Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
Il deposito tardivo di alcuni atti del PM - nella specie in sede di appello del decreto di sequestro e confisca ex art. 2 ter legge n. 575 del 1965 - non seguito dalla concessione di un termine ai difensori che ne abbiano fatto richiesta, viola i principi che presiedono al corretto svolgimento del contraddittorio e integra una nullità relativa che, ove tempestivamente eccepita, comporta la regressione del procedimento al momento in cui la nullità si è verificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 21010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21010 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/03/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 447
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 22100/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ PE N. IL 13/10/1960;
avverso l'ordinanza n. 16/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Letta la memoria depositata in data 25-7-2012 dal Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del decreto e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 14/6/2011, disponeva, a carico di UZ SE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno, il sequestro e la confisca, L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 ter, dei seguenti beni:
- Un appartamento sito in Bologna, via Matteotti, n. 58;
- Una abitazione di tipo economico sita in Bologna, via, E. A. Poe, n. 7;
- l'autorimessa sita in Bologna, via, E. A. Poe, n. 7.
La misura patrimoniale veniva applicata perché i beni del UZ apparivano di valore decisamente sproporzionato rispetto alle sue effettive capacità economiche.
2. Contro il decreto suddetto proponeva appello il proposto e la Corte d'appello di Bologna, con decreto del 23-2-2012, rigettava il gravame.
A tale decisione la Corte territoriale perveniva dopo l'esame di numerose censure difensive, riguardanti:
a) la nullità del decreto per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto il Pubblico Ministero non aveva rispettato il termine del 20-3-2011 per il deposito di due annotazioni della G. di F. (gli atti erano stati poi depositati il 22-3-2011). La Corte argomentava, in risposta, che il termine era da considerare meramente ordinatorio e che nessuna nullità poteva ricollegarsi alla sua inosservanza;
b) la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che il UZ era già stato attinto, in data 14-7-2010, da un'analoga misura di prevenzione di carattere patrimoniale, concernente altri beni di sua proprietà. La Corte rilevava che la preclusione derivante dal giudicato non opera in materia di misure di prevenzione, allorché il nuovo procedimento è instaurato "sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione";
c) l'abnormità del decreto, perché emesso senza una preventiva richiesta del Pubblico Ministero, in quanto il precedente sequestro emesso dal presidente del Tribunale era divenuto inefficace per mancata convalida nei termini. La Corte rilevava che la confisca è cosa diversa dal sequestro, che ha solo funzione cautelare e non costituisce un presupposto di legittimazione della misura;
d) la mancata contestazione dei presupposti della misura, in quanto il tribunale non disponeva degli atti che avevano portato all'applicazione delle precedenti misure personali e patrimoniali. La Corte rilevava che si trattava di atti non funzionali all'applicazione della nuova misura;
e) la violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante, in quanto la nuova misura era stata disposta da magistrati diversi da quelli che avevano composto i precedenti collegi. La Corte rilevava che si trattava di procedure diverse, che ben potevano essere trattate da giudici diversi;
f) l'insussistenza dei presupposti della misura, sia in ordine alla sproporzione tra beni e redditi dell'attività economica esercitata sia in ordine alla pericolosità sociale del proposto. La Corte rilevava che i redditi accertati in capo al proposto, attraverso le indagini della Guardia di Finanza, erano assolutamente inadeguati rispetto alle acquisizioni patrimoniali effettuate nel tempo e che le condanne da lui riportate, a partire dal 1977, per numerosi reati contro il patrimonio, costituivano indizio sufficiente della provenienza dei beni da attività illecite e della sua pericolosità sociale.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse del proposto, l'avv. Alessandro Cristofori, lamentando la violazione di plurime norme di legge sostanziali e procedurali, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). In particolare lamenta:
