Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, una volta avuta conoscenza dell'avviso, comporti la perdita di interesse a contestare separatamente la notifica dell'avviso stesso. Inoltre, il termine trascorso tra la conoscenza dell'avviso (4/12/2012) e la sua impugnazione (14/02/2013) non è considerato tempestivo per la rimessione in termini.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso presupposto

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per le stesse ragioni relative alla mancata impugnazione della cartella di pagamento e alla tardività della richiesta di rimessione in termini, che assorbono anche questa domanda.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di doppia imposizione e dell'art. 47 del Tuir

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per le stesse ragioni relative alla mancata impugnazione della cartella di pagamento e alla tardività della richiesta di rimessione in termini, che assorbono anche questa domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo
    Numero : 15
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo