Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 18906
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Sentenza 16 febbraio 2001

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In tema di esecuzione, la revoca di una sentenza di condanna per abolizione di una norma incriminatrice è attribuita, in via esclusiva, al giudice dell'esecuzione sicché non spetta al tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicazione di una misura alternativa alla pena detentiva inflitta per il reato abrogato, dichiarare incidenter tantum che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Nella specie,la Corte ha annullato la decisione di non luogo a procedere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, osservando che il tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto decidere neanche "incidenter tantum" sulla esistenza del reato e avrebbe dovuto attendere, prima di decidere , la pronuncia del giudice dell'esecuzione a norma dell'art.673 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 18906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18906
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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