Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello va osservato solo con riguardo alla prima udienza, posto che per la fissazione di quelle successive, rinviate per impedimento delle parti, non è previsto alcun termine dilatorio, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 37935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37935 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/07/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2067
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21232/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.C. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 338/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 11/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. L.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Potenza ha confermato quella del tribunale di Matera in data 17 febbraio 2010 con cui era stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, e 609 ter cod. pen. per avere costretto ripetutamente la figlia della convivente, incapace per la sua esilità ad opporre resistenza, a subire contro la sua volontà atti sessuali, costringendola tra l'altro a praticare rapporti orali.
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
2.1 la violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 5 per il mancato rispetto del termine libero di venti giorni per i difensori a seguito di rinvio disposto per legittimo impedimento dell'imputato;
2.2 la violazione degli artt. 414 e 392 c.p.p., reiterandosi in questa sede le eccezioni già proposte innanzi alla corte di appello sul mancato espletamento di nuove indagini dopo la riapertura del termine;
l'inutilizzabilità degli atti relativi all'incidente probatorio per mancanza di tempestività delle prescritte notifiche;
la violazione dell'art. 507 c.p.p. in relazione all'ammissione da parte del tribunale dell'esame testimoniale della parte offesa;
2.3 la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli art. 609 bis e ter cod. pen.. Si fa rilevare al riguardo che le indagini per i fatti in questione furono archiviate una prima volta nel 2002 e che solo dopo tre anni è stato emesso un nuovo decreto di citazione utilizzando quali fonti probatorie una relazione commissionata dal tribunale dei minori a una psicologa per verificare lo stato di adottabilità ed entrata in dibattimento in maniera impropria non essendo tra i mezzi di prova richiesti dal pm. Si fa rilevare che era stata acquisita una perizia ginecologica le cui conclusioni andavano nel senso che la p.o. non aveva subito alcuna penetrazione e ci si duole che di ciò non sia stato tenuto conto. Si fa rilevare inoltre il contrasto motivazionale fra le sentenze di merito sulla volontà della minore di fare rientro a casa e si assume infine che l'input alle indagini è nato da una persona vicina di casa rimasta sempre sconosciuta nel processo;
2.4 la mancanza e contraddittorietà della motivazione essendo la sentenza è sostanzialmente priva di motivazione sulla responsabilità penale;
2.5 l'erronea applicazione della legge penale mancando l'analisi rigorosa dell'attendibilità della persona offesa;
2.6 la violazione dell'articolo 533 del codice di procedura laddove non è stato applicato il principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio nonché l'assenza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1 In ordine alla eccezione formulata con il primo motivo, a prescindere dal rilievo che non risultano nemmeno indicate le date di notifica ai difensori della nuova citazione onde consentire di apprezzare immediatamente la giustezza della contestazione, e che l'inosservanza del termine di venti giorni, stabilita dall'art. 601 c.p.p., comma 5, in relazione alla notifica dell'avviso al difensore,
comporta una nullità relativa (Sez. 5, n. 30075 del 18/06/2010 Rv. 247908), è assorbente la considerazione che, come costantemente affermato da questa Corte, il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601 c.p.p., comma 5) va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell'imputato o del difensore, il rinvio dell'art. 598 cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l'applicabilità della disciplina delineata attualmente all'art. 420-ter (e in precedenza all'art. 486) dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze (Sez. 6, n. 26118 del 08/05/2003 Rv. 226986).
1.2 Sul secondo motivo occorre anzitutto rilevare che, come costantemente affermato dalla Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi - come nella specie - si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 6, N. 21858 del 19/12/2006 Rv. 236689), si deve osservare che, in ogni caso, è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012 Rv. 252323). E, dunque, nessuna censura può essere mossa sulla necessità della riapertura in questa sede.
