Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente indicazione del giudice competente, in relazione all'art. 552, comma 1 lett. d), il decreto di citazione a giudizio che manchi della specificazione della sezione presso la quale deve essere celebrato il dibattimento, atteso che la legge non prescrive tale indicazione e che peraltro tale mancanza non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 26630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26630 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Presidente -
Dott. Antonio ZUMBO - Consigliere -
Dott. Aldo RIZZO - Consigliere -
Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Pierluigi ONORATO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale di Salerno nei confronti di:
CO AD nato Cetara 25.9.1943;
avverso al sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 18 ottobre 2001;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 ottobre 2001, la Corte d'Appello di Salerno dichiarava la nullità della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Salerno in data 13 novembre 2000 con la quale CO AD era stato condannato alla pena di mesi 2 e giorni 15 di arresto e L. 33.000.000 di ammenda per i reati di cui agli art. 20 legge 47/85, 1 sexies legge 431/85, 734 C.P., 1, 2, 4, 13 legge 1086/71, 17, 20 legge 64/74.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno proponeva ricorso per violazione di legge sostenendo che la mancata indicazione della sezione penale cui apparteneva il giudice monocratico designato per il giudizio non determina alcuna incertezza ai fini della individuazione dell'organico giudicante. Il ricorso è fondato.
L'art. 552 C.P.P. dispone che il decreto di citazione a giudizio deve contenere "l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione" e che il decreto è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione di uno di tali requisiti.
Ora, la mancata specificazione della Sezione in cui deve essere celebrato il dibattimento non determina nullità perché la legge non prescrive tale indicazione e non costituisce insufficiente indicazione ne' del giudice competente (giudice monocratico) ne' del luogo della comparizione (Tribunale di Salerno).
La mancata indicazione dell'aula di udienza (perché sostanzialmente, al massimo di questo si tratta) non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire e non ricorrere,
conseguentemente, l'ipotesi di nullità.
Pertanto, non è sufficiente la indicazione del giudice (nè quella del luogo di comparizione) in quanto la omessa indicazione della sezione non è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare incertezza sulla autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato doveva comparire e da pregiudicare, quindi, in termini reali, il suo diritto alla difesa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Deliberata in Roma il 7 giugno 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 LUGLIO 2002