CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30671 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME SS, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Fabio Federico e dall'avv. Simone Colangeli, di fiducia avverso l'ordinanza n. 2237/22 in data 28/11/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata ritualmente richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letti i motivi nuovi o aggiunti presentati nell'interesse del ricorrente in data 03/04/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/04/2023 udita la discussione del difensore di parte ricorrente, avv. Luigi Tartaglino, sostituto processuale dell