Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 16564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16564 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO - Presidente - del 15/02/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 635
3. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - N. 44548/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti del Comune di Roseto Capo Spulico avverso l'ordinanza in data 26/29 maggio 2000 del Tribunale di Cosenza Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Udito il Pubblica Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. W. De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 11/11/99 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST convalidava il sequestro probatorio di una paia meccanica, operato il precedente 9/11 dai C.C. di Roseto Capo Spulico in danno del locale Comune, essendo stato il mezzo utilizzato per il trasporto di materiali edili di risulta in una discarica, ritenuta abusiva.
Con ricorso del 22/1/2000 detto Comune chiedeva, tramite il proprio legale di fiducia, la restituzione del veicolo, ma il P.M. con provvedimento del successivo 27/1, respinse la richiesta, rilevando, tra l'altro, l'obbligatorietà della confisca ai sensi dell'art 53/2^ D.Lgvo n. 22/97; la conseguente opposizione, proposta dall'ente territoriale ai sensi 263 co. 5 c.p.p. fu anche respinta dal G.I.P., sulla base di analoghe considerazioni, con ordinanza del 27/3/2000. Contro detto provvedimento il Comune propose impugnazione, nei ritenuti termini di "appello", ex art. 322 bis c.p.p., al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice avente sede nel capoluogo di provincia competente ai sensi del comma 1 bis di tale articolo, a conoscere del gravame.
Con ordinanza del 26/29 maggio 2000, l'adito Tribunale accolse, ai ravvisati sensi degli artt. 262 e 322 bis c.p.p. l'impugnazione, ritenendo la non assoggettabilità, in base alle norme del codice civile, della paia meccanica, in quanto bene dell'ente territoriale destinato a pubblico servizio, a sequestro e confisca, e pertanto ne ordinò la restituzione al Comune di Roseto Capo Spulico. Avverso quest'ultimo provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme stabilite a pena di inammissibilità (in sepcie artt.263, co. 5,568 e 591 c.p.p.),evidenziando la non appellabilità in base alle richiamate disposizioni, dell'ordinanza con la quale il G.I.P. aveva provveduto al rigetto dell'opposizione al mantenimento del sequestro probatorio, istituto al quale non si applica l'art. 322 bis c.p.p.; nella fattispecie il Tribunale di Cosenza avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del cd. "appello" e, tutt'al più, trasmetterlo a questa S.C. per competenza, qualificandolo ex art. 568 u.c. c.p.p., ricorso per cassazione, unica impugnazione prevista avverso l'ordinanza del G.I.P.
Il ricorso del P.M. di Cosenza è fondato, considerato che effettivamente l'art. 322 bis c.p.p., norma contenuta tra quelle regolanti il sequestro preventivo, consente l'appello nei confronti delle sole ordinanze e decreti in materia di tale misura cautelare reale, e non anche in tema di sequestro probatorio.
Nè l'art. 322 bis è oggetto di alcun richiamo (a differenza di quanto è previsto per la richiesta di riesame) da parte dell'art.355 c.p.p., che disciplina la convalida del sequestro probatorio ed il suo riesame.
Nel caso di specie il provvedimento emesso dal G.I.P. di ST rientra nella previsione di cui all'art. 263 co. 5 c.p.p. (ordinanza che decide sull'opposizione avverso il diniego, da parte del P.M., di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio) e, per il combinato disposto tra detta norma e quella, richiamata, di cui all'art. 127 c.p.p., è soggetto solo a ricorso per cassazione (v. co. 7 art. da ultimo citato).
Il giudice a quo, erroneamente adito, avrebbe, dunque, dovuto rilevare l'inammissibilità dell'"appello" e la propria incompetenza al riguardo, ed in forza del principio di conservazione e conversione delle impugnazioni, fissato dall'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p., rimetterlo per competenza a questa Suprema Corte.
Ne consegue che, pur disponendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, questa Corte è tenuta, in virtù della richiamata disposizione, ad esaminare l'impugnazione, comunque ad essa pervenuta.
