CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12310 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 322/2026 CC - 18/02/2026 R.G.N. 38724/2025 sul ricorso proposto da ON TT, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria depositata dal difensore, avv. Giovanni Adami, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni ha convalidato, nei confronti di TT ON, il provvedimento DASPO emesso dal Questore di Terni in data 15 ottobre 2025, notificato il 21 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il divieto di accedere agli impianti sportivi e stadi, ubicati su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono le gare indicate nel provvedimenti, nell'ambito temporale e con le specifiche prescrizioni di cui al provvedimento del Questore di presentazione alla medesima Questura, per la durata di otto anni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12310 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 2. Avverso il provvedimento di convalida ricorre il difensore dell'indagato che si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto ed illegittimità della motivazione in punto di attribuibilità e durata della misura, in quanto apodittica e non fondata su un controllo sostanziale ma unicamente formale, in violazione dei dettami delle Sez. U, n. 44273 del 2004. 2.1. Si premette che la difesa ha depositato memoria ed ha preso visione degli atti che confliggono con quanto affermato dal giudice nel provvedimento di convalida. Il giudice afferma: «...la contestazione formulata dalla difesa circa il non manifesto utilizzo della cintura in maniera pericolosa va rigettata posto che dalle immagini riprese dalle videocamere emerge che ON TT si sia travisato in volto che abbia impugnato una cintura avvicinandosi alle forze dell'ordine, ciò costituisce evidentemente, per come dello specifico emerge nei video, un comportamento minaccioso o, comunque, pericoloso nei confronti delle forze dell'ordine a margine della competizione sportiva Ternana Ascoli» e, così facendo, dà atto di aver visionato le immagini riprese dal servizio di videosorveglianza da cui emergerebbe il comportamento minaccioso o comunque pericoloso assunto dal ricorrente, che si è sfilato dai pantaloni la cintura e l'ha impugnata nei confronti della polizia. Eppure, osserva il ricorrente, a margine della richiesta di convalida, il pubblico ministero non ha inviato alcun atto inerente all'indagine, nessuna annotazione, nessun video filmato, nessun fotogramma. E' dunque mancato quel controllo pieno di legalità, sostanziale e non meramente formale, da parte del giudice della convalida che Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, ha ritenuto doveroso da parte del giudice, che deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale (si cita a tal proposito la recente decisione Sez. 3, n. 41899 del 2023). Lo stesso difetto di approfondimento si riverbera anche sulla durata di otto anni, posto che il giudice ha confermato tale termine, respingendo le doglianze difensive, senza valutare direttamente e personalmente alcunchè, ma utiliZZndo le stesse parole del Questore, che per altro tace sulla necessità di ponderata e motivata valutazione in merito alla durata del provvedimento, non attenendosi ai dicta espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 512 del 2002. Alla luce di queste considerazioni, si chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento. 3 I! Sost. Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. 2 Si evidenzia che non sussistono i presupposti con riferimento alla maggior durata, fissata in deroga al limite dei cinque anni in quanto il Giudice motiva in merito alla sola congruità della misura richiamando la gravità degli episodi ed il pericolo di reiterazione, attesa la condotta posta in essere dal ricorrente, unitamente ad oltre un centinaio di ultras locali, all'uscita dallo stadio, al termine dell'incontro di campionato di calcio di serie C, Ternana - Ascoli, con lanci di fumogeni, di petardi, di sassi e di bottiglie di vetro e l'atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso del medesimo, che è stato visto brandire una cintura con fibbia all'indirizzo delle Forze dell'Ordine e con il volto travisato. Si afferma che dalla motivazione non si evincono precedenti condanne, ma solo il deferimento all'AG per danneggiamento aggravato, lancio di materiale pericoloso ai sensi del comma 1 dell'arti.
