Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO05 1 84/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INCEGHERE CROCETIO SEZIONE SECONDA CIVILE - -COMPENJO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 15155/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron.15815 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 1151 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.17/10/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO NO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMACI CASSA UFFICIO COP E VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO Richiesta copia studio COLARIZI, che lo difende unitamente all'avvocato ERMES dal Sig. SOLE 24 ORE per dirity PR: 2002 COFFRINI, giusta delega in atti;
it IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
AR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA ALDO DI LAURO, che lo difende unitamente all'avvocato RENZO CAMPANINI, giusta delega in atti;
1031281 controricorrente2001 1374 avverso la sentenza n. 224/99 della Corte d'Appello di 1031290 -1- 1031266 BOLOGNA, depositata il 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato COLARIZI MASSIMO, difensore del ha chiesto l'accoglimento delricorrente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto. M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27.3.1987 LV PA proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia al decreto ingiuntivo con cui il Presidente di quel Tribunale gli aveva intimato il pagamento di lire 19.381.322 oltre alle LOBIS spese in favore dell'ingegnere Luisa RC, sostenendo l'insussistenza del credito per il pagamento di prestazioni professionali fatto valere da quest'ultimo in sede monitoria. L'opponente, premesso di aver instaurato trattative con il RC per l'acquisto di un terreno di proprietà di questi e dei suoi congiunti sit:i:::: in via Fenulli in Reggio Emilia sul quale epigere la propria abitazione, assumeva che il RC aveva poi preteso, con condizione per la conclusione del contratto, di redigere il progetto dell'edificio da costruire;
tuttavia la concessione edilizia era stata rilasciata in ritardo per colpa professionista, ed inoltre le del suddetto caratteristiche del terreno in questione si erano rivelate parzialmente diverse in quanto la maggior parte dell'area non edificabile era poi risultata destinata a verde pubblico;
pertanto l'accordo per l'acquisto del terreno non si era concluso 3 : conseguentemente, il RC non aveva diritto a ricevere alcun compenso per l'opera professionale menzionata nel decreto opposto;
il PA chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del RC al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con il quale il deducente aveva Costruzione acquistato un altro terreno idoneo alla della propria abitazione. Si costituiva in giudizio il RC chiedendo il rigetto dell'opposizione; in proposito assumeva che il PA gli aveva conferito l'incarico di redigere il progetto dell'edificio autonomamente alle trattative per l'acquisto del rispetto d'altra parte la compravendita dell'area terreno;
di via Fenulli non si era conclusa soltanto perché il PA aveva preferito acquistare un altro terreno su cui edificare la propria abitazione. Il Tribunale adito con sentenza del 31.10.1996 respingeva l'opposizione. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del PA, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25.3.1999 respingeva il gravame. La Corte territoriale riteneva priv di fondamento l'assunto dell'appellante secondo cui : l'obbligo di corrispondere un compenso professionale al RCⒸ sarebbe stato condizionato alla conclusione della compravendita del terreno sopra menzionato, atteso che dalle dichiarazioni dei testi escussi non era emersa tale circostanza, e che anzi la documentazione prodotta dimostrava il contrario, avendo il PA sottoscritto senza riserve la richiesta di parere alla U.S.L. competente, la domanda di concessione edilizia e l'allegata scheda statistica, ed avendo così accettato l'opera svolta dal professionista;
né la dell'appellante era confortata dalle note tesi manoscritte del 21-12-1984, che si riferivano alle trattative riguardanti l'acquisto del terreno e che erano state redatte prima che il RC iniziasse a svolgere la sua attività professionale in favore del PA. moltu Il giudice di appello risulta evidenziava l'infondatezza dell'ulteriore assunto del PA, secondo cui le trattative per l'acquisto del esito positivo in terreno non avevano avuto quanto la maggior parte dell'area non edificabile era risultata destinata a verde pubblico: in realtà la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che il Piano Regolatore vigente all'epoca dell'esame 5 della pratica edilizia teneva già conto della variante generale al Piano medesimo adottata con delibera del 18.4.1984, quindi in periodo antecedente alle menzionate note manoscritte del 21.12.1984. Infine la Corte territoriale riteneva infondata anche la domanda subordinata del PA perché, in caso di soccombenza, la sua condanna fosse limitata al pagamento soltanto del compenso relativo all'attività professionale svolta per la redazione del progetto di massima occorrente per il rilascio della concessione edilizia nella quota spettante del 4,5% rispetto al valore concordato;
