Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N ) A 8 I O 9 6 I R 1 Z / A N 4 A 4 - T R 6 T 2 U B S . e . B I R C I L . G L P . R E A D T R 5100/01 . L B E A A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 16732/98 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Cron. 10955 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott TO MERONE - Consigliere- Ud.06/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1 61573 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI NI;
hours - intimato avverso la sentenza n. 183/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 30/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 11621 udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Mario -1- CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso e ne risulta assorbito il secondo motivo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. ONE -2- 16732SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 183/16/97 del 30 giugno 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal sig. TO RD avverso avviso di mora n.3974 del 29 aprile 1994. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980 n. 787 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice d'appello non avrebbe tratto le debite conseguenze dalla circostanza che il ricorso non era stato presentato con le procedure previste dalla citata norma. Il motivo deve essere respinto perché la Commissione Tributaria rileva, con accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede, che oggetto della controversia è un avviso di mora, non preceduto dalla notifica di avviso di liquidazione e cartella esattoriale, dunque non sussistevano i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980 n. 787. Tale norma prevede infatti il “ricorso contro il ruolo", ma di fronte ad un avviso di mora il contribuente non è posto nelle condizioni di imboccare, e neppure di sapere di dover imboccare, la specifica, ed eccezionale, via di impugnazione delineate nel citato art. 10. Con il secondo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Sottolinea che a norma dell'art. 57 comma 1 della legge n. 413/1991 "Le dichiarazioni integrative di ciri alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ". Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge con chiarezza quale sia l'origine della pretesa tributaria se essa nasca da un semplice atto di liquidazione sia pure a seguito di altro condono o se invece scaturisca da un atto di accertamento. Quindi la controversia deve essere rimessa all'esame del giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 6 ottobre 2000. Man CI TO IL CANCELLIERE C1 OS IO DEPOSITATO IN CANCELLERIA *CORTE Oggi_ - 6 APR. 2001. IL CANCELLIERE C1 OS IO E E D R P N ' ZIO 26/4/1986 A ISTR 5 . N EG - .P.R. R B LL. IA DA D R EL TAB. A TE A D T SI ESEN U SEN IB 131 IA I R A . T R N E T A M