a) la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per il mancato rispetto, da parte del Pubblico Ministero, del termine assegnatogli dal tribunale di Bologna all'udienza del 22-02-2011 per il deposito della nota del GICO del 26-3-2010, richiamata nella proposta di applicazione della misura. Deduce che non poteva addossarsi al difensore l'onere di verificare quotidianamente l'esecuzione dell'adempimento da parte del Pubblico Ministero, per cui, una volta accertato che l'atto era stato depositato il 22-03- 2011 (quindi, oltre il termine assegnatogli), il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno rinviare la successiva udienza del 10-5-2011 per consentire il completo dispiegarsi del diritto di difesa;
b) la nullità del decreto, per essere stato disposto, ex officio, il sequestro dei beni e la contestuale confisca, fuori delle ipotesi consentite. Deduce che il Procuratore Distrettuale Antimafia aveva chiesto, con atto del 12-10-2010, il sequestro dei beni del UZ, e non anche la loro confisca, e che il sequestro disposto in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale il 17/11/2010 era divenuto inefficace per mancata convalida nei termini, Inoltre, che il Procuratore Distrettuale Antimafia non aveva competenza a richiedere il sequestro, in quanto la competenza apparteneva esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, trattandosi di misura cautelare richiesta ai sensi della L. 22 luglio 1975, n. 152, art. 19. Deduce, infine, che il Tribunale non aveva il potere di disporre il sequestro ex officio;
c) violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il collegio giudicante è mutato nel corso del procedimento (quello del 10/5/2011 era diverso da quello del 21/12/2010 e del 23/11/2010);
d) violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in quanto il giudicante non ha tenuto conto dei redditi lecitamente percepiti, anche se sottratti all'imposizione fiscale, dei mutui bancari accesi, del contributo in denaro della sorella, delle vincite al gioco e delle lucrose operazioni finanziarie poste in essere;
e) violazione di legge, derivante dal fatto che il provvedimento ablativo colpisce beni su cui terzi (la moglie e la figlia) vantano diritti di godimento.
4. Con memoria depositata in data 25-7-2012 il Procuratore generale della repubblica presso la Corte ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, per violazione del diritto di difesa. Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto avvertire i difensori del deposito, in ritardo, della documentazione da parte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il decreto della Corte d'appello di Bologna va annullato per i motivi di seguito esposti.
1. È fondato il primo motivo di ricorso, in quanto, come esposto in parte narrativa, il termine assegnato al Pubblico Ministero dal Tribunale di Bologna all'udienza del 22-2-2011 non fu da questi rispettato, in quanto gli atti rilevanti per la decisione furono da lui depositati due giorni dopo la data fissata dal giudice. È vero che il termine aveva natura ordinatoria, ma ciò non toglie che furono violati i diritti della difesa, giacché all'inosservanza del termine da parte del Pubblico Ministero doveva conseguire la concessione ai difensori, che ne avevano fatto richiesta, di un termine per l'esame degli atti depositati in ritardo e l'approntamento della difesa, poiché del tardivo deposito non era stata data comunicazione ai difensori. Siffatta violazione è correlata non alla natura del termine, su cui si è soffermato erroneamente il Tribunale, ma ai principi che presiedono al (corretto) svolgimento del contraddittorio, che esige la conoscenza, da parte dei protagonisti del processo, degli elementi su cui si fonda la tesi della controparte, e che sono immanenti al sistema. Irragionevole, prima ancora che priva di base normativa, è l'affermazione che i difensori avrebbero potuto prendere cognizione degli atti effettuando un nuovo accesso in cancelleria, giacché, una volta scaduto il termine, potevano fondatamente ritenere che nuovi atti non sarebbero stati depositati;
e perché non poteva addossarsi ai difensori l'onere di effettuare periodici accessi in cancelleria, una volta regolamentate, ad opera del Tribunale, le modalità e i termini della produzione. La mancata concessione del termine ha comportato, pertanto, come rilevato dal Pubblico Ministero concludente, una nullità di ordine relativo, attinente al diritto della difesa ad una integrale conoscenza degli atti su cui si fonda la decisione: nullità che è stata tempestivamente eccepita ex art.181 cod. proc. pen. e che deve comportare la regressione del procedimento al momento in cui la nullità si è verificata.
