Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971 - essendo beneficiario sostanziale e formale dell'espropriazione il comune in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato, acquistando l'esclusiva proprietà del bene ai sensi dell'art. 35 della citata legge - l'ente territoriale resta l'unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della stessa legge, gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, atteso che in tali casi l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento in nome e per conto del delegante degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente stesso, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati.
In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove sia mancato il deposito della relazione dell'apposita commissione sulla misura definitiva dell'indennità, il diritto alla determinazione della giusta indennità è soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, sostituente alla proprietà il diritto all'indennizzo e non con la notificazione di tale decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MAIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.I.MA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 14, presso l'avv. Simonetta Mangelli De Sanctis, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Vincenzo Bonafine e Vincenso G. C. Papaleo di Lagonegro
- ricorrente -
contro
Cooperativa Edilizia "I pescatori" s. coop. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via San Valentino 21, presso l'avv. Valentina Vaccaro e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Antonio Pisani
- controricorrente -
e contro
Comune di Maratea in persona del Sindaco p.t.
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 126/98 n. 139 di Reg. Rep. Del 9.6.98
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.02.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. D. Grossi per la controricorrente (in sostituzione). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.10.92 la soc. SI conveniva innanzi al Tribunale di Lagonegro la Coop. Edilizia "I pescatori" chiedendone la condanna al pagamento delle indennità dovute per l'esproprio di propri immobili disposto il 4.10.82 dal Presidente della G.R. della Basilicata all'esito di procedura di occupazione, promossa ed eseguita dalla Cooperativa per la realizzazione di edifici di ERP a beneficio del Comune di Maratea. Precisava la società attrice che il decreto di occupazione permanente del 4.10.92, contenente l'indicazione della inadeguata indennità di esproprio di lire 8.888.000, era stato notificato il 22.1.93 ma in modo affatto invalido. Si costituiva la Cooperativa edilizia - che eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva, essendo il Comune di Maratea il soggetto espropriante - ed era pertanto chiamato in causa lo stesso Comune in data 14.1.93, che, costituitosi, eccepiva l'incompetenza del Tribunale e la prescrizione del vantato diritto. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza 6.4.95, dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Corte di Potenza ai sensi dell'art. 19 della legge 865/71. La causa era quindi riassunta dalla soc. SI innanzi al Giudice indicato e, costituitesi Cooperativa e Comune, che richiamavano le loro difese, l'adita Corte d'Appello con sentenza 9.6.98 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Coop. Ed. "I pescatori" e rigettava, per compiuta prescrizione, la domanda proposta contro il Comune.
Affermava in motivazione tale pronunzia: che, essendo il Comune l'espropriante, in nome e per conto del quale la Cooperativa aveva agito ex art. 60 L. 865/71, era solo il Comune l'obbligato al versamento agli espropriati delle dovute indennità e l'unico legittimato passivo alla domanda relativa;
che, in difetto di alcuna stima definitiva, ma in presenza di decreto di occupazione permanente 4.10.82, da equipararsi ad atto di esproprio, nonché essendo del tutto rituale la sua notifica 22.1.83 alla soc. SI (effettuata presso la sede legale e nelle mani di persona presumibilmente abilitata a riceverla), la domanda non poteva qualificarsi come opposizione alla stima ma come diretta al conseguimento della indennità dovuta (ai sensi della decisione 67/90 della C.C.); che, conseguentemente, il diritto era estinto per prescrizione decennale, decorrente dal dì dell'esproprio (4.10.82) e compiuta al dì della citazione del Comune (14.1.93), e ciò anche se si fosse voluta ritenere l'azione come diretta ad opporsi alla stima provvisoria. Per la cassazione di tale sentenza la SI ha notificato ricorso al Comune ed alla Cooperativa ed in esso ha articolato tre censure. Il Comune intimato non ha espletato attività difensiva mentre la Cooperativa ha notificato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la SI.MA denunzia la violazione dell'art. 60 della legge 865/71, per avere la Corte di Appello, sottraendosi all'osservanza dei principi posti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, negato la concorrente obbligazione della delegata Cooperativa unitamente al delegante Comune. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito fatto puntuale applicazione delle norme secondo la costante e ancora oggi ribadita interpretazione di questa Corte, alla stregua della quale - e nella ipotesi di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di E.R.P. - va affermato che, essendo l'Ente territoriale il beneficiario sostanziale e formate dell'esproprio (esso acquistando la proprietà ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71), tale Ente resta l'unico obbligato al pagamento delle dovute indennità anche quando venga disposta delega per gli atti di esproprio e per la relativa esecuzione in favore di Istituti o Cooperative ed ai sensi degli artt. 35 e 60 della legge;
in tali casi infatti l'attività dei delegati - che si esaurisce nel compimento in nome e per conto del delegante degli atti necessari a conseguire l'ablazione - resta sempre riferibile all'Ente delegante, con la conseguente esclusiva sua legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati (Cass. 1210/00 - 467/00 - 6880/99 - 11423/98 - 1113/97 - 2835/96 - 7358/95). La contraria opinione palesata nel motivo in esame è, in realtà, frutto della invocazione - non pertinente in vicenda nella quale è lo stesso Giudice di merito a dar atto che la delegazione venne conferita alla Cooperativa per l'effettuazione dell'attività di esproprio in nome e per conto del Comune di Maratea - di giurisprudenza di questa Corte riferita alle ben diverse vicende della cd. concessione traslativa di opera pubblica (vd. Cass. 4323/99 e S.U. 8496/98), nella quale il delegato alla procedura di esproprio opera in nome proprio se pur nell'interesse del delegante, ovvero della irreversibile trasformazione del fondo ad opera del delegato stesso inducente la solidale responsabilità di entrambi i soggetti per le conseguenze della espropriazione sostanziale (ex multis Cass. 9381/99). Infondata è anche la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso, per la quale la Corte di merito, con la dichiarazione di compiuta prescrizione decennale del diritto nei confronti del Comune, avrebbe violato l'art. 2946 c.c. datando il dies a quo del corso prescrizionale al momento della adozione (4.10.82) e non già - come avrebbe dovuto, trattandosi di opposizione alla stima - al tempo della notificazione (22.1.83) del decreto di esproprio, in tal caso la prescrizione non essendo compiuta alla data di chiamata in causa dell'Ente (14.1.93). La censura trae le mosse dalla evidente confusione tra termine di decadenza ex art. 19 della L. 865/71 e termine di prescrizione, l'uno all'altro alternativo e non cumulativo ed il primo potendo operare soltanto ove sia stata depositata la relazione della C.P.E. sulla misura definitiva dell'indennità. Nel caso sottoposto, la Corte di Potenza ha accertato - senza che al proposito la censura in esame abbia mosso rilievi di sorta - che venne effettuata solo la stima provvisoria, il cui importo venne depositato presso la Cassa DD.PP.: di qui la esatta conseguenza per la quale il diritto alla determinazione della "giusta indennità" (come delineato da C.C. 67/90) poteva essere soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso aveva inizio con la stessa adozione della misura ablativa, sostituente alla proprietà il diritto all'indennizzo, e cioè con la data del decreto di esproprio (Cass. 16026/00 - 10680/00 - 2052/00 - 1890/96). E di qui la esatta constatazione del decorso del decennio tra il 4.10.82 ed il 14.1.93. Dalla affermazione della totale irrilevanza - ai fini del corso prescrizionale - della notificazione del decreto di esproprio discende l'assorbimento della cognizione del terzo motivo del ricorso che denunzia violazione dell'art. 51 della legge 2359 del 1865 e mira a revocare in dubbio la validità della predetta notificazione (perché eseguita da messo di conciliazione, senza la prescritta autorizzazione del capo dell'Ufficio Giudiziario). La censura in discorso si sarebbe dovuta dichiarare comunque inammissibile, stante la sua assoluta novità, essendo stata formulata per la prima volta in sede di legittimità.
Dalla infondatezza dei primi due motivi e dall'assorbimento del terzo, discende la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente società a corrispondere alla controricorrente Cooperativa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la s.r.l. S.I.MA. a corrispondere alla controricorrente Coop. Edilizia "I pescatori" lire 115.400 per esborsi e lire 2.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001