Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 16564
CASS
Sentenza 15 febbraio 2001

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In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 16564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16564
    Data del deposito : 15 febbraio 2001

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