Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di venti giorni, stabilita dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione alla notifica dell'avviso al difensore, comporta una nullità relativa, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, sempre che detta nullità, non risulti sanata, ex art. 183 cod. proc. pen., e sia, pertanto, tempestivamente eccepita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2010, n. 30075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30075 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/06/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1603
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 6752/2010/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA EL N. IL 29/10/1958;
avverso la sentenza n. 2/2009 TRIBUNALE di RAGUSA, del 31/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. F. Salzano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Costa G., in sost.ne dell'avv. A. Peligra, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
quanto segue:
AL FA ricorre, tramite difensore, avverso al sentenza del Tribunale di Ragusa che, in funzione di giudice di appello, ha confermato, in data 31.12.2009, la pronunzia del GdP di Comiso, con la quale l'imputato fu condannato alla pena di giustizia, oltre risarcimento del danno, perché riconosciuto colpevole di lesioni volontarie in pregiudizio di Modica Biagio.
Il ricorrente impugna anche l'ordinanza del Tribunale in data 31.12.2009. Deduce:
1) inosservanza di norme processuali e nullità del decreto di citazione in appello. Al difensore non furono concessi i termini ex art. 601 c.p.p. (20 giorni liberi). All'udienza del 17.12.2009, il fatto fu tempestivamente rappresentato dal difensore di ufficio, ma il Tribunale, invece di fissare nuova udienza, ha ritenuto di poter integrare il termine, aggiornando l'udienza al 31.12.2009. In tale ultima data, poi, ha rigettato la eccezione di nullità sollevata, ancora una volta, dal difensore di ufficio. La decisione è erronea e violativa del dettato degli artt. 178 e 179 c.p.p.. Il differimento di udienza sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del termine di comparizione e avrebbe dovuto essere notificato;
2) mancanza e/o contraddittorietà di motivazione. Il tribunale ha posto a fondamento della sua decisione le sole parole della PC, pretendendo di trovare ad esse conferma in quanto dichiarato dallo stesso AL, il quale effettivamente riferì di aver "spintonato" il Modica. Omette ai ricordare però il giudice di appello che l'imputato ebbe anche a precisare di essere stato oggetto di aggressione fisica a verbale da parte del Modica. Erra poi la sentenza impugnata quando vuoi - trarre elementi di convincimento dalla condotta processuale del ricorrente, sostenendo che lo stesso non si è sottoposto a esame, ma ha ritenuto più prudente rilasciare spontanee dichiarazioni. Ciò non corrisponde al vero, come emerge dai verbali del giudizio di primo grado.
Nè valido riscontro alla parola della PC può essere considerato il certificato medico, redatto a distanza di tempo dai fatti. La prima censura è fondata.
È noto che la mancata osservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 c.p.p. comporta una nullità non assoluta e insanabile, bensì relativa e sanabile, ex art. 181 c.p.p.. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. a), quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio (ASN 199512730-RV 203335). Il termine in questione vige ovviamente anche per quel che riguarda il difensore.
Nel caso in esame, la nullità fu tempestivamente eccepita e il giudice, invece di concedere nuovo termine "per intero", ritenne di poterlo integrare.
Orbene la giurisprudenza di questa Corte, mentre ritiene (ASN 199913265-RV 214715; ASN 199604119-RV 204744) che detto termine debba essere osservato solamente con riferimento alla prima udienza, atteso che per le altre eventuali udienze successivamente fissate per la impossibilità di svolgere la prima non è certo necessario prevedere un intervallo di altri venti giorni, ha stabilito che il termine incompleto debba essere rinnovato e non possa essere semplicemente integrato. Il principio, affermato da SS.UU. sent. n. 8881 del 2002, ric. Munerato Carlino, RV 220841 con riferimento al procedimento di riesame, deve tuttavia ritenersi espressivo della "filosofia" del sistema, che evidentemente vede nel non rispetto del detto termine una compressione del diritto di difesa (rectius: dei tempi e dei modi per esercitarlo).
Colui che tale diritto può esercitare è libero di fare acquiescenza alla situazione determinatasi, non eccependo la violazione del termine (evidentemente se ritiene comunque sufficiente ed adeguato "in fatto" quello di cui ha potuto godere), ma non è libero il giudice di "rimediare" ad un errore che viene (può venire) a incidere direttamente e pesantemente sull'esercizio di tale diritto, che solo può rendere effettivo e reale il contraddicono processuale. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010