Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
Il collegamento probatorio tra procedimenti deve essere accertato in concreto per determinare l'obbligo del preliminare avvertimento al soggetto da esaminare in dibattimento circa l'assunzione dell'ufficio di testimone, per il caso in cui renda dichiarazioni su fatti concernenti l'altrui responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2009, n. 13725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13725 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 20/03/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 1194
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 41363/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo;
nei confronti di:
Di RO AL, nato a [...] in data [...];
Di AT NI, nato a nato a [...] il [...];
Di OI AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, sezione 3A penale, in data 18.3.2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Di OI AT per morte dell'imputato e con rinvio nei confronti degli altri imputati;
Udito il difensore di Di RO, Avv. Fiorello Lillo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 19.2.2004, il G.U.P. del Tribunale di Palermo assolse AC AD e EL ET IU dal delitto di tentata estorsione perché il fatto non costituisce reato e dichiarò Di RO AL, Di AT NI responsabili di due reati di tentata estorsione e Di OI AT responsabile di un reato di tentata estorsione, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti a Di RO e Di AT e - con la diminuente per il rito abbreviato - condannò: Di RO alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, Di AT alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, Di OI alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa. Avverso tale pronunzia gli imputati dichiarati colpevoli ed il P.M. nei confronti degli assolti proposero gravame e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 18.3.2005, confermò la decisione di primo grado riguardo agli assolti ed assolse Di RO, Di AT e Di OI perché i fatti non sussistono, ritenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo deducendo violazione della legge processuale in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa GI IU, in quanto non precedute dall'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., sull'assunto che costui avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, siccome imputato di associazione mafiosa ed indagato per riciclaggio, stante la connessione probatoria fra tali reati e quelli contestati agli imputati del presente procedimento.
La connessione probatoria di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), non potrebbe essere desunta dai soli titoli di reato e dalla relazione astrattamente configurabile fra gli stessi, ma sarebbe necessario cogliere il loro concreto specifico collegamento. La Corte territoriale non si è soffermata sulle specifiche condotte ascritte a GI, limitandosi a rilevare la riconducibilità dei reati per cui si procede ad esponenti delle famiglie mafiose di UT e IC senza specificare l'eventuale identità con quella di cui avrebbe fatto parte GI. La Corte d'appello si è limitata a considerare determinante l'eventualità che con le accuse mosse agli imputati di estorsione ai suoi danni GI potesse liberarsi più agevolmente delle accuse di appartenenza al medesimo sodalizio mafioso, ma ciò in assenza di più concreti elementi non produrrebbe una connessione giuridicamente rilevante. Infatti anche un associato a Cosa Nostra potrebbe subire iniziative estorsive da parte di altre famiglie.
Peraltro anche se vi fosse stata effettiva connessione avrebbe dovuto essere considerata prevalente la qualità di persona offesa di GI.
Il difensore di Di AT NI e Di OI AT ha comunicato l'intervenuto decesso dei suoi assistiti. È stato acquisito il certificato di morte di Di OI AT, mentre non consta il decesso di Di AT NI.
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto che GI IU avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, in quanto costui era imputato di partecipazione ad associazione mafiosa sull'assunto che uomini d'onore di Agrigento avevano prestato attività lavorativa presso il Centro Distribuzione Alimentare di Agrigento, dal quale deriva la Gestioni Commerciali S.r.l. (riconducibile a GI) a cui fanno capo 4 supermercati dislocati nella provincia di Agrigento, tra i quali quelli di IC e UT, ai quali si riferiscono gli episodi estorsivi attribuiti agli imputati. Inoltre GI avrebbe riferito di pregressi rapporti con i soggetti ai quali è contestato, in concorso con Di RO, il reato di estorsione aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Secondo la Corte territoriale GI, accusando gli imputati, potrebbe più facilmente scrollarsi di dosso l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa.
Si tratta di fatti che, almeno nei termini in cui sono rappresentati dalla Corte d'appello, non presentano alcun profilo di connessione o di collegamento.
Infatti l'eventuale partecipazione ad un sodalizio mafioso non esclude che l'associato possa essere vittima di estorsione, sicché l'essere vittima di estorsione non esclude che si possa essere associati.
Su tale base non può pertanto presumersi che vi sia l'influenza della prova di un reato o di una sua circostanza su un altro reato o di una sua circostanza, ma tale influenza deve essere accertata in concreto con riferimento a tutte le specificità del caso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per Di RO AL e per Di AT NI e senza rinvio per Di OI AT, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato. Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
"il collegamento di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), relativo all'ipotesi in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 210 c.p.p., comma 6, in quanto tale influenza sia concreta".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di OI AT per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo nei confronti di Di RO AL e di Di AT NI. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009