Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17660 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 7660 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I LA CORTE SUP EMAD A AZIONE Oggetto SEZI NE 1 VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 8606/00 Consigliere Cron.41511 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TI TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FERRARA RODOLFO D'AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI NAPPI, SEVERINO NAPPI, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
ITALIA SPA, in persona del legale TELECOM pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta2002 3527 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1466/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/04/99 - R.G.N. 48113/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito 1'Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega ROBERTO PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 12 luglio 1996, il sig. PI TI, impiegato di quinto livello della Telecom Italia s.p.a., ricorreva nei confronti di quest'ultima al RE di Napoli perché dichiarasse nullo, illegittimo, annullabile, invalido e inefficace il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società con lettera 8/12 febbraio 1996 per asserite irregolarità nelle richieste di rimborsi e di anticipazioni per trasferte effettuate dal giugno 1994 al dicembre 1995; chiedeva, altresì, di essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna di controparte al risarcimento del danno e al versamento dei contributi. Con sentenza in data 25 luglio 1997, il RE rigettava la domanda avendo ritenuto (indimostrati taluni dei fatti contestati, ma) provata la ripetuta richiesta di acconti per trasferta, notevolmente superiori alle spese poi effettivamente sostenute. L'appello del TI veniva rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza in data 12 marzo 1999. Ha premesso il Tribunale che l'impugnazione non concerneva il capo di sentenza, perciò divenuto definitivo, con la quale il RE aveva ritenuto superflua l'affissione del codice disciplinare, stante la rilevanza penale dei fatti addebitati;
l'appellante aveva bensì dedotto che, una volta acclarato che i fatti addebitati erano inesistenti o, al più colposi, la loro rilevanza penale avrebbe dovuto ritenersi esclusa, cosicché il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere necessaria la preventiva affissione del d codice disciplinare, ma tale doglianza è stata dal giudice di appello r 860600.doc 3 u disattesa, sul rilievo che la questione dell'esistenza, o meno, dell'onere di affissione era preliminare rispetto a quella della sussistenza degli addebiti ed andava risolta sulla base del tenore dei fatti quali contestati, non già all'esito dei successivi accertamenti di merito. Poiché i fatti, come contestati, integravano ipotesi di reato, non vi era necessità di preventiva affissione del codice disciplinare. Ha rilevato, comunque, il giudice di merito che l'avvenuta affissione nei luoghi aziendali era pienamente provata dal contenuto di volantino sindacale prodotto dall'azienda, nel quale si lamentava il tenore intimidatorio del documento. Tribunale ha altresì ritenuto tempestiva la contestazione, in relazione alla segnalazione di anomalie da parte del centro aziendale di Casavatore dell'agosto /settembre 1995. Quanto al sistema di pagamento delle trasferte, era risultato che il lavoratore aveva facoltà di ottenere "a pronta richiesta", all'inizio di ogni mese, una somma di danaro, in misura illimitata, per il mese successivo, con diritto della società di recupero (eventualmente mediante "foglio paga negativo"), sullo stipendio del mese successivo alla trasferta, dell'eventuale eccedenza rispetto ai giustificativi di spesa presentati dal dipendente. Nel caso di specie, il TI aveva richiesto anticipi sempre più eccedenti rispetto alle spese (tanto che negli ultimi mesi ebbe fogli paga "eccessivamente negativi”, per errori di previsione superiori a cinque milioni di lire, malgrado che con il succedersi dei mesi fosse stato ragionevolmente in condizione di meglio prevedere l'ammontare delle spese); e aveva dato dimostrazione, quanto meno, di una gravissima 860600.doc negligenza, lesiva del rapporto fiduciario e tale da giustificare il licenziamento, indipendentemente dall'accertamento del debito verso la società, comunque risultante pari a £.31.000.000 dagli stessi conteggi del TI. Per la cassazione di questa sentenza ricorre quest'ultimo con quattro motivi. