Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6367
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971 - essendo beneficiario sostanziale e formale dell'espropriazione il comune in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato, acquistando l'esclusiva proprietà del bene ai sensi dell'art. 35 della citata legge - l'ente territoriale resta l'unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della stessa legge, gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, atteso che in tali casi l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento in nome e per conto del delegante degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente stesso, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati.

In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove sia mancato il deposito della relazione dell'apposita commissione sulla misura definitiva dell'indennità, il diritto alla determinazione della giusta indennità è soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, sostituente alla proprietà il diritto all'indennizzo e non con la notificazione di tale decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6367
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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