infatti il progetto di massima serviva ad ottenere non vincolante della Commissioneil parere Edilizia, ma non era sufficiente per l'acquisizione della concessione edilizia;
inoltre il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto necessarie tutte le prestazioni professionali indicate nella parcella, e d'altra parte il PA aveva sottoscritto la domanda con cui era stato presentato alla competente autorità amministrativa non già il progetto di massima, ma il progetto particolareggiato corredato da tutti gli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio. 6 Per la cassazione di tale sentenza il PA ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo;
resiste con controricorso il RC;
entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo articolato il PA violazione о falsa applicazione dell'art.deduce 2230 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Il ricorrente sostiene che il RC fin dall'inizio dalle trattative instaurate dalle parti in ordine alla cessione dell'area di sua proprietà (trattative di cui vi era traccia documentale nell'appunto del 21.12.1984) avevano imposto come condizione il conferimento a sé medesimo relativo alladell'incarico professionale redazione del progetto dell'edificio da costruire sul terreno oggetto della vendita;
orbene, poiché tale condizione era stata accettata dall'esponente, per quest'ultimo il suddetto incarico al RC non rappresentava alcuna apprezzabile utilità qualora non fosse stato del accompagnato dalla conclusione della vendita si erano terreno;
aggiunge che le trattative 7 : interrotte una volta che il RC aveva comunicato al PA che il progetto redatto prevedeva una fascia destinata a verde pubblico e pertanto non rispondente agli accordi pregressi, circostanza emersa anche dalla deposizione del teste Fontanesi. Il ricorrente poi assume l'irrilevanza della sottoscrizione da parte sua della domanda di concessione edilizia e della richiesta di parere alla USL, trattandosi di semplici stampati dai quali non era possibile desumere le caratteristiche tecniche e progettuali dell'erigendo fabbricato. Il PA censura inoltre le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio recepite dal giudice di appello rilevando in particolare che, all'epoca di redazione del progetto da parte del RC, il Nuovo Piano Regolatore Generale non stato ancoramuro approvato;
neppure era fondato l'assunto secondo cui l'ampiezza dell'area verde circostante il fabbricato e la sua destinazione a verde pubblico o privato erano elementi irrilevanti al fine di valutare l'espletamento dell'incarico da parte del RC, posto che nell'appunto manoscritto del 21.12.1984 era prevista la vendita di area fabbricabile e di area destinata a verde. Il ricorrente ritiene poi erroneo il 0 : convincimento del giudice di appello per il quale si doveva presumere che il PA, avendo sottoscritto la domanda di concessione edilizia, fosse a conoscenza, in ordine al progetto redatto dal RC, dell'area destinata ad abitazione e di quella destinata verde: in realtà l'esponente non aveva mai sottoscritto le tavole progettuali, successivamente modificate dal RC senza che il committente ne fosse informato. Infine il ricorrente censura altresì l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il RC aveva diritto al compenso in ordine a tutte le prestazioni professionali indicate nella parcella atteso che una parte di tale attività si era svolta dopo l'interruzione dei rapporti tra le parti. La censura è infondata. Premesso che il ricorrente ha denunciato la violazione 0 la falsa applicazione dell'art. 2230 C.C. senza peraltro articolare al riguardo alcun profilo argomentativo sul quale richiamare l'esame di questa Corte, si osserva che nella sostanza egli tende a prospettare una ricostruzione della vicenda DATO che ha luogo alla presente controversia diversa da quella offerta dalla Corte di merito valutando le 9 risultanze istruttorie in senso a sé più favorevole ed incentrando in particolare la sua difesa sulla circostanza che, nell'ambito delle trattative intercorse tra le parti per la