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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1593/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
NE AS, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3942/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032743217000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032743217000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Casal di Principe e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la sentenza n. 4385/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione
XI, resa nel ricorso R.G. n. 2604/2024, relativa alla cartella di pagamento n. 02820230032743217000 per
IMU anni 2016 e 2017.
Con ricorso di primo grado la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dell'ente impositore e il difetto di motivazione della cartella.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia il Comune di Casal di Principe, producendo la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento per compiuta giacenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con sentenza n. 4385/2024, rigettava il ricorso.
A sostegno del proprio appello la contribuente deduce l'inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Casal di Principe sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato. La notifica degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017
è avvenuta mediante servizio postale ordinario per compiuta giacenza, ma la documentazione esibita è priva di qualsiasi sottoscrizione che possa ricondurla all'operato dell'agente postale.
Come di recente ribadito dalla Cassazione (Ord. 7586 del 21/03/2024), la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale.
Ne consegue la fondatezza dell'appello, che deve dunque essere accolto. La particolarità della fattispecie e la circostanza che l'operato dell'agente postale non è direttamente controllabile dagli enti impositori, giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Accoglie l'appello ;
compensa le spese.
P.Q.M.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
NE AS, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3942/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032743217000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032743217000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Casal di Principe e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la sentenza n. 4385/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione
XI, resa nel ricorso R.G. n. 2604/2024, relativa alla cartella di pagamento n. 02820230032743217000 per
IMU anni 2016 e 2017.
Con ricorso di primo grado la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dell'ente impositore e il difetto di motivazione della cartella.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia il Comune di Casal di Principe, producendo la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento per compiuta giacenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con sentenza n. 4385/2024, rigettava il ricorso.
A sostegno del proprio appello la contribuente deduce l'inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Casal di Principe sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato. La notifica degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017
è avvenuta mediante servizio postale ordinario per compiuta giacenza, ma la documentazione esibita è priva di qualsiasi sottoscrizione che possa ricondurla all'operato dell'agente postale.
Come di recente ribadito dalla Cassazione (Ord. 7586 del 21/03/2024), la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale.
Ne consegue la fondatezza dell'appello, che deve dunque essere accolto. La particolarità della fattispecie e la circostanza che l'operato dell'agente postale non è direttamente controllabile dagli enti impositori, giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Accoglie l'appello ;
compensa le spese.
P.Q.M.