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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 948/2024 L.P. Il Giudice, Dott. HE IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FILIPPI MARIANNA per la parte ricorrente, dell'Avv. TALLADIRA ANTONIO per conto di CP_1 mentre non risultano depositate note per conto di CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 948 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
P. IVA = , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, piazza della Rocca, 31, presso lo studio dell'Avv. Marianna Filippi, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Talladira, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
E
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.3.2024. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.6.2023 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- in via cautelare, sospendere, per le ragioni suesposte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e contenuto nell'intimazione di pagamento in specie, nonché ogni a7o ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nel merito, dichiarare estinto per prescrizione il credito portato nell'avviso di addebito n. 42520170001551033000 per l'importo di € 1.357,92, relativo ai contributi previdenziali anno 2016 e 2017, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 12520249003937870000, notificata il 22/5/2024, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa.”. La ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 12520249003937870000 notificata il 22.5.2024, con riferimento all'avviso di addebito n. 42520170001551033000, notificato il 28.12.2017, avente ad oggetto contributi previdenziali degli anni 2016 e 2017, per complessivi € 1.357,92. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale ed in rito dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Controparte_3 disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di
[...] giudizio”. L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione, il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di addebito presupposto, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica di due atti interruttivi. Si è, altresì, costituito in giudizio l' chiedendo di: “dichiarare la carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' in ordine alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre CP_2 domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e competenze”. L' previdenziale ha eccepito la tardività e conseguente inammissibilità del ricorso in CP_4 quanto proposto oltre il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46/1999, art. 24 e oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni sull'attività successiva all'iscrizione a ruolo e il mancato decorso del termine di prescrizione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell se ha ad oggetto l'avviso CP_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Nella specie la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – in quanto volta ad ottenere l'annullamento/declaratoria di inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta per estinzione del credito contributivo relativo all'avviso di addebito n. 42520170001551033000 in ragione della maturazione del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo. Vanno quindi respinte, da un lato, le eccezioni di inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. e art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 46/1999 e, dall'altro lato, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti. La legittimazione a contraddire compete, infatti, all'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' quale soggetto che ha emesso Controparte_3
l'intimazione di pagamento opposta e, in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli. Nel merito l'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha fornito la prova, mediante deposito in formato eml delle ricevute Controparte_3 di avvenuta consegna, della rituale notifica tramite pec di due atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica (pacifica tra le parti) dell'avviso di addebito n. 42520170001551033000 e, segnatamente, delle intimazioni di pagamento n. 12520229001747758000 (notificata in data 7.6.2022) e n. 12520239002565737000 (notificata il 23.6.2023). Detti atti hanno interrotto la prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 42520170001551033000, notificato il 28.12.2017. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente e in favore di e Controparte_3 dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e in opposizione all'intimazione di Controparte_3 CP_2 pagamento n. 12520249003937870000, notificata il 22.5.2024;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di e delle spese di lite, liquidate Controparte_3 CP_2 in favore di ciascuna delle parti resistenti in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 13 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
HE IG
Proc. R.G.L.P. n. 948/2024 L.P. Il Giudice, Dott. HE IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FILIPPI MARIANNA per la parte ricorrente, dell'Avv. TALLADIRA ANTONIO per conto di CP_1 mentre non risultano depositate note per conto di CP_2
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 948 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
P. IVA = , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, piazza della Rocca, 31, presso lo studio dell'Avv. Marianna Filippi, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Talladira, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
E
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.3.2024. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.6.2023 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- in via cautelare, sospendere, per le ragioni suesposte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e contenuto nell'intimazione di pagamento in specie, nonché ogni a7o ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nel merito, dichiarare estinto per prescrizione il credito portato nell'avviso di addebito n. 42520170001551033000 per l'importo di € 1.357,92, relativo ai contributi previdenziali anno 2016 e 2017, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 12520249003937870000, notificata il 22/5/2024, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa.”. La ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 12520249003937870000 notificata il 22.5.2024, con riferimento all'avviso di addebito n. 42520170001551033000, notificato il 28.12.2017, avente ad oggetto contributi previdenziali degli anni 2016 e 2017, per complessivi € 1.357,92. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale ed in rito dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Controparte_3 disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di
[...] giudizio”. L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione, il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di addebito presupposto, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica di due atti interruttivi. Si è, altresì, costituito in giudizio l' chiedendo di: “dichiarare la carenza di legittimazione CP_2 passiva dell' in ordine alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre CP_2 domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e competenze”. L' previdenziale ha eccepito la tardività e conseguente inammissibilità del ricorso in CP_4 quanto proposto oltre il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46/1999, art. 24 e oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni sull'attività successiva all'iscrizione a ruolo e il mancato decorso del termine di prescrizione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell se ha ad oggetto l'avviso CP_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Nella specie la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – in quanto volta ad ottenere l'annullamento/declaratoria di inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta per estinzione del credito contributivo relativo all'avviso di addebito n. 42520170001551033000 in ragione della maturazione del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo. Vanno quindi respinte, da un lato, le eccezioni di inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. e art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 46/1999 e, dall'altro lato, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti. La legittimazione a contraddire compete, infatti, all'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' quale soggetto che ha emesso Controparte_3
l'intimazione di pagamento opposta e, in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli. Nel merito l'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha fornito la prova, mediante deposito in formato eml delle ricevute Controparte_3 di avvenuta consegna, della rituale notifica tramite pec di due atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica (pacifica tra le parti) dell'avviso di addebito n. 42520170001551033000 e, segnatamente, delle intimazioni di pagamento n. 12520229001747758000 (notificata in data 7.6.2022) e n. 12520239002565737000 (notificata il 23.6.2023). Detti atti hanno interrotto la prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 42520170001551033000, notificato il 28.12.2017. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente e in favore di e Controparte_3 dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e in opposizione all'intimazione di Controparte_3 CP_2 pagamento n. 12520249003937870000, notificata il 22.5.2024;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di e delle spese di lite, liquidate Controparte_3 CP_2 in favore di ciascuna delle parti resistenti in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 13 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
HE IG