Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10435 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
1 0435 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ALIA NA i. LA CORTE UI AZIONE Oggetto Prelazione SIZIONE TERZA CIVILE convergionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 12743/00 Dott. Roberto - Cron. 28038 PREDEN Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere - Rep. 2117 ancelleria. Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere Ud. 08/0 3/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere C in 2002 DI CANCELLERIA epositata ha pronunciato la seguente G. U L SENTENZA 8 DIRETTORE D icero C sul ricorso proposto da: TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MECOZZI G A PASQUALE 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAPRIOTTI, difesa dall'avvocato CIRIACO BRUNI, giusta Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. delega in atti;
per diritti € 19 LUG. 2002 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
EREDI DI SS EP: SS NN, SS AO E CANCELLERIASS TT elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, difesi dall'avvocato MARCELLO 2002 GALIFFA, giusta delega in atti;
606 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 52/00 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 10/02/00 e depositata il 26/02/00 (R.G. 441/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Marcello GALIFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo conveniva in giudizio davanti al tribunale ME Teresa di AS CE AR OA, assumendo che con scrittura privata del 14.6.1964 AL LU, proprietario di parte del piano terra e dell'intero primo piano di un edificio in S.Benedetto del Tronto, le aveva dato in locazione la porzione del piano terra adibita a ristorante, con l'intesa che essa ME ne sarebbe diventata proprietaria, una volta provveduto al pagamento del mutuo ipotecario (fatto che avvenne); che nella detta scrittura era previsto un reciproco diritto di prelazione relativo alle due unità immobiliari, essendo il piano primo adibito ad albergo;
che la AR OA si era resa acquirente del piano primo dal AL con atto notarile del 19.12.1967, senza che essa attrice fosse messa in grado di esercitare la prelazione e pur conoscendo detto patto di prelazione la AR. La ME, pertanto, dichiarava di esercitare il diritto di riscatto e chiedeva che fosse disposto il trasferimento coattivo dell'immobile in suo favore. Il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza depositata 1'11.6.1997. Proponeva appello la ME, notificandolo a SS PE, erede della AR. д 3 La corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 26.2.2000, rigettava l'appello, rilevando che la prelazione convenzionale aveva solo effetti obbligatori, per cui non era esercitabile il riscatto, mentre la domanda di riscatto a norma dell'art.39 1. n. 392/1978, proposta in sede di appello, non poteva essere accolta, perché domanda nuova. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ME, che ha anche presentato memoria. Resistono con controricorso SS RI, LO ed TT, quali eredi di SS PE. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. e la violazione degli artt. 1406 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il patto di prelazione intervenuto tra lei ed il AL non producesse effetti rispetto al terzo AR ( e poi al suo erede SS). In ogni caso ritiene la ricorrente che nella fattispecie sussiste una cessione di contratto, in quanto il AL sostituì a sé la AR, come risulta dal fatto che il AL consegnò materialmente la scrittura del 14.6.1964 alla AR ed in ogni caso che dalla scrittura in questione discendeva un vincolo di natura reale, stante l'interdipendenza tra il piano terra della ME ed il piano primo della AR. Infine, secondo i ricorrenti, poiché nella scrittura si diceva che essa era vincolante per le parti e per i loro aventi causa,il patto di prelazione era operante anche nei confronti della AR.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte infondato ed in parte inammissibile e che lo stesso vada rigettato. Infatti la prelazione convenzionale, non ha natura reale, ma obbligatoria, e non essendo riconducibile alla promessa di stipulare, è insuscettibile di esecuzione coattiva anche nei confronti del promittente. Pertanto, essendo efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei, l'acquisto di questi la prelazione, inadempiente alultimi dal promittente relativo patto, non è soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto esercitata dal promissario della prelazione, che è titolare soltanto dell'azione personale risarcitoria nei confronti dell'inadempiente (Cass. 19.5.1988, n. 3466; Cass. n. 616 del 1977; Cass. n. 1760 del 1969).
