Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2007, n. 34134
CASS
Sentenza 13 luglio 2007

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Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2007, n. 34134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34134
Data del deposito : 13 luglio 2007

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