Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 37935
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Sentenza 19 luglio 2012

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Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello va osservato solo con riguardo alla prima udienza, posto che per la fissazione di quelle successive, rinviate per impedimento delle parti, non è previsto alcun termine dilatorio, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 37935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37935
    Data del deposito : 19 luglio 2012

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