2. Non hanno fondamento, invece, gli altri motivi in rito.
2.1. Pur rilevandosi che la richiesta del Pubblico Ministero del 12- 10-2010 concerne, in limine, il "sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter" dei beni del UZ, appare evidente, dal contenuto dell'atto, che l'organo dell'accusa intendeva chiedere, in realtà, la "confisca" dei beni suddetti e che si è trattato di un semplice errore materiale, che non ha impedito l'avvio del procedimento e il completo dispiegarsi del contraddittorio, proprio perché la richiesta è stata fin dall'inizio interpretata da tutte le parti processuali come finalizzata alla confisca. Invero, l'atto conteneva, fin dalla illustrazione dell'oggetto, l'inequivocabile riferimento alla "confisca dei beni ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter" e la richiesta si fondava sulla prospettazione di situazioni fattuali che dovevano portare, nell'ottica accusatoria, alla confisca di prevenzione.
Nessuna conseguenza di carattere processuale è quindi da ricollegare all'errore del Pubblico Ministero, che, peraltro, non risulta nemmeno rilevato nelle precedenti fasi del giudizio.
2.2. Infondata è la doglianza relativa alla "competenza" del Pubblico Ministero richiedente, sia perché l'attività del Pubblico Ministero non è regolata dai principi della competenza, sia perché la richiesta del provvedimento ablativo fu fatta, nel caso di specie, dal "Procuratore della Repubblica" di Bologna, e tanto basta, a nulla rilevando che lo stesso procuratore fosse anche appartenente alla "Direzione Distrettuale Antimafia", che rappresenta solo un'articolazione, specializzata, della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.
2.3. Quanto alla modifica nella composizione del collegio giudicante (l'argomento viene trattato per l'ipotesi che abbia ancora rilevanza, pur dopo la regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la nullità), va ribadito che il procedimento di prevenzione segue le regole dei procedimenti camerali, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, e che la regola dell'immutabilità va adeguata alla tipologia dell'istruzione probatoria che caratterizza il procedimento, il quale prevede, ove occorra, la richiesta di documenti e informazioni "alle autorità competenti" e l'assunzione di prove in contraddittorio, ma "senza particolari formalità" (art. 666 c.p.p., comma 5, e art. 185 norme att.). L'attività di acquisizione si svolge dunque in forme semplificate e non richiede un provvedimento ammissivo espresso, diversamente da quanto previsto nel dibattimento dall'art. 495 c.p.p.; ne' l'utilizzabilità dei dati raccolti è condizionata dalle formalità della lettura, anche sotto questo profilo in difformità dalla disciplina dibattimentale (artt. 511 e ss.).
Ne segue quindi che nelle procedure camerali di esecuzione, sorveglianza e prevenzione non si verifica immutazione del giudice, rilevante agli effetti dell'art. 525 c.p.p. se la trattazione e discussione si svolga dinanzi al medesimo collegio, anche se questo utilizzi per la decisione (anche) atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti a Collegio in diversa composizione, ma noti alle parti: tanto basta per garantire il valore di sistema dato dalla regola della "immutabilità del giudice" (cfr. Cass. Pen. sez. 1A, 22729 dell'8 maggio 2001, R.V. 221639 ricorrente Rubini ed altri).
3. Nessuna violazione di legge è collegabile, infine, allo svolgimento del procedimento nei confronti del proposto, pur quando egli adduca l'appartenenza a terzi dei beni oggetto della proposta ablazione, in quanto la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter prescrive l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, solo in via eventuale e differita in esito alla adozione del provvedimento di sequestro. È, pertanto, infondata la doglianza per l'omessa preventiva chiamata. Peraltro, è appena il caso di aggiungere che, in tema di inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, questa Corte (Sez. 1A, 16 aprile 1996, n. 2531, Biron, massima n. 204908) ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà "dell'extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo".
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, pretermesso l'esame del quarto (ut supra, sub d)) e rigettati gli altri, i decreti del tribunale e della Corte di Appello vanno annullati con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla entrambi i decreti del giudice di merito e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013