CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN SV nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4609 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda formulata da NO MA VI per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 13.10.2017 al 23.4.2018, poi sostituita dagli arresti domiciliari dal 23.4.2018 al 15.1.2019, in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1, 80 comma e d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il trasporto di Kg. 7,068 di cocaina per complessivi anni uno, mesi tre, giorni tre. A sostegno della domanda l'istante deduceva che mentre il Gup aveva ravvisato la responsabilità dell'imputata per il reato a lei ascritto, la Corte d'appello aveva mandato assolta l'imputata per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, NO MA VI articolando un motivo di ricorso. Con detta censura lamenta l'inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen. e l'illogicità e la mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa grave dell'istante nella causazione del suo stato di detenzione. In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la condotta della odierna ricorrente come gravemente colposa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata 2 dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia. La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo. Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eciatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). 2. Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). 3. In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione ., il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). 4. Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa ai riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 5. Posti detti principi, nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha ritenuto come gravemente colposa la condotta dell'istante che, facendo riferimento ad una cugina avvocato in Perù, poi a sua sorella e ad altre persone che erano solite spedirle del profumo, ha ricevuto in piena notte (ore 2 e 20) una valigia 3 proveniente dal Perù senza attendere invece la mattina successiva come sarebbe stato normale se effettivamente il bagaglio avesse davvero contenuto profumi e cibi (come affermato poi in sede di interrogatorio), peraltro recapitata da una terza persona (tale HE MA HE AN), con l'incarico di consegnare parte del contenuto, recante la dicitura "Vita" a tale Rebecca, senza operare alcun controllo sul contenuto del bagaglio. Né ha chiarito in sede di interrogatorio chi avesse mandato il pacco e cosa effettivamente contenesse (si parla genericamente di cibi e di profumi). Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo emergendo una condotta quantomeno gravemente colposa dell'istante. Elementi questi che, globalmente considerati, assumono una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante" quindi coeva all'emissione della ordinanza cautelare. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27.10.2022
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4609 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda formulata da NO MA VI per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 13.10.2017 al 23.4.2018, poi sostituita dagli arresti domiciliari dal 23.4.2018 al 15.1.2019, in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1, 80 comma e d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il trasporto di Kg. 7,068 di cocaina per complessivi anni uno, mesi tre, giorni tre. A sostegno della domanda l'istante deduceva che mentre il Gup aveva ravvisato la responsabilità dell'imputata per il reato a lei ascritto, la Corte d'appello aveva mandato assolta l'imputata per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, NO MA VI articolando un motivo di ricorso. Con detta censura lamenta l'inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen. e l'illogicità e la mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa grave dell'istante nella causazione del suo stato di detenzione. In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la condotta della odierna ricorrente come gravemente colposa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata 2 dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia. La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo. Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eciatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). 2. Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). 3. In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione ., il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). 4. Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa ai riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 5. Posti detti principi, nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha ritenuto come gravemente colposa la condotta dell'istante che, facendo riferimento ad una cugina avvocato in Perù, poi a sua sorella e ad altre persone che erano solite spedirle del profumo, ha ricevuto in piena notte (ore 2 e 20) una valigia 3 proveniente dal Perù senza attendere invece la mattina successiva come sarebbe stato normale se effettivamente il bagaglio avesse davvero contenuto profumi e cibi (come affermato poi in sede di interrogatorio), peraltro recapitata da una terza persona (tale HE MA HE AN), con l'incarico di consegnare parte del contenuto, recante la dicitura "Vita" a tale Rebecca, senza operare alcun controllo sul contenuto del bagaglio. Né ha chiarito in sede di interrogatorio chi avesse mandato il pacco e cosa effettivamente contenesse (si parla genericamente di cibi e di profumi). Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo emergendo una condotta quantomeno gravemente colposa dell'istante. Elementi questi che, globalmente considerati, assumono una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante" quindi coeva all'emissione della ordinanza cautelare. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27.10.2022