Quanto alla mancata "nuova iscrizione", trattasi ancora una volta di affermazione sfornita di indicazioni fattuali e, comunque non chiara sulle finalità posto che l'iscrizione si giustifica con la necessità di far decorrere nuovamente i termini di indagine e nel motivo non si rinviene alcuna doglianza sul rispetto di essi. Quanto agli asseriti errori di notifica che avrebbero inficiato l'incidente probatorio, la corte di appello aveva già evidenziato in motivazione come non fosse dato comprendere l'esatta consistenza di essi posto che all'espletamento dell'incidente probatorio avevano partecipato entrambi difensori di fiducia del prevenuto i quali non avevano dedotto alcuna anomalia procedurale integrando compiutamente il contraddittorio delle parti. A tali rilievi svolti in motivazione, nulla oppure il ricorrente in questa sede, così sostanziando un'ulteriore profilo di inammissibilità del motivo. Non si appalesa nemmeno chiara la doglianza concernente la ammissione dell'esame testimoniale della persona offesa da parte del tribunale ex art. 507 c.p.p., in difetto delle ragioni di critica alla motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima ha peraltro correttamente sottolineato come il tribunale, pur dopo aver respinto analoga richiesta del PM;
avvalendosi dei suoi poteri ufficiosi, possa nel prosieguo del giudizio, qualora se ne appalesi la necessità, disporre l'acquisizione della prova ex art. 507 c.p.p. in quanto l'esercizio della relativa facoltà è finalizzato a garantire l'esatto assolvimento della funzione epistemologica del processo e si appalesa legittima anche dopo lo svolgimento della discussione.
1.3 Il terzo motivo si sostanzia essenzialmente in contestazioni di merito sulla rilevanza del materiale probatorio utilizzato e sul mancata svolgimento di indagini finalizzate ad individuare altre persone che pure gravavano secondo il ricorrente "nel malsano ambiente familiare" Per contro si deve rilevare che la corte di appello ha correttamente indicato alle pagg. 2 e 3 le ragioni della condanna, sottolineando, con argomentazioni logiche e pertinenti, il contenuto delle dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio contraddistinto dal racconto di particolari impressionanti delle violenze sessuali su di lei praticate dal L. . Non è vero, quindi, e con ciò si risponde anche al quarto motivo di ricorso, che la corte di merito si sia limitata a censurare le omissioni della difesa in relazione alla mancata contestazione ex art. 500 c.p.p. o alla mancata richiesta di mezzi di controprova ex art. 493 c.p.p., avendo anzi la corte di merito correttamente utilizzato tali elementi per comprovare la veridicità del narrato e l'insussistenza di elementi di controprova, correttamente ritenendoli sintomatici di assenza di ragioni per contestare la veridicità del contenuto delle deposizioni.
Nè va trascurato nell'individuazione delle motivazioni della condanna che le due sentenze di merito, in quanto conformi, si integrano nei contenuti.
1.4 con riferimento al quarto occorre solo aggiungere alla relazione che anche i rilievi sulla dosimetria della prova sono formulate in realtà in maniera assolutamente generica.
1.5 e infondato e il rilievo mosso con il quinto motivo in ordine alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto in motivazione vengono correttamente indicate le ragioni per le quali si ritengono attendibile le dichiarazioni della minore, attraverso l'analisi contenutistica comparativa di tutte le dichiarazioni rese dalla medesima e, quanto alla ritrattazione che aveva nel 2002 determinato l'archiviazione del procedimento, si attribuisce valore alle pressioni ambientali esercitate dai familiari e dalla speranza di poter tornare a vivere con la madre dalla quale era stata separata per iniziativa del tribunale dei minori. A riprova di ciò correttamente si fa riferimento al tenore delle intercettazioni ambientali nell'anticamera della procura della Repubblica di Potenza in data 14.10.03 tra la bambina, la mamma e la nonna per evitare la "galera" allo zio L. . Corretto appare inoltre il richiamo alle dichiarazioni della psicologa e, sempre nell'ambito della verifica circa l'attendibilità, ben possono essere dal giudice valutati quali elementi indicativi anche l'assenza di contestazioni ex art. 500 c.p.p. e di richiesta di assunzione di mezzi di controprova ex art. 493 c.p.p.. 1.6 Le ragioni che precedono escludono di ritenere violata la regola che impone la condanna solo nel caso in cui l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, peraltro solo genericamente invocata dal ricorrente.
In ordine alla procedibilità di ufficio è sufficiente ricordare che, stando alla contestazione, la p.o. è nata il (omesso) ed i fatti si collocano temporalmente in epoca antecedente al XXXXXX. È quindi possibile ritenere che ricorra comunque la condizione di cui all'art. 609 septies, n. 1 anche nella versione antecedente alla riforma del 2006, trattandosi comunque di minore degli anni quattordici. Ricorre altresì la condizione indicata all'art. 609 septies, n. 2 trattandosi di fatto commesso dal convivente della madre. Di conseguenza l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012