Sulla preliminare ammissibilità della stessa, in termini di ricorso, non possono sussistere dubbi, considerato, quanto alle modalità di presentazione (nella cancelleria del ritenuto giudice competente all'esame del gravame, come previsto dall'art. 309 co. 4 in materia di provvedimenti cautelari, e non in quella del giudice del provvedimento impugnato, come in via generale previsto dall'art. 582 c.p.p.) che le stesse sono irrilevanti al riguardo, tenuto conto che le finalità perseguite dall'art. 568 u.c. c.p.p. sono quelle di conservazione, con conseguente conversione, delle impugnazioni, ancorché indirizzate a giudice ritenuto erroneamente competente, e che, in tale ottica, l'errore dell'impugnante, che ha investito anche le modalità di proposizione del gravame ritenuto esperibile, non può che restare sanato.
Quanto all'aspetto contenutistico, è sufficiente rilevare, agli effetti dell'ammissibilità del ricorso, come le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, relative alla contestata assoggettabilità a sequestro e, comunque, al regime giuridico connotante il bene sottopostovi, siano di legittimità sostanziale e, pertanto, riconducibili alla previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. Passando, finalmente, all'esame dell'impugnazione, deve rilevarsene, in conformità al parere espresso dal P.G. di udienza (il quale ne ha dedotto, tuttavia, le pratiche conclusioni, non condivisibili sul piano della correttezza formale, del rigetto del ricorso del P.M. cosentino) la fondatezza, sulla base delle considerazioni, di diritto sostanziale, che indussero il Tribunale, pur erroneamente adito, a dissequestrare il veicolo.
Risultando per tabulas (dalla stessa notitia criminis) che questo, era destinato ad un pubblico servizio (tant'è che, in concreto, era adibita, all'atto del sequestro, alla rimozione e trasporto di materiali edili di risulta da lavori pubblici) e considerato che d'altra parte, non si vede in funzione di quali altri scopi un veicolo del genere possa essere di proprietà di un Comune, fondatamente la ricorrente amministrazione ne ha rivendicato la restituzione, atteso che, esaurita la funzione probatoria, in sede penale, del sequestro, nessuna ragione persisteva al mantenimento del vincolo, neppure in vista della, ritenuta dal P.M. e dal G.I.P., obbligatoria confisca prevista dall'art. 53/2^ D.Lgvo n. 22/97. Tale disposizione, nel caso specifico, deve ritenersi non applicabile, in considerazione dell'appartenenza del bene in questione alla categoria di quelli costituenti il patrimonio indisponibile dell'ente territoriale, di cui ai sensi del terzo comma dell'art. 826 del codice civile, fanno parte tra gli altri, i "beni destinati ad un pubblico servizio" (requisito che, oltre che dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene, va desunto dalla destinazione in concreto impressavi: v., tra le altre Cass. civ. sez. 2^, 9/9/97 n. 8743),i quali, in virtù del generale principio di cui all'art. 828 comma secondo del codice medesimo, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano.
Dovendosi, dunque, escludere la compatibilità della confisca (misura di sicurezza patrimoniale a carattere ablatorio) così come del mantenimento del vincolo reale ad essa finalizzato, con la destinazione del bene al pubblico servizio, e ritenersi la preminenza del principio civilistico citato (che riserva alle leggi speciali in materia la possibilità di rimozione del vincolo di destinazione pubblicistica), rispetto alla disposizione di cui all'art. 53 co. 2 D.Lgvo 22/97 correlata all'uso contingente ed occasionale del bene quale mezzo di reato deve, in definitiva, annullarsi l'ordinanza del G.I.P. di Castroviliari, che non ha tenuto conto di tali norme, con conseguente dissequestro del veicolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento, per inammissibilità dell'appello ex art. 322 bis c.p.p. e, qualificata quell'impugnazione come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio l'ordinanza in data 27/3/2000 del G.I.P. del Tribunale di ST, disponendo il dissequestro della pala meccanica.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001