era dato desumere da univoci indici sintomatici. Non poteva ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere motivazionale il mero richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 8271 del 31 marzo 2008) in ordine alla mancanza di legittimazione in capo al curatore fallimentare di agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore del riscatto della polizza assicurativa stipulata dal fallito, non rientrando tale cespite tra beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi del richiamato L. Fall., art. 46, comma 1, n. 5, in regione della funzione previdenziale attribuibile allo stesso contratto. L'individuazione dell'esatta natura del rapporto in questione, al di là della nominale indicazione, come contratto di assicurazione sulla vita, postulava un attento esame del contenuto delle clausole contrattuali. Nessuna risposta era stata data, al riguardo dal giudice a quo sebbene sollecitato con apposita memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. All'esame delle ragioni di censura giova, di certo, premettere una succinta puntualizzazione - sulla base delle risultanze di causa - della complessa fattispecie processuale in esame.
Orbene:
- con sentenza del 10 marzo 2012 il GUP del Tribunale di Roma, dr. Mancinetti, dichiarava RE RT colpevole del reato a lui ascritto, ai sensi della L. n. 58 del 1998, e per l'effetto lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni cagionati alle numerose parti civili costituite, danni da liquidarsi in separata sede, oltre consequenziali statuizioni (tale pronuncia sarebbe stata, poi, riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 21 maggio 2013, solo limitatamente alla misura della pena inflitta, previa l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4);
- con la detta sentenza il GUP disponeva, altresì, a cura del custode giudiziario, il dissequestro e l'immediata erogazione alle parti civili, in parti uguali, delle somme di danaro sequestrate all'imputato nonché di quelle rinvenienti dalle liquidazioni di titoli sequestrati, dedotte le sole spese bancarie per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- nel corso delle indagini preliminari, con provvedimenti del competente Gip, in data, rispettivamente, 21 marzo 2011 e 21 aprile 2011, erano stati sottoposti a sequestro "preventivo" numerosi beni mobili ed immobili, imprese e quote societarie, intestati a RE RT;
- con ordinanza del 30 novembre 2011, il GUP competente aveva, poi, disposto nei confronti dello stesso imputato il sequestro "conservativo" su numerosi beni, mobili ed immobili, tra cui i rapporti intercorrenti tra il detto RE ed il Credit Agricol e precisamente il certificato Longhbw, liquidità e polizza assicurativa lussemburghese.
- il citato sequestro "conservativo" era stato emesso sul rilievo della sussistenza di un concreto pericolo che potessero disperdersi le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento nonché per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.
- Con sentenza dell'8 novembre 2011 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di RE RT e della società di fatto esistente tra lo stesso ed i coimputati e la pronuncia era poi confermata dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2012;
- con provvedimento dell'11 gennaio 2013 il Gip dr.ssa Pavone, in accoglimento dell'istanza del 30 novembre 2012, integrata il 4 dicembre 2012 (e sulla quale aveva pure riferito il custode giudiziario con nota del 6 dicembre 2012), presentata nell'interesse di MA NC, curatore del fallimento RE e della società di fatto esistente tra quest'ultimo ed i coimputati, disponeva la "revoca" del sequestro conservativo disposto con provvedimento del 30 novembre 2011 e conseguentemente ordinava la restituzione di tutti i beni - colpiti dall'anzidetto provvedimento cautelare - al curatore fallimentare, avendo ritenuto ormai inefficace, nei confronti della massa dei creditori, l'anzidetto provvedimento, trattandosi di misura cautelare dettata dalla finalità di non disperdere le garanzie patrimoniali e, come tale, anticipatoria rispetto alle azioni esecutive individuali, ormai precluse, essendo intervenuto il fallimento;
- avverso tale provvedimento numerose parti civili costituite hanno proposto appello innanzi al Tribunale del riesame di Roma che, con ordinanza del 29 marzo 2013, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, specificando che, in materia di sequestro conservativo, è ammesso esclusivamente il riesame ai sensi del richiamo espresso dall'art. 318 e segg.;
- avverso il provvedimento del GIP dr.ssa Pavone, i difensori di altre parti civili hanno proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento emesso da detto giudice, ricorso ancora pendente.