cessione dell'area di proprietà del RC, quest'ultimo avrebbe imposto come condizione per la conclusione di tale contratto il conferimento а sé medesimo dell'incarico professionale relativo alla redazione del progetto dell'edificio da costruire sul terreno oggetto della vendita. Ebbene tale prospettazione decisamente smentita dall'accertamento in fatto svolto dal giudice di appello che, con congrua ed adeguata motivazione, ha escluso sulla base degli elementi istruttori acquisiti un qualsiasi collegamento tra le trattative per la vendita del terreno di proprietà del RC ed il conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo relativo alla redazione del progetto del fabbricato da erigere sul terreno suddetto. territoriale ha In particolare la Corte che dall'esame del espressamente chiarito manoscritto del 21.12.1984, riproducente il contenuto delle trattative in ordine alla compravendita del terreno, era impossibile desumere 10 che l'incarico professionale al RC si configurasse come un elemento legato strumentalmente alla cessione dell'area; ed al riguardo opportuno rilevare che tale convincimento del giudice di appello, frutto della interpretazione della menzionata scrittura e non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, appare fondamentale ai fini della risoluzione della presente controversia. D'altra parte tale apprezzamento del giudice di merito si salda correttamente con gli altri elementi probatori valutati nell'ambito della M ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, atteso che, secondo l'assunto della Corte Territoriale, il PA sottoscrisse in data 7.9.1985, dunque in ероса successiva alle note manoscritte del 21.12.1984, la domanda per il rilascio della concessione edilizia;
al riguardo è appena il caso di evidenziare che la tesi del ricorrente secondo cui tale sottoscrizione, così come quella relativa alla richiesta di parere alla USL competente, non proverebbe l'incarico professionale conferito al RC, è manifestamente la domanda per la infondata, atteso che concessione edilizia era ovviamente corredata dal 11 progetto redatto dal suddetto professionista;
oltretutto tale circostanza, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, avrebbe consentito al PA di far presente al RC eventuali difformità, in ordine alla estensione della superficie destinata ad abitazione e di destinata a verde, tra il progettoquella presentato alla Commissione Edilizia e quanto convenuto tra le parti. Da tali considerazioni discende poi l'irrilevanza di quella parte della censura del ricorrente relativa alla mancata approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale all'epoca di redazione del progetto in questione da parte del RC, attesa la circostanza ritenuta provata dal giudice di merito, del conferimento dell'incarico DEL al professionista e le puntuale espletamento da parte di quest'ultimo della prestazione pattuita. Neppure può ritenersi fondato quel profilo di censura, di carattere subordinato, relativo alla pretesa inutilità di alcune attività professionali del RC per le quali conseguentemente egli non avrebbe diritto al compenso, che dovrebbe pertanto essere semmai limitato alla redazione del progetto. di massima. 12 In effetti deve anzitutto rilevarsi che non stat specificamente censurata l'affermazione del giudice di merito secondo cui il progetto di massima non sarebbe stato sufficiente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia, essendo idoneo solo ad acquisire il parere, comunque non vincolante, della Commissione Edilizia;
inoltre la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il PA, sottoscrivendo la domanda per la concessione edilizia, si era obbligato a corrispondere il compenso relativo a tutte le attività professionali a tal fine necessarie, (1 )e pertanto anche il compenso dovuto per il progetto particolareggiato corredato da tutti gli elementi previsti dal Regolamento Edilizio. In definitiva quindi la censura del ricorrente che, come già evidenziato, tende a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice di appello, trascura di considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio 13 convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 17.10.2001 Н Аинонин Vicum Mane cum exterm Plowma IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 129.11 "APR. ZUUZ Roma IL CANCELLIERE C1 SERT 41,32 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania TOT.170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrat in gata 5 1116 7002 4 e 33523 versale € 17.2.143. RS (43 ) p. Dirigente Area Servizi 0 Dott.ssa Maria Grazia Di PPPOI 7 7 Responsabile Servizio Anti Giudiziari 1 DM. RACZICHIX 3 DIROMA 14