2.2.Solo nel caso in cui la prelazione per determinate fattispecie sia prevista ex lege (tra cui: prelazione successoria, art. 732 c.c.; prelazione agraria, art. 8 1. n. 590 del 1965; prelazione del locatario di immobile adibito ad uso non abitativo, artt. 38 e 39 1. n.392/1978) e la д੧ . legge stessa preveda un diritto di retratto come comunemente si dice di riscatto, in forza del quale il diritto di "acquistare", di contenuto sostanzialmente obbligatorio, appare assistito da una sorta di sequela in virtu' del quale esso può essere fatto valere nei confronti . del terzo acquirente, si suole dire che la prelazione ha efficacia reale, proprio perché tutelabile anche nei confronti dei terzi.
2.3. Nella fattispecie, essendo pacifico che si trattava di prelazione convenzionale, fondata sulla scrittura privata intervenuta tra il AL e la ME il 14.6.1964, essa non era opponibile al terzo acquirente AR, né al suo erede, per cui da una parte non poteva esercitarsi alcuna azione di retratto nei confronti di questi e dall'altra l'eventuale inadempimento al patto di prelazione comportava solo il sorgere del diritto al risarcimento dei danni in favore della ME e nei confronti del AL per inadempimento contrattuale.
3.1.E' inammissibile la prospettazione effettuata in questa sede dalla ricorrente, secondo cui nella fattispecie sussisterebbe un'ipotesi di cessione del patto di prelazione dal promittente AL nei confronti della AR. Infatti sul punto non risulta che la questione sia stata prospettata al giudice di appello, per cui la questione si 9. appalesa come nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
3.2. Ove poi la questione fosse stata prospettata al giudice di appello, non essendosi sul punto lo stesso pronunciato, la censura poteva proporsi solo a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., come violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e non sotto il profilo della violazione di norme sostanziali.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 1. in relazione n. 392/1978 all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impregnata ha ritenuto che era nuova la domanda con cui l'appellante aveva richiesto in appello il riscatto a norma dell'art. 38 1. n. 392/1978, in quanto essa era locataria dell'immobile e tanto emergeva dagli atti per cui la richiesta di riscatto andava esaminata sotto tutti i profili. 7 5.1. .Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, avendo l'attrice proposto un'azione di riscatto nei confronti del terzo acquirente, in conseguenza di inadempimento di una prelazione convenzionale da parte del promittente la prelazione, per potere sostenere che aveva anche proposto una domanda di riscatto a norma dell'art. 39 1. n. 392/1978, avendo quest'ultima una diversa causa petendi e costituendo un diverso petitum, avrebbe dovuto proporre una specifica tempestiva domanda in questi termini in primo grado, come ritenuto dal giudice di appello.
5.2.Osserva questa Corte che il principio dell'autosufficienza del ricorso trovi applicazione anche allorchè il ricorrente per Cassazione lamenti un'omessa pronuncia relativa ad una domanda o ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda O eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e della decisività della questione, offrendo il quindi riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 settembre 1998, n. 9711). in un'affermazione In mancanza la censura si risolve dimostrazione, in apodittica non seguita da alcuna violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione(art. 366 n. 4 e 342, I c. c.p.c.). Ne consegue sotto il primo profilo che il motivo di ricorso in questione è inammissibile, perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente non indica in quale atto del giudizio di primo grado ha richiesto il riscatto dell'immobile a norma dell'art. 39 1. n. 392/1978. 6. Inoltre il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il giudice di appello non solo ha ritenuto la domanda inammissibile, ma ha anche ritenuto la stessa infondata, poiché l'atto di trasferimento dell'immobile è precedente ' considerata all'entrata in vigore della 1. n. 392/1978 irretroattiva. Su questa seconda ratio decidendi, la ricorrente non ha mosso alcuna censura. Osserva questa Corte che, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555). Il ricorso va, pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dai resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dai e inliquidate resistenti € 6941 oltre Euro. duemilacinquecento//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente свобол ия Autorio Segreto 109T129.11 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 4561 20 ያ Umberto Cicero TOT. 160, 10 Depositata in Cancelleria 1.8 LUG. 2002 A AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 P U ILDIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Registrato in dataENTRATIORO Serie 4.. aln 4.1354 versate € 160,10 (euro CENTOSESSANTA/10 rea Servizi azia DI FILIPPO) H Responsabile servizio Atti Giudizion p. Il Dirigente (Dott.ssa Maria 2 0 0 (Dr. M.RACCICHINH ROMA整