Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2001, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
* Aula 'A' 10955/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE AVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente eRel. R.G.N. 3421/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.23575 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente 269 SENT ENZA sul ricorso proposto da: OR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Mileo DELLA STAZIONE MONTE IO N. 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO IO, 1928 -1- POTI IO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 410/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 14/02/98 R.G.N. 339/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Vincenzo udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco MI.. Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. معلا -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO domanda del 25.5.1984 AT AR, Con operaio conduttore di caldaie a vapore, chiedeva all'INPS di Lecce il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 10 R.D.L. n. 636/1939, documentando varie patologie a suo carico. All'esito della reiezione dell'istanza, e risultati vani i ricorsi amministrativi previsti, il predetto presentava ricorso al Pretore di Lecce in data 31.10.1985 per la declaratoria del diritto vantato. Resistente l'Istituto, il giudice adito, MI espletata C.T.U., rigettava la domanda con sentenza del 2 marzo 1993, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 14 febbraio 1998 dopo rinnovazione degli accertamenti peritali. Ritenevano i giudici di merito, adeguandosi al parere espresso dal proprio ausiliare, che nella specie non ricorreva uno stato di "invalidità giuridicamente rilevante e che le infermità accertate, in particolare la ipoacusia, avessero sulla "capacità discarsa incidenza funzionale lavoro specifica del soggetto". 3 Avverso tale sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione ancorato a due motivi;
ma il l'Istituto ha depositato soltanto la procura, difensore ha discusso in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione che, attesa la loro interdipendenza e connessione, appare opportuno delibare congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 R.D.L. n. 636/1939 e degli artt. 1 e 2 legge n. 222/1984, nonché omessa od insufficiente n. 5, motivazione, con riferimento all'art. 360, cod. proc. civile. MI Deduce che erroneamente i giudici di merito si sono pronunciati ai sensi degli artt. 1 e 2 legge n. 222/84, sulla base della incapacità lavorativa ad espletare l'attività propria di operaio conduttore di caldaie, peraltro specifica, non riconoscendo la pensione di invalidità richiesta, ratione temporis, ai sensi della precedente disciplina di cui al R.D.L. n. 636/1939, in ordine alla quale andava valutata la capacità di guadagno secondo i presupposti e gli elementi di tale normativa (art. 10); e che, inoltre, hanno errato riportandosi alla capacità specifica del soggetto, al lavoro di conduttore di caldaie a vapore, mentre, ove avessero voluto applicare correttamente la legge n. 222/84, avrebbero dovuto far riferimento alla capacità generica ivi prevista. Le censure sono fondate. Dalle risultanze processuali emerge con chiarezza, ed in particolare dall'atto introduttivo del giudizio, da quello di appello e dal contenuto della domanda, che l'istanza era finalizzata ad ottenere le prestazioni correlate alla "pensione di invalidità", come si evince del resto anche dalla operatività ratione temporis dell'art. 10 R.D.L. n. M iles 636/39, che tale forma di beneficio prevedeva nel periodo della sua vigenza, in relazione ai presupposti ivi fissati, dovendosi tener conto della "capacità di guadagno" del soggetto all'epoca, in relazione alla cennata attività, e che attiene ad elementi da valutare diversamente rispetto alla variante della "capacità lavorativa" introdotta successivamente dalla legge n. 222/84. Ciò malgrado, e ad onta delle periodiche specificazioni in tal senso effettuate da parte richiedente, nei gradi di merito le decisioni risultano correlate alla capacità lavorativa, con pedissequo riferimento alle consulenze disposte 5 d'ufficio, le quali, del pari erroneamente, si sono attestate sui presupposti richiesti dalla legge per quanto precede non pertinente al successiva, caso in esame. D'altronde, stigmatizzato siffatto errore di fondo, idoneo a falsare in radice l'impostazione delle sentenze di merito, la pronuncia del Tribunale appare apodittica e contraddittoria pur riferimento alla legge n. 222/84, atteso checon essa, riferendosi (in modo abnorme) a siffatta normativa, risulta priva di congrua motivazione MI allorché, nella parte finale, conclude per la scarsa incidenza funzionale delle infermità accertate a carico dell'assicurato sulla capacità di lavoro "specifico" del soggetto, quale conduttore di caldaie a vapore. Ne consegue che, nel caso in esame, ricorrono le violazioni di legge ed i vizi di motivazione prospettati puntualmente nella impugnazione;
sicché il ricorso va accolto e la sentenza del Tribunale va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, la quale porterà l'indagine demandatagli applicando la normativa pertinente e ricorrendo, 6 ove 10 ritenga opportuno a fini decisori, ad ulteriori mezzi istruttori.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce. Roma 24 aprile 2001. Vincent MI il Presidente stan N. Cons, estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, ☐ 602001 IL CANCELLIERE哏 7