Sentenza 18 dicembre 2001
Massime • 1
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo della comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di piccolo centro dotato di un unico ufficio giudiziario, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede la sezione distaccata competente per il giudizio, non richiedendo l'art. 552 comma 1 lett. d) la ulteriore indicazione della via, del numero civico, del piano o dell'aula di udienza, a meno che sia necessaria per evitare concrete incertezze circa il luogo di comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2001, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 18/12/2001
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 1273
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 31868/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI CO MA, n.
8.10.1945 a Catania,
avverso la sentenza in data 20.4.2001 del Tribunale di Catania in composizione monocratica - Sezione distaccata di Belpasso Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della per sentenza impugnata, essendo prescritto il reato,
Non comparso il difensore
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe GI CO MA, titolare di un istituto di vigilanza, veniva condannata in contumacia a lire 300.000 di ammenda per contravvenzione all'art. 650 C.P., in quanto prestava la propria opera in località non contemplate nel titolo di polizia e si rendeva inosservante alla diffida a cessare l'attività non autorizzata. La responsabilità veniva ritenuta sulla base della documentazione acquisita e della deposizione dell'agente incaricato delle indagini;
in particolare, era emerso che, a seguito di un primo accertamento del 19.11.1996, il giorno successivo il Prefetto aveva intimato di "sospendere... l'attività di vigilanza nei comuni di Acicatena e Belpasso"; il 27.1.1997 si era verificata inosservanza di tale diffida.
Il 21.6.2000 l'imputata ha personalmente proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: nullità del decreto di citazione a giudizio - tempestivamente eccepita dal difensore - per omessa indicazione del luogo di comparizione, in violazione delle prescrizioni dell'art. 552, co. 1 lett. d) C.P.P.;
illegittimità dell'ordine che si assume non ottemperato, per mancanza di motivazione, di termine ad adempiere e di rispondenza alle esigenze tassativamente indicate dall'art. 650 C.P.;
omessa motivazione sul punto;
errore materiale - di cui si chiede la correzione - nell'intestazione della sentenza, che indica la data del commesso reato nel 30 giugno, anziché nel 27 gennaio 1997. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, così come dedotto, è generico o rivolto a sostenere una tesi in diritto manifestamente infondata. Il co. 1, lett. d), dell'art. 552 C.P.P. prescrive l'indicazione, nel decreto di citazione a giudizio con rito monocratico, "del luogo... della comparizione"; se tale requisito "manca o è insufficiente" si verifica nullità ai sensi del successivo co.
2. Nel caso di specie il decreto (riemesso a seguito di invalidità - per altra causa dell'originario giudizio pretorile) "dispone la citazione... davanti al Tribunale di Catania in composizione monocratica, sezione distaccata di Belpasso, sita in Belpasso". La nullità deriverebbe, secondo l'assunto della ricorrente - neppure esplicito, ma ricavabile da deduzioni della difesa depositate nel giudizio di merito dalla omessa indicazione "di via, numero civico, piano e aula" in cui doveva tenersi l'udienza, ora, poiché il decreto specifica il Comune ove ha sede la sezione competente per il giudizio non è ravvisabile un'ipotesi di "mancanza" dell'indicazione del luogo, ed è rispettata la norma di attuazione del codice di rito (art. 132) che regola la citazione dinanzi a Tribunale suddiviso in sezioni. L'invalidità sarebbe dunque configurabile soltanto sotto il profilo dell'"insufficienza" delle indicazioni fornite a rendere effettivo, in concreto, il diritto di intervento dell'imputato (situazione "a priori" difficilmente configurabile in un centro di non grandi dimensioni, sede di un unico ufficio giudiziario).
Nulla, peraltro, deduce in proposito la ricorrente, attestandosi sul mero dato formale della mancanza di indicazioni non richieste dalla legge in quanto tali, ma soltanto ove necessarie per evitare incertezza circa il luogo di comparizione.
Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Va ricordato che il T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18.6.1931 n. 773) prevede la licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza o custodia di altrui proprietà (art. 134). I titolari della licenza devono tenere esposta la tabella delle attività cui attendono, e non possono svolgere prestazioni ivi non contemplate (art. 135, co. 4 e 5). La violazione del co. 5 (operazioni diverse da quelle indicate) è assoggettata a sanzione amministrativa dall'art. 17 bis, co.
1. L'art. 17 ter prevede inoltre che, entro cinque giorni dall'accertamento, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ordini la cessazione delle attività non autorizzate;
l'inosservanza di tale provvedimento è punita, per espressa previsione dell'ultimo comma della norma citata, "ai sensi dell'art. 650 del codice penale". Il giudice di merito ha puntualmente ravvisato, in linea di fatto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa citata e il rispetto delle cadenze procedimentali;
non era quindi tenuto ad ulteriori verifiche circa la legittimità della diffida del Prefetto - che ai detti presupposti faceva riferimento o la ricorrenza delle specifiche "ragioni" (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene) contemplate dall'art. 650, posto che la pena ivi prevista è direttamente comminata dal legislatore per l'inosservanza del provvedimento inibitorio in questione, onde viene integrata un'autonoma figura di reato, costituita dallo specifico precetto contenuto nei commi 3 e 4 dell'art. 17 ter R.D. n. 773/1931 e dalla sanzione indicata "per relationem" con riferimento al ricordato art. 650 (cfr. Cass., Sez. 1^, 26.1/17.3.1999, Bruni). Il ricorso è perciò inammissibile, indipendentemente dalla ulteriore denuncia di un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che può formare soltanto oggetto di correzione demandata - in caso di dichiarata inammissibilità dell'impugnazione - al giudice "a quo" (art. 130, co. 1, 2^ periodo, C.P.P.; cfr. Cass., Sez. 4^, 7.2/14.5.1996, Ben Alì). L'errore va tuttavia qui incidentalmente preso in considerazione nell'ambito di questione - rilevabile d'ufficio circa la eventuale estinzione del reato.
In effetti tanto nell'originaria citazione dinanzi al Pretore, quanto in quella davanti al Tribunale monocratico - la contravvenzione è indicata come "accertata", da ultimo, il 30.1.1997; di ciò si rinviene indiretta conferma nella motivazione del provvedimento impugnato, che individua nel 27.1.1997 la data ultima in cui l'istituto diretto dall'imputata "effettuava attività di vigilanza" in "Acicatena e... Belpasso, laddove l'autorizzazione... riguardava altri comuni". L'indicazione della data di accertamento del 30.6.1997 nell'intestazione della sentenza impugnata deve dunque attribuirsi ad errore materiale. Dal citato passo della motivazione si desume inoltre che la consumazione del reato - di natura commissiva permanente, consistendo nello svolgimento di un'attività soggetta a licenza, in questa non compresa e legittimamente inibita dall'autorità - secondo l'accertamento giudiziale è cessata al 27.1.1997; va quindi verificata l'eventuale prescrizione. Questa sarebbe infatti maturata al 27.7.2000; peraltro, tale data è successiva alla proposizione del ricorso, come si è visto intrinsecamente inammissibile. Ora, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. Un. 22.11/21.12.2000, De Luca) l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. e, in particolare, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Questo va perciò dichiarato inammissibile, demandando al giudice "a quo" la correzione dell'errore materiale. Consegue la condanna della ricorrente alle spese e - non emergendo ipotesi di esonero - di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002