Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.
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In tema di circolazione stradale, il reato di omissione di soccorso stradale è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 9 marzo 2018, n.10736 - Pres. Di Salvo – est. Cenci Ritenuto in fatto La Corte di appello di Milano il 23 febbraio 2017 ha integralmente confermato la sentenza con cui il 22 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2007, n. 34134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34134 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 13/07/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1189
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - N. 014694/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS BR N. IL 04/03/1943;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo a) perché estinto per remissione di querela, inammissibile nel resto il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS BR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 gennaio 2007, con la quale veniva condannato per i reati di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, e d'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 157 c.p. per omessa dichiarazione di prescrizione dei reati, l'erronea applicazione dell'art. 340 c.p.p., poiché "dall'esame dei verbali del dibattimento di primo grado" risulta come la parte offesa - testimone OI DA abbia dichiarato di aver rimesso la querela e di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice, l'erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S. e l'illogicità manifesta e l'omissione della motivazione in tema di elemento psicologico di detto reato, in quanto non erano state valutate le censure sollevate dalla difesa, ne' la modestia dei danni e dell'urto tali da non far imporre di fermarsi, e l'illogicità manifesta e la carenza della motivazione riguardo alla responsabilità, perché la Corte territoriale ne ha affermato la sussistenza in maniera apodittica senza consentire all'imputato di poter confutare le argomentazioni poste a base della condanna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che la prescrizione, indipendentemente da eventuali sospensioni, maturerà il 31 luglio 2007, sicché detta censura pregiudiziale è manifestamente infondata.
Appare, invece, fondato il motivo inerente all'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3 per remissione di querela, giacché dal verbale di udienza del 27 febbraio 2002 risulta che la parte offesa OI DA ha dichiarato di rimettere la querela, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali, aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per essere il reato estinto per remissione di querela con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, rimanendo "ex se" eliminata la relativa pena di Euro 500,00 di multa.
Per quanto attiene alle altre censure, sono infondate, perché il ricorso deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui ricavare quanto sostenuto (Cass. sez. 1^ 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6^ 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^ 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). Inoltre, nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità;
tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (Cass. sez. 4^ 19 febbraio 2003 n. 8103 rv. 223966). Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza. Pertanto, il comportamento del ricorrente che, sbandando con la sua autovettura, è andato a collidere con auto incolonnate sull'altra corsia faceva largamente ritenere la possibile esistenza di persone infortunate, sicché il discorso in fatto del terzo motivo è largamente inconcludente.
L'ultima censura è così generica da non consentire neppure di individuare quali siano le doglianze, tanto più che la Corte territoriale richiama "per relationem" il contenuto della sentenza del primo giudice e descrive in modo chiaro, attraverso le deposizioni dei testi, le modalità del sinistro e la stessa ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, escludendo, pure, che l'asserito e non documentato "reflusso gastrico" possa in ogni modo scriminare in ordine ai delitti ascritti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 c.p. perché estinto lo stesso per remissione di querela e condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007