Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione, la revoca di una sentenza di condanna per abolizione di una norma incriminatrice è attribuita, in via esclusiva, al giudice dell'esecuzione sicché non spetta al tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicazione di una misura alternativa alla pena detentiva inflitta per il reato abrogato, dichiarare incidenter tantum che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Nella specie,la Corte ha annullato la decisione di non luogo a procedere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, osservando che il tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto decidere neanche "incidenter tantum" sulla esistenza del reato e avrebbe dovuto attendere, prima di decidere , la pronuncia del giudice dell'esecuzione a norma dell'art.673 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 18906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18906 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 16/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1120
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 024660/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) US AV N. IL 07/11/1968 avverso ORDINANZA del 29/02/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza del 29 febbraio 2000, il tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava non doversi procedere in ordine all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da US DE, sul rilievo che l'esecuzione riguardava un fatto non più previsto dalla legge come reato (quello di oltraggio a pubblico ufficiale), sicché, ai sensi dell'art. 2 comma 2 c.p., l'esecuzione della pena detentiva inflittagli era cessata automaticamente. Ricorre per cassazione il OT tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p., che il tribunale di sorveglianza, senza dare risposta in merito all'istanza di concessione del beneficio penitenziario richiesto, aveva esorbitato dalla propria competenza, pronunciandosi in materia riservata al giudice dell'esecuzione, il quale, peraltro, si era già espresso in senso contrario, confermando l'esecuzione della sentenza di condanna per oltraggio, in quanto divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge 205/99. Il ricorrente concludeva di essersi venuto a trovare in una situazione drammatica, perché da un lato il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato eseguibile la condanna per oltraggio e dall'altro il tribunale di sorveglianza gli aveva negato la possibilità di scontare la pena in regime di affidamento in prova, e non perché lo aveva considerato immeritevole del beneficio, ma solo perché riteneva erroneamente di non doversi esprimere in merito alla sua concedibilità.
Nelle more della decisione sul ricorso, il OT avanzava allo stesso tribunale di sorveglianza istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, che veniva accolta con ordinanza del 29 marzo 2000. 2. Il ricorso è fondato.
Come osserva giustamente il PG nella sua requisitoria scritta, competente a decidere sulla revoca di una sentenza di condanna nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice è, in base all'art. 673 c.p.p., solo il giudice dell'esecuzione e non anche il giudice di sorveglianza. Il principio dello jus superveniens più favorevole trova nel giudicato un limite invalicabile, sicché solo il giudice dell'esecuzione può tener conto di una abolitio criminis o di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta al giudicato, allorché essa concerne una norma incriminatrice e al solo fine di revocare la sentenza di condanna.
È evidente dunque che il tribunale di sorveglianza non aveva il potere di delibare - sia pure incidenter tantum - la sussistenza attuale del reato per il quale era intervenuta condanna, ma avrebbe dovuto rinviare l'udienza e lasciare che il condannato adisse il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per la revoca della sentenza di condanna.
Nel caso in esame, poiché la decisione del giudice dell'esecuzione è già intervenuta sia pure successivamente alla decisione del tribunale di sorveglianza, questi non poteva emettere una pronuncia di non liquet, ma era tenuto a pronunciarsi sull'istanza di affidamento in prova proposta.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Genova per una nuova deliberazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001