- Avverso l'anzidetta ordinanza i difensori di numerose altre parti civili (con istanza del 28 gennaio 2013) hanno proposto opposizione, innanzi alla Corte d'appello di Roma, chiedendo, tra l'altro, l'esecutorietà del dispositivo della sentenza del 12 marzo 2012 del Gip del locale Tribunale dr. Mancinetti nei confronti dell'imputato RE RT, nella parte relativa alle statuizioni civili, lamentando:
a) il difetto di competenza della dr.ssa Pavone all'adozione del provvedimento dell'11 gennaio 2013, con il quale aveva revocato (su istanza del difensore del curatore fallimentare) il sequestro "conservativo" disposto dal GUP dr. Mancinetti e disposto la restituzione dei beni - a cura del nominato custode giudiziario (in particolare, delle somme di denaro rivenienti dalla liquidazione di titoli, detratte le spese) - già oggetto di sequestro preventivo, al curatore fallimentare che ne aveva fatto richiesta ai sensi e per gli effetti della L. Fall., art. 51, anziché alle costituite parti civili, per come stabilito dallo stesso giudice nel dispositivo della citata sentenza di condanna;
b) il difetto di legittimazione del curatore fallimentare a presentare l'istanza del 30 novembre 2012, con la quale era stata chiesta la "restituzione" in suo favore dei beni di cui al dispositivo della sentenza del GUP dr. Mancinetti;
c) l'inefficacia della "revoca" del sequestro conservativo disposto dalla dr.ssa Pavone, essendo detto provvedimento cautelare già venuto meno con le disposizioni dettate nella sentenza di condanna emessa nei confronti del RE;
d) la natura risarcitoria e non restitutoria dell'immediata erogazione delle somme oggetto del sequestro conservativo revocato;
e) l'esecutività della provvisionale concessa con la sentenza indicata dal dr. Mancinetti, previa divisione tra le costituite parti civili, ed in parti eguali, delle somme "rinvenienti dal riscatto della polizza assicurativa" gestita per conto del RE dalla Unione Fiduciaria S.A., ancora accesso presso il Credit Agricole Life UR (CALL) in Lussemburgo. - Con memoria del 17 aprile 2013, il difensore del curatore fallimentare aveva rinnovato l'istanza di dissequestro e restituzione dei beni avanzata a suo tempo dal curatore del fallimento, nel caso di accoglimento delle richieste delle costituite parti civili. - Con l'ordinanza oggi gravata di ricorso per cassazione, la Corte d'appello di Roma, ha riformato in parte il provvedimento del Gip Pavone, escludendo dalla restituzione dei beni al curatore fallimentare le somme che si sarebbero ottenute dal riscatto della polizza assicurativa;
ed ha disposto, altresì, che tali somme - a cura del custode giudiziario - siano assegnate, come provvisionale (ex art. 539, comma 2) a titolo risarcitorio, in parti "uguali" a ciascuna delle costituite parti civili, dedotte le spese effettuate a qualsiasi titolo per il loro riscatto e recupero.
2. Orbene, come è fatto palese dagli evocati referenti normativi, il giudice a quo ha provveduto ai sensi degli artt. 127 e 263 c.p.p., ossia in tema di richiesta restituzione di cose in sequestro. In particolare, ha pronunciato sull'opposizione proposta avverso un provvedimento del Gip del Tribunale di Roma (dr.ssa Pavone dell'11.1.2013), che aveva ordinato la revoca del sequestro conservativo (30 novembre 2011) e, per l'effetto, aveva disposto la restituzione dei beni sequestrati al curatore del fallimento, con esclusione, nondimeno, delle somme rinvenienti dal riscatto della polizza assicurativa in questione, qualificando come provvisionale immediatamente esecutiva da corrispondere al titolo risarcitorio, alle parti civili - e non già, dunque, allo stesso curatore fallimentare - sul presupposto della natura previdenziale del rapporto assicurativo.
3. Con il proposto ricorso, il difensore si duole di siffatta qualificazione, che prescinde dall'esame del contenuto sostanziale del contratto in questione, e lamenta mancanza di motivazione in proposito.
In tutta evidenza, il ricorrente non si duole dell'anomala iniziativa della Corte distrettuale nella parte in cui ha qualificato le somme da restituire come risarcitorie, ma fa solo questione di mancanza di motivazione in ordine al presupposto della stessa restituzione ovverosia alla qualificazione, asseritamente apodittica, della natura del rapporto negoziale quale previdenziale e non già finanziaria. Nulla quaestio neppure sulla legittimità della disposta revoca del sequestro conservativo, nonostante il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione (Sez. 4, n. 39171 del 15/05/2013, Rv. 256763; Sez. 5, n. 40407 del 17/04/2012, Rv. 254631). Ed infatti, nel caso di specie, la misura cautelare è stata ritualmente revocata a seguito di dichiarazione di fallimento, in quanto il sequestro conservativo, essendo misura naturalmente anticipatoria rispetto ad una azione esecutiva individuale (non più proponibile, dopo l'avvio della procedura fallimentare) nei confronti dell'obbligato ex delicto, ricade, in ipotesi di fallimento, nella generale inibitoria dell'art. 51 L. Fall., con conseguente inefficacia nei confronti della massa patrimoniale.
4. Alla stregua dell'esposizione che precede, balza evidente che il thema decidendum si risolve nella determinazione della natura giuridica del rapporto negoziale intercorso con la compagnia assicuratrice, posto che dalla natura previdenziale o finanziaria dello stesso rapporto deriva la legittimità, o meno, della disposta restituzione in favore delle parti civili e non già del curatore fallimentare.
In proposito, è utile il richiamo alla giurisprudenza civile di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, secondo cui in tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, ne' il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento. Nel caso di specie, a dire del ricorrente, il contenuto sostanziale del negozio, al di là delle formali espressioni, renderebbe manifesta la natura di strumento finanziario della stessa negoziazione, avuto riguardo, segnatamente, alla prevista dinamica del rapporto - alla stregua di precise clausole contrattuali - tale da ricondurlo alla peculiare logica dell'investimento.
Sul punto, manca nel provvedimento impugnato una specifica e pertinente motivazione, secondo quanto, fondatamente, denunciato dal ricorrente. La natura del rilievo, afferente a mancanza di motivazione, assicura la piena ricevibilità della stessa doglianza, siccome relativa a vizio di violazione di legge, il solo che, notoriamente, può - in materia di misura cautelare reale - essere dedotto in questa sede di legittimità.
Il deficit motivazionale è causa di annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, che va, dunque, dichiarato nei termini di cui in dispositivo, affinché il giudice del rinvio provveda a nuovo esame sul punto, sulla base di corretta interpretazione del contratto in questione, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni con le quali, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Gip in data 11.1.2013, è stato disposta l'assegnazione di una provvisionale in favore delle parti civili sulle somme derivanti dal riscatto della polizza assicurativa Credit Agricole Life Insurance, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014