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, il ricorrente deduce “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt.7 e 18 l.n. 300 del 1970, 1362, 2104, 2106, 2119, 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ. e contesta che la negligenza del lavoratore nel chiedere acconti eccedenti le spese prevedibili fosse tale da giustificare, in concreto, la perdita di fiducia della datrice di lavoro. Sull'elemento soggettivo, non era stata svolta una adeguata indagine. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il TI non aveva mai avuto facoltà, in ragione della modesta sua qualifica, di ottenere anticipi "a pronta richiesta” e “senza limiti di quantità", né lo specifico rapporto era connotato da un alto tasso di fiducia;
avrebbe dovuto considerarsi, altresì, che le richieste di anticipi erano soggette a controlli interni e ad approvazione mese per mese. Avrebbe anche dovuto tenersi presente l'inesistenza di danno incolpevole per l'azienda la quale avrebbe potuto recuperare le somme Vi 860600.doc 5 sulle retribuzioni o agire in rivalsa su chi aveva autorizzato il pagamento o interrompere la prestazione. Essendo la "giusta causa" concetto giuridico, la sua ricorrenza non avrebbe dovuto essere valutata secondo un criterio etico. Il vincolo fiduciario era stato valutato sul presupposto, erroneo alla stregua delle risultanze istruttorie, di illimitate e incontrollate "prerogative di spesa”: ne era conseguita anche l'erroneità del giudizio di proporzionalità della sanzione. Col secondo motivo il lavoratore deduce erronea e contraddittoria motivazione circa il punto della mancata affissione del codice disciplinare rilevando che nell'atto di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli aveva espressamente eccepito che "la società non ha fornito alcuna prova delle regolare affissione del codice disciplinare" ed aveva chiesto conseguentemente che fosse dichiarata la nullità del licenziamento. Col terzo motivo, il ricorrente deduce "erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia consistente nel raggiungimento della prova in ordine all'affissione del codice disciplinare”, prova desunta da un volantino aziendale il quale non dava certezza che il detto codice fosse stato effettivamente affisso nel luogo di lavoro. Col quarto motivo, infine, il ricorrente denunzia "omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia consistente del concetto di tardività dellanell'interpretazione contestazione" e censura la valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della deposizione della teste Tarchini, in ordine alle modalità di 860600.doc 6 anticipazione delle spese di trasferta e dei relativi controlli interni i quali avrebbero consentito di accertare i (primi) pretesi illeciti disciplinari sin dal giugno 1994, sicché era evidentemente tardiva la contestazione del dicembre 1995 /gennaio 1996 e ciò di per sé escludeva la ravvisabilità di una giusta causa impeditiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art.2119 c.civ., e comunque rendeva evidente il venir meno dell'interesse imprenditoriale al licenziamento. Precede, a giudizio della Corte, la trattazione dei motivi secondo e terzo, attinenti all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare, la cui violazione avrebbe reso illegittimo il licenziamento, senza necessità di ulteriori indagini circa la sussistenza di giusta causa. Sul punto, in assenza di ragioni di segno contrario addotte dal ricorrente, il Collegio ritiene di doversi attenere alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la previa pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva o da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito, e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge. L'accertare se con la previsione delle suddette ipotesi specifiche si sia voluto restringere alle stesse il potere di licenziamento del datore di lavoro ovvero si sia inteso mantenerlo fermo con riguardo ad ogni altro 860600.doc caso, costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata infra, compito esclusivo del giudice di merito, da svolgere alla stregua delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mentre ha natura di giudizio di fatto, incensurabile se adeguatamente motivato, l'accertare se il licenziamento sia stato intimato sulla base della nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo senza avvalersi di una specificazione eventualmente contenuta nel cosiddetto codice disciplinare (Cass. 16 gennaio 1996, n.307; v. anche Cass. 14 febbraio 2002, n.6974; 10 novembre 2002, n.14615; 20 ottobre 2000, n.13906; 18 gennaio 1997, n.512). Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che i fatti addebitati, "stando al tenore della contestazione", integrano ipotesi di reato, e comunque contrastano con il comune sentire etico del contesto sociale. E', peraltro, evidente che con quest'ultima espressione il giudice di merito non ha inteso certamente identificare la giusta causa di licenziamento secondo un criterio moralistico, ma alla stregua del dato oggettivo secondo cui il richiedere avventatamente e successivamente ricevere consistenti ed ingiustificate anticipazioni di danaro, obiettivamente non dovute, contrasta in modo evidente, secondo il comune sentire e astraendo da qualsiasi specifica disposizione di legge o contrattuale, con i doveri di correttezza e di diligenza che debbono improntare i rapporti obbligatori e, in particolare, il rapporto di lavoro subordinato. Queste considerazioni esonerano dall'indagine (v. il secondo motivo di ricorso) circa l'idoneità del volantino sindacale prodotto en V 860600.doc 8 dall'appellata a comprovare l'avvenuta pubblicazione, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, del codice medesimo. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, attinente alla giusta causa, la Corte lo ritiene infondato e, per le censure concernenti la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito del meccanismo di rimborso delle spese di trasferta (valutazione e richiesta preventive da parte del lavoratore di anticipazioni sulle spese di trasferta previste, salvo conguaglio sulla busta paga del mese successivo all'esito della documentazione delle spese effettive, secondo la cosiddetta procedura del "foglio di paga negativo"), il motivo presenta altresì profili di inammissibilità, in quanto attiene a questioni di fatto la cui soluzione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da argomenti immuni da vizi logici o giuridici. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente valutato le acquisizioni istruttorie, non efficacemente contrastate (contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso) dalle dichiarazioni della procuratrice speciale della società resistente: costei, per quanto risulta dalle dichiarazioni riportate nello stesso atto di impugnazione, ha confermato che la domanda veniva fatta (evidentemente dal lavoratore) all'inizio del mese di competenza e veniva poi il tutto regolato con la procedura del “foglio di paga negativo”. La circostanza, riferita dalla procuratrice speciale e risultante anche dal regolamento contrattuale richiamato dal ricorrente, che vi fossero verifiche e autorizzazioni interne preventive alla erogazione degli anticipi, nulla toglie, sul piano soggettivo e, in particolare, della scrupolosa osservanza da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza (art.2104 c. civ.), alle ampie, circostanziate, logicamente e giuridicamente 860600.doc corrette considerazioni del Tribunale sull'ammontare sempre più evidentemente esagerato della richieste del lavoratore, via via crescenti nei mesi, malgrado, al successivo momento della compilazione del foglio paga,la società apparisse sempre più in credito. Il fatto che tale situazione si fosse protratta per diversi mesi sino alla maturazione di un credito della società di circa £.31.000.000, risultante, secondo gli accertamenti del Tribunale, dagli stessi conteggi del lavoratore, non sminuisce certo, sul piano soggettivo, la gravità della condotta del lavoratore dipendente in relazione ai controlli di cui si è detto, in quanto, come bene ha posto in rilievo il giudice di merito, la eccessività delle richieste doveva apparire immediatamente evidente allo stesso lavoratore, senza che la di lui responsabilità disciplinare possa ritenersi attenuata, secondo la prospettazione del ricorrente, da eventuali negligenze di altri organi aziendali che avessero concorso a determinare o a non evitare il danno della società. La giurisprudenza di legittimità è, poi, costante nell'affermare che il venir meno dell'elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro è in linea di massima indipendente dall'entità del danno causato dal comportamento illecito del lavoratore (Cass. 23 giugno 2000, n.8553; 23 giugno 2000, n.8568); nel caso in esame, il ricorrente contesta l'entità del danno non tanto in assoluto, quanto in relazione a quella parte non attribuibile alla stessa società, la quale comunque avrebbe potuto in vario modo prevenirlo o porvi successivamente rimedio con azioni di recupero. Ritiene, peraltro, la Corte che allorché il lavoratore abbia causato una lesione patrimoniale alla società datrice di lavoro per inosservanza 860600.doc 10 dell'obbligo di diligenza, non possa incidere sull'elemento fiduciario, attenuando la gravità della condotta contestata, la circostanza che il danno non sia stato evitato per negligenze di organi di controllo interni alla società o possa essere da quest'ultima attenuato o eliso promuovendo azioni di recupero, in quanto quest'ultima eventualità non esclude che la negligenza e il danno vi siano stati. L'eventuale inefficacia dei controlli aziendali qualora come nel caso in esame, secondo la stessa - prospettazione del ricorrente, si sia protratta nel tempo -, lungi dall'attenuare, sotto il profilo soggettivo e secondo una valutazione logica, la gravità della condotta del lavoratore che da tale inefficienza abbia tratto consapevolmente vantaggio, ne costituisce, piuttosto una aggravante. Il ricorrente insiste nel sottolineare che egli non disponeva di quella illimitata facoltà di ottenere anticipi “a pronta richiesta” e “senza limiti”, ma ciò che il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto rilevante, è stato non tanto la sussistenza "de iure" di siffatta facoltà, quanto la possibilità di fatto del dipendente di avvalersene. Le considerazioni svolte rendono evidente anche la correttezza del giudizio di proporzionalità della sanzione operato dal Tribunale in relazione all' "alto tasso di fiducia" di cui godeva il dipendente e, d'altro lato, della relativa facilità delle previsioni di spesa da parte del lavoratore che da esse si era, invece, discostato, per somme anche superiori a cinque milioni di lire mensili. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente mira a valorizzare dichiarazioni testimoniali secondo cui l'ufficio retribuzioni si accorgeva immediatamente dello sbilancio tanto è 860600.doc 11 vero che venivano emessi anche fogli di paga negativi, e la posizione del TI era stata controllata in 10-20 giorni. Rileva, peraltro la Corte, che, ai fini della tempestività della contestazioni, non avrebbe avuto rilievo il solo accertamento da parte dell'ufficio retribuzioni di un singolo sbilancio con conseguente emissione di foglio paga negativo, quanto la conoscenza da parte degli organi decisionali della società (e non di “taluni uffici della convenuta”) di tutta quella serie di eccedenze di anticipazioni ottenute, e in misura sempre crescente, sino a raggiungere importi mensili spropositati, come posto in evidenza dal giudice di appello. Il Tribunale ha correttamente motivato osservando che "la società si accorse del comportamento complessivo del TI solo a seguito della decisione di predisporre controlli mirati sul centro di Casavatore: tale decisione venne assunta in conseguenza della segnalazione (da parte del responsabile del centro) di alcune anomalie, segnalazione avvenuta tra agosto e settembre 1995", di talché le due lettere di contestazione del 22 dicembre 1995 e 17 gennaio 1996, dovevano ritenersi tempestive. Questo accertamento esclude, sul piano delle valutazioni logiche, che i pochissimi mesi intercorsi tra la segnalazione delle anomalie e la contestazione degli addebiti (e il successivo provvedimento espulsivo) potessero considerarsi sintomo di insussistenza della incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro, o comunque sigificassero acquiescenza della parte datoriale o costituissero pregiudizio al diritto di difesa oltretutto in relazione a fatti risultanti su base documentale (cfr. Cass. 23 marzo 2002, n.4170). 860600.doc 12 Infatti, "nel licenziamento per motivi disciplinari il principio della immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice del merito che deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie per accertare detto illecito nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice del merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici" (Cass. 9 agosto 2001, n.10997, conforme a Cass. 10 novembre 1997, n.11095; 4 novembre 2000, n.14415; cfr. anche Cass. 9 marzo 1995, n.2762). Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, inducono, conclusivamente, a rigettare il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.395 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 14,50, oltre ad €.2.000,00# per onorario. Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2002. IL PRESIDENTE SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CONSIGLIERE ESTENSORI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 سا DELLA LEGGB 11-8-73 M. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 11 DIC 2002 IL CANCELLIERE 860600.doc 13