Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2014, n. 43503
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Sentenza 13 maggio 2014

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Qualora dopo il sequestro conservativo di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dall'imputato sopravviene il fallimento di quest'ultimo, la curatela è legittimata a richiedere le somme derivanti dal riscatto della polizza solo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ., 31 marzo 2008 n. 8271).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2014, n. 43503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43503
    Data del deposito : 13 maggio 2014

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