Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
Tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 40751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40751 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
40 7 5 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Alfredo Teresi - Presidente - Sent. n. sez. 700 Vito Di Nicola PU-05/03/2015 R.G.N. 17707/2014 Luca Ramacci Relatore - Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di OL GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 09/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. GI OL per i reati di agli artt. 544-ter, cod. pen. (capo A) e 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157 (capo C) perché estinti a seguito di oblazione.
1.1. Con unico motivo eccepisce violazione ed errata applicazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e degli artt. 544-ter, cod. pen. e 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. Deduce, al riguardo, che l'imputato in precedente procedimento aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione all'oblazione per le contravvenzioni di cui all'art. 30, lett. e) e lett. h), legge n. 157 del 1992, e che erroneamente il Giudice ha ritenuto la sussistenza del divieto del "bis in idem" in relazione al delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., relativo alle medesime condotte già contestate ai sensi dell'art. 30, lett. e), legge 157 del 1992. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato.
3. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il sig GI OL è stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: a) art. 544-ter, cod. pen., perché, con strumenti di caccia vietati, quali "archetti" e "vischio", per crudeltà e senza necessità aveva cagionato lesioni a 28 uccelli dalle quali derivava la morte di essi;
b) art. 697, cod. pen., per aver detenuto quattro cartucce calibro 9X19 senza averne fatto denunzia all'Autorità; c) art. 30, lett. h, legge n. 157 del 1992, per aver detenuto carne di capriolo abusivamente abbattuto con munizioni spezzate.
3.1.All'esito di giudizio abbreviato il G.i.p. di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A e C della rubrica perché già estinti per oblazione, condannandolo per quello di cui al capo B.
3.2.Il Giudice, in particolare, sulla premessa che l'imputato, in sede di indagini preliminari, era stato ammesso all'oblazione per i seguenti reati genericamente e provvisoriamente ipotizzati dal Pubblico Ministero in sede di convalida del sequestro probatorio: uccellagione e detenzione di animali di specie protetta di cui all'art. 30, lett. e) e h), legge n. 157 del 1992, ha ritenuto la piena sovrapponibilità del reato di cui all'art. 30, lett. e), con quello di cui all'art. 544-ter, cod. pen., con conseguente violazione del divieto della doppia incriminazione per la stessa condotta.
3.3.La decisione è errata in fatto e in diritto. 2 3.4.Dall'esame del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che successivamente all'oblazione il PM dispose la separata iscrizione per i reati per i quali avrebbe successivamente esercitato l'azione penale, chiedendo ed ottenendo l'archiviazione per quelli oggetto di oblazione.
3.5.La prima considerazione da fare, dunque, è che nei confronti dell'imputato non è stata esercitata due volte l'azione penale per lo stesso fatto e che di conseguenza l'implicito richiamo all'art. 649, cod. proc. pen. (desumibile dalla proclamata violazione del divieto di doppia incriminazione), non è processualmente corretto, venendo in rilievo, semmai, la diversa preclusione posta dall'art. 414, cod. proc. pen., la cui violazione determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834).
3.6.Sennonché, nel caso di specie, non v'è nemmeno identità del fatto storico.
3.7.Dirimente al riguardo è la circostanza che l'imputato è stato colto nell'atto del praticare l'uccellagione, laddove il delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., è stato contestato per le lesioni inferte a 28 uccelli trovati già morti nella sua abitazione.
3.8.Ne consegue che le due condotte non sono identiche nemmeno sul piano storico-naturalistico.
3.9.Sul piano strettamente giuridico va in ogni caso ribadito che non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui all'art. 30, legge n. 157 del 1992, e il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 41742 del 2009 del 06/10/2009, n.m.; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 2005 del 05/12/2005).
3.10. L'esercizio dell'uccellaggione, nello specifico così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati non assorbe in sé l'intero disvalore - espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544-ter, cod. pen., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione dell'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto).
3.11.Il reato di uccellagione di cui all'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., né quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene (per la diversità della tutela di cui s'è detto). 3 3.12.Il rapporto di specialità tra le due norme, oltre che sul piano strutturale del confronto tra fattispecie astratte e della diversità della materia regolata, è escluso anche dall'art. 19-ter, disp. coord., cod. pen., secondo il quale il reato previsto dall'art. 544-ter cod. pen. e delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Sez. 3, n. 1160 del 06/03/2012, Calvaruso, Rv. 252251; Sez. 3, n. 16497 del 28/02/2013, Rondot, n.m.).
3.13.Non vi è dunque concorso apparente tra norme, né identità del fatto, nè alcun rapporto di specialità tra la contravvenzione ed il delitto.
3.14.La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 544-ter, cod. pen., con rinvio al Tribunale di Vicenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza limitatamente al reato di cui all'art. 544-ter, cod. pen. Così deciso il 05/03/2015 Alfredo TeresiHere Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Solo Scal DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 OTT 2015 I CANCELLERE Luana Martani.