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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente e Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
MOLINERIS GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2013 depositato il 14/02/2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_2Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010404473/2011 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 14/02/2013, impugnava l'avviso di accertamento n. T7S0104044473/2011, con il quale l'Agenzia delle entrate imputava al predetto, nella sua qualità di socio unico della S.r.l. “"Società_1" in liquidazione, i redditi derivanti dagli utili extracontabili separatamente accertati nei confronti della società.
Il contribuente esponeva che:
- in data 4/12/2012 Società_2, agente delle riscossione, aveva notificato al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento Numero_1 per euro 4.725.862,23;
- questo atto derivava dall'avviso di accertamento n. T7S0104044473/2011, che l'Agenzia delle entrate affermava essere stato notificato il 13/01/2012;
- in realtà, solo in occasione della notificazione della cartella di pagamento il contribuente avrebbe ricevuto notizia della presunta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e del d.P.R. n.
600/1973, in mancanza dei presupposti previsti dalla detta norma.
In via preliminare, eccependo l'inesistenza/nullità della notifica suddetta, il ricorrente chiedeva “la rimessione in termini per la proposizione del ricorso”.
In via principale, deduceva quindi la illegittimità derivata dell'accertamento impugnato, per illegittimità dell'avviso presupposto emesso nei confronti della società.
In via subordinata, denunciava la illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione e dell'art. 47 del Tuir.
L'Agenzia delle entrate si costituiva con controdeduzioni, contestando gli assunti avversi.
Il processo veniva quindi sospeso, in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della S.r.l. Società_1 ritenuto pregiudicante.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20857/2024, depositata in data 25/07/2024, per quanto qui rileva, rigettava il ricorso della società con riguardo al recupero a titolo di Ires, accogliendo il solo motivo attinente alla indebita ripresa a titolo di Irap.
La causa tornava pertanto alla trattazione avanti a questa Corte di Giustizia tributaria, che ad esito della pubblica udienza del 29/01/2026 la decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La mancata impugnazione tardiva (anche) della cartella di pagamento Numero_1, originata dall'avviso di accertamento qui in discussione, cui il contribuente era onerato una volta avutane conoscenza, costituisce un dato acquisito, ed anzi è lo stesso ricorrente ad affermare di avere ricevuto tale notifica in data 4/12/2012. Né il contribuente deduce di aver impugnato (anche) la cartella.
L'omessa impugnazione di tale atto comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella, a cominciare dalla notificazione dell'avviso, con conseguente sopravvenuto difetto dell'interesse a, separatamente, contestare proprio la notificazione dell'avviso.
A tale riguardo, recentemente, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questa Corte tributaria si conforma: «In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, “in limine”, al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell'avviso».
Ancora, a maggior conforto, si ricorda:
- che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. (abrogato dall'art. 46 della n. 69 del
2009, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali
(Cass., sez. 5, 17 giugno 2015, n. 12544);
- che, tuttavia, l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. Cass. Sez.
2, 17/02/2025, n. 4034, Rv. 673885 – 01; Cass. Sez. 3, 25/11/2024, n. 30324, Rv. 672918 – 01;Cass. Sez.
3, 11/11/2020, n. 25289, Rv. 659779 - 01).
Nel caso di specie, tra il momento in cui il ricorrente, per sua stessa ammissione, sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di accertamento (4/12/2012) e la mpugnazione di tale atto
(14/02/2013), sono trascorsi ben 72 giorni, e dunque un tempo che non consente di ritenere rispettato l'onere di tempestività, e in ultima analisi di diligenza, imposto al contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.560,00, oltre 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.560,00, oltre 15% per spese generali.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente e Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
MOLINERIS GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2013 depositato il 14/02/2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_2Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010404473/2011 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 14/02/2013, impugnava l'avviso di accertamento n. T7S0104044473/2011, con il quale l'Agenzia delle entrate imputava al predetto, nella sua qualità di socio unico della S.r.l. “"Società_1" in liquidazione, i redditi derivanti dagli utili extracontabili separatamente accertati nei confronti della società.
Il contribuente esponeva che:
- in data 4/12/2012 Società_2, agente delle riscossione, aveva notificato al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento Numero_1 per euro 4.725.862,23;
- questo atto derivava dall'avviso di accertamento n. T7S0104044473/2011, che l'Agenzia delle entrate affermava essere stato notificato il 13/01/2012;
- in realtà, solo in occasione della notificazione della cartella di pagamento il contribuente avrebbe ricevuto notizia della presunta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e del d.P.R. n.
600/1973, in mancanza dei presupposti previsti dalla detta norma.
In via preliminare, eccependo l'inesistenza/nullità della notifica suddetta, il ricorrente chiedeva “la rimessione in termini per la proposizione del ricorso”.
In via principale, deduceva quindi la illegittimità derivata dell'accertamento impugnato, per illegittimità dell'avviso presupposto emesso nei confronti della società.
In via subordinata, denunciava la illegittimità dell'avviso impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione e dell'art. 47 del Tuir.
L'Agenzia delle entrate si costituiva con controdeduzioni, contestando gli assunti avversi.
Il processo veniva quindi sospeso, in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della S.r.l. Società_1 ritenuto pregiudicante.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20857/2024, depositata in data 25/07/2024, per quanto qui rileva, rigettava il ricorso della società con riguardo al recupero a titolo di Ires, accogliendo il solo motivo attinente alla indebita ripresa a titolo di Irap.
La causa tornava pertanto alla trattazione avanti a questa Corte di Giustizia tributaria, che ad esito della pubblica udienza del 29/01/2026 la decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La mancata impugnazione tardiva (anche) della cartella di pagamento Numero_1, originata dall'avviso di accertamento qui in discussione, cui il contribuente era onerato una volta avutane conoscenza, costituisce un dato acquisito, ed anzi è lo stesso ricorrente ad affermare di avere ricevuto tale notifica in data 4/12/2012. Né il contribuente deduce di aver impugnato (anche) la cartella.
L'omessa impugnazione di tale atto comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella, a cominciare dalla notificazione dell'avviso, con conseguente sopravvenuto difetto dell'interesse a, separatamente, contestare proprio la notificazione dell'avviso.
A tale riguardo, recentemente, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questa Corte tributaria si conforma: «In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, “in limine”, al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell'avviso».
Ancora, a maggior conforto, si ricorda:
- che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. (abrogato dall'art. 46 della n. 69 del
2009, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali
(Cass., sez. 5, 17 giugno 2015, n. 12544);
- che, tuttavia, l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. Cass. Sez.
2, 17/02/2025, n. 4034, Rv. 673885 – 01; Cass. Sez. 3, 25/11/2024, n. 30324, Rv. 672918 – 01;Cass. Sez.
3, 11/11/2020, n. 25289, Rv. 659779 - 01).
Nel caso di specie, tra il momento in cui il ricorrente, per sua stessa ammissione, sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di accertamento (4/12/2012) e la mpugnazione di tale atto
(14/02/2013), sono trascorsi ben 72 giorni, e dunque un tempo che non consente di ritenere rispettato l'onere di tempestività, e in ultima analisi di diligenza, imposto al contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.560,00, oltre 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.560,00, oltre 15% per spese generali.