6-bis legge n.401 del 1989, per violazione dell'art. 5 legge n.152 del 1975 e per rissa e porto di armi o oggetti atti ad offendere, come attestato nel provvedimento del Questore di Terni. Non sussistono quindi i presupposti per derogare ai limiti massimi di durata, fissati dal legislatore, essendo stata data rilevanza alla sola pericolosità del ricorrente. 4. Ha depositato memoria difensiva il difensore del ricorrente, con la quale è stato sostanzialmente reiterato il contenuto del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dal provvedimento impugnato emerge che il Questore di Terni ha disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) a seguito dei disordini verificatisi il 31 agosto 2025 allo stadio di Terni durante l'incontro di campionato di calcio di Serie C Ternana/Ascoli, nel corso del quale, nel settore occupato dal gruppo ultras "Curva nord" oltre ad essere stato esposto uno striscione dal tono intimidatorio, venivano fatti esplodere dieci petardi ad alto potenziale e otto fumogeni;
al termine della partita, un centinaio di ultras locali, dopo essere usciti dallo stadio, si incontravano di nuovo, alcuni anche con il volto travisato, dove era posizionato personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che veniva aggredito all'ingresso principale dello stadio, alla presenza, nel medesimo luogo, di minori e famiglie. Il ricorrente veniva individuato come uno dei partecipanti all'aggressione alle Forze dell'ordine ed è stato di conseguenza deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 61, comma 11-septies, 337 cod. pen., 5 legge n. 152 del 1975 e 4 legge n. 100 del 1975, perché in concorso con gli altri tifosi, in numero superiore a dieci, con cinque di loro già arrestati in flagranza, era ripreso mentre 3 si avvicinava minacciosamente al personale delle forze dell'ordine, travisandosi il volto ed impugnando una cintura con fibbia. 1.2 Dalle analisi delle riprese effettuate dall'impianto di videosorveglianza dello stadio e dagli accertamenti svolti dal personale del Gabinetto Provinciale di polizia scientifica tanto il Questore, prima, quanto il Giudice per le indagini preliminari, poi, hanno tratto il convincimento del pieno coinvolgimento negli scontri del ricorrente, indagato per i reati sopraindicati, leggendosi in particolare nell'ordinanza di convalida: «ritenuto che la contestazione formulata dalla difesa circa il non manifesto utilizzo della cintura in maniera pericolosa vada rigettata posto che dalle immagini riprese dalle videocamere emerge che ON TT si sia travisato il volto e abbia impugnato una cintura avvicinandosi alle forze dell'ordine: ciò costituisce evidentemente, per come nello specifico emerge dai video, un comportamento minaccioso o comunque pericoloso nei confronti delle FF. 00. a margine della competizione sportiva Ternana-Ascoli; l'aver tolto dai pantaloni la cintura con fibbia per impugnarla in maniera minacciosa verso le FF. 00., avanzando verso le stesse, con il viso travisato rappresenta un utilizzo pericoloso della cintura e comunque un comportamento minaccioso verso le FF. 00.». 1.3 Ebbene è questa una motivazione che, diversamente da quanto affermato dal Sostituto Procuratore nella requisitoria depositata, non si sottrae alle censure difensive. La Procura generale ha chiesto infatti l'annullamento del provvedimento impugnato sull'assunto che non sussistessero i presupposti per derogare ai limiti massimi di durata, fissati dal legislatore, essendo stata data rilevanza alla sola pericolosità del ricorrente: per converso, emerge proprio dal provvedimento adottato dal Questore che il ricorrente risulta esser stato già destinatario di provvedimento di DASPO n. 17 del 2020 emesso dal Questore di Terni, notificato il 11 giugno 2020, e terminato il 22 giugno 2022, elemento, questo, che integra uno dei presupposti per il quale è possibile derogare al limite massimo dei cinque anni. Se dunque quanto affermato nella requisitoria non rileva, ciò che invece porta a censurare la motivazione è proprio quanto dedotto nel ricorso proposto dalla parte. 1.4 Sul punto occorre preliminarmente richiamare la consolidata affermazione delle Sezioni Unite (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229112), ripresa sempre nella successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778), secondo cui l'ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma, legge n. 401 del 4 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destinatario, non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell'art. 13 Cost., deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'Autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale. Circa l'onere di motivazione della decisione di convalida, che, ovviamente, partecipa delle caratteristiche di una decisione cautelare, proprio le menzionate Sez. U, Labbia hanno evidenziato che in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/2016, Olivo, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione e dunque: a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989; d) la congruità della durata della misura, tenuto, conto, in quest'ultimo caso che se la durata della misura è ritenuta eccessiva, essa può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. E' stato peraltro precisato da Sez. U, Labbia, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. 1.5 Tanto premesso, va rilevato che rispetto al terzo dei quattro profili sopra evidenziati, la motivazione del provvedimento impugnato non convince, avendo il giudicante confutato le deduzioni difensive sull'assunto che le condotte fossero riconducibili al ricorrente "...dalle immagini riprese dalle videocamere..." e ancora "...per come nello specifico emerge dai video...", nonostante non risultino essere stati trasmessi dal Pubblico ministero al giudicante, video o immagini degli scontri, come affermato dal difensore e come constatato da questo collegio a cui tali atti non sono stati trasmessi unitamente al fascicolo procedurale. 5 Il Consigliejesténore- Va leria-Boye r Il Presidente TO EA ZZ Dunque, in assenza degli atti, documenti, video e/o immagini che il giudicante dichiara di aver visionato e che non risultano in atti, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, al fine di verificare, alla luce delle evidenze disponibili, se e in che termini il ricorrente abbia preso parte ai disordini, risultando a tal fine non dirimente il fatto che il ricorrente abbia assistito alla partita nella sede dei tifosi resisi alcune ore dopo autori degli scontri, così come, ai fini dell'ascrivibilità al medesimo delle condotte che hanno dato luogo all'applicazione del decreto questorile, non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di un altro "daspo", elemento questo evidentemente destinato a essere valutato a fini diversi, ma solo dopo che sia stata verificata la legittima applicazione del decreto questorile. Contestualmente all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, in diversa composizione fisica, deve essere dichiarata sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Terni del 15 ottobre 2025, limitatamente all'obbligo di presentazione, con comunicazione del presente dispositivo al Questore di Terni per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Terni del 15/10/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda per le comunicazioni al Questore di Terni Così deciso il 18/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria depositata dal difensore, avv. Giovanni Adami, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni ha convalidato, nei confronti di TT ON, il provvedimento DASPO emesso dal Questore di Terni in data 15 ottobre 2025, notificato il 21 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il divieto di accedere agli impianti sportivi e stadi, ubicati su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono le gare indicate nel provvedimenti, nell'ambito temporale e con le specifiche prescrizioni di cui al provvedimento del Questore di presentazione alla medesima Questura, per la durata di otto anni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12310 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 2. Avverso il provvedimento di convalida ricorre il difensore dell'indagato che si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto ed illegittimità della motivazione in punto di attribuibilità e durata della misura, in quanto apodittica e non fondata su un controllo sostanziale ma unicamente formale, in violazione dei dettami delle Sez. U, n. 44273 del 2004. 2.1. Si premette che la difesa ha depositato memoria ed ha preso visione degli atti che confliggono con quanto affermato dal giudice nel provvedimento di convalida. Il giudice afferma: «...la contestazione formulata dalla difesa circa il non manifesto utilizzo della cintura in maniera pericolosa va rigettata posto che dalle immagini riprese dalle videocamere emerge che ON TT si sia travisato in volto che abbia impugnato una cintura avvicinandosi alle forze dell'ordine, ciò costituisce evidentemente, per come dello specifico emerge nei video, un comportamento minaccioso o, comunque, pericoloso nei confronti delle forze dell'ordine a margine della competizione sportiva Ternana Ascoli» e, così facendo, dà atto di aver visionato le immagini riprese dal servizio di videosorveglianza da cui emergerebbe il comportamento minaccioso o comunque pericoloso assunto dal ricorrente, che si è sfilato dai pantaloni la cintura e l'ha impugnata nei confronti della polizia. Eppure, osserva il ricorrente, a margine della richiesta di convalida, il pubblico ministero non ha inviato alcun atto inerente all'indagine, nessuna annotazione, nessun video filmato, nessun fotogramma. E' dunque mancato quel controllo pieno di legalità, sostanziale e non meramente formale, da parte del giudice della convalida che Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, ha ritenuto doveroso da parte del giudice, che deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale (si cita a tal proposito la recente decisione Sez. 3, n. 41899 del 2023). Lo stesso difetto di approfondimento si riverbera anche sulla durata di otto anni, posto che il giudice ha confermato tale termine, respingendo le doglianze difensive, senza valutare direttamente e personalmente alcunchè, ma utiliZZndo le stesse parole del Questore, che per altro tace sulla necessità di ponderata e motivata valutazione in merito alla durata del provvedimento, non attenendosi ai dicta espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 512 del 2002. Alla luce di queste considerazioni, si chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento. 3 I! Sost. Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. 2 Si evidenzia che non sussistono i presupposti con riferimento alla maggior durata, fissata in deroga al limite dei cinque anni in quanto il Giudice motiva in merito alla sola congruità della misura richiamando la gravità degli episodi ed il pericolo di reiterazione, attesa la condotta posta in essere dal ricorrente, unitamente ad oltre un centinaio di ultras locali, all'uscita dallo stadio, al termine dell'incontro di campionato di calcio di serie C, Ternana - Ascoli, con lanci di fumogeni, di petardi, di sassi e di bottiglie di vetro e l'atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso del medesimo, che è stato visto brandire una cintura con fibbia all'indirizzo delle Forze dell'Ordine e con il volto travisato. Si afferma che dalla motivazione non si evincono precedenti condanne, ma solo il deferimento all'AG per danneggiamento aggravato, lancio di materiale pericoloso ai sensi del comma 1 dell'arti.
6-bis legge n.401 del 1989, per violazione dell'art. 5 legge n.152 del 1975 e per rissa e porto di armi o oggetti atti ad offendere, come attestato nel provvedimento del Questore di Terni. Non sussistono quindi i presupposti per derogare ai limiti massimi di durata, fissati dal legislatore, essendo stata data rilevanza alla sola pericolosità del ricorrente. 4. Ha depositato memoria difensiva il difensore del ricorrente, con la quale è stato sostanzialmente reiterato il contenuto del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dal provvedimento impugnato emerge che il Questore di Terni ha disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) a seguito dei disordini verificatisi il 31 agosto 2025 allo stadio di Terni durante l'incontro di campionato di calcio di Serie C Ternana/Ascoli, nel corso del quale, nel settore occupato dal gruppo ultras "Curva nord" oltre ad essere stato esposto uno striscione dal tono intimidatorio, venivano fatti esplodere dieci petardi ad alto potenziale e otto fumogeni;
al termine della partita, un centinaio di ultras locali, dopo essere usciti dallo stadio, si incontravano di nuovo, alcuni anche con il volto travisato, dove era posizionato personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che veniva aggredito all'ingresso principale dello stadio, alla presenza, nel medesimo luogo, di minori e famiglie. Il ricorrente veniva individuato come uno dei partecipanti all'aggressione alle Forze dell'ordine ed è stato di conseguenza deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 61, comma 11-septies, 337 cod. pen., 5 legge n. 152 del 1975 e 4 legge n. 100 del 1975, perché in concorso con gli altri tifosi, in numero superiore a dieci, con cinque di loro già arrestati in flagranza, era ripreso mentre 3 si avvicinava minacciosamente al personale delle forze dell'ordine, travisandosi il volto ed impugnando una cintura con fibbia. 1.2 Dalle analisi delle riprese effettuate dall'impianto di videosorveglianza dello stadio e dagli accertamenti svolti dal personale del Gabinetto Provinciale di polizia scientifica tanto il Questore, prima, quanto il Giudice per le indagini preliminari, poi, hanno tratto il convincimento del pieno coinvolgimento negli scontri del ricorrente, indagato per i reati sopraindicati, leggendosi in particolare nell'ordinanza di convalida: «ritenuto che la contestazione formulata dalla difesa circa il non manifesto utilizzo della cintura in maniera pericolosa vada rigettata posto che dalle immagini riprese dalle videocamere emerge che ON TT si sia travisato il volto e abbia impugnato una cintura avvicinandosi alle forze dell'ordine: ciò costituisce evidentemente, per come nello specifico emerge dai video, un comportamento minaccioso o comunque pericoloso nei confronti delle FF. 00. a margine della competizione sportiva Ternana-Ascoli; l'aver tolto dai pantaloni la cintura con fibbia per impugnarla in maniera minacciosa verso le FF. 00., avanzando verso le stesse, con il viso travisato rappresenta un utilizzo pericoloso della cintura e comunque un comportamento minaccioso verso le FF. 00.». 1.3 Ebbene è questa una motivazione che, diversamente da quanto affermato dal Sostituto Procuratore nella requisitoria depositata, non si sottrae alle censure difensive. La Procura generale ha chiesto infatti l'annullamento del provvedimento impugnato sull'assunto che non sussistessero i presupposti per derogare ai limiti massimi di durata, fissati dal legislatore, essendo stata data rilevanza alla sola pericolosità del ricorrente: per converso, emerge proprio dal provvedimento adottato dal Questore che il ricorrente risulta esser stato già destinatario di provvedimento di DASPO n. 17 del 2020 emesso dal Questore di Terni, notificato il 11 giugno 2020, e terminato il 22 giugno 2022, elemento, questo, che integra uno dei presupposti per il quale è possibile derogare al limite massimo dei cinque anni. Se dunque quanto affermato nella requisitoria non rileva, ciò che invece porta a censurare la motivazione è proprio quanto dedotto nel ricorso proposto dalla parte. 1.4 Sul punto occorre preliminarmente richiamare la consolidata affermazione delle Sezioni Unite (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229112), ripresa sempre nella successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778), secondo cui l'ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma, legge n. 401 del 4 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destinatario, non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell'art. 13 Cost., deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'Autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale. Circa l'onere di motivazione della decisione di convalida, che, ovviamente, partecipa delle caratteristiche di una decisione cautelare, proprio le menzionate Sez. U, Labbia hanno evidenziato che in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/2016, Olivo, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione e dunque: a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989; d) la congruità della durata della misura, tenuto, conto, in quest'ultimo caso che se la durata della misura è ritenuta eccessiva, essa può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. E' stato peraltro precisato da Sez. U, Labbia, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. 1.5 Tanto premesso, va rilevato che rispetto al terzo dei quattro profili sopra evidenziati, la motivazione del provvedimento impugnato non convince, avendo il giudicante confutato le deduzioni difensive sull'assunto che le condotte fossero riconducibili al ricorrente "...dalle immagini riprese dalle videocamere..." e ancora "...per come nello specifico emerge dai video...", nonostante non risultino essere stati trasmessi dal Pubblico ministero al giudicante, video o immagini degli scontri, come affermato dal difensore e come constatato da questo collegio a cui tali atti non sono stati trasmessi unitamente al fascicolo procedurale. 5 Il Consigliejesténore- Va leria-Boye r Il Presidente TO EA ZZ Dunque, in assenza degli atti, documenti, video e/o immagini che il giudicante dichiara di aver visionato e che non risultano in atti, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, al fine di verificare, alla luce delle evidenze disponibili, se e in che termini il ricorrente abbia preso parte ai disordini, risultando a tal fine non dirimente il fatto che il ricorrente abbia assistito alla partita nella sede dei tifosi resisi alcune ore dopo autori degli scontri, così come, ai fini dell'ascrivibilità al medesimo delle condotte che hanno dato luogo all'applicazione del decreto questorile, non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di un altro "daspo", elemento questo evidentemente destinato a essere valutato a fini diversi, ma solo dopo che sia stata verificata la legittima applicazione del decreto questorile. Contestualmente all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, in diversa composizione fisica, deve essere dichiarata sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Terni del 15 ottobre 2025, limitatamente all'obbligo di presentazione, con comunicazione del presente dispositivo al Questore di Terni per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Terni del 15/10/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda per le comunicazioni al Questore di Terni Così deciso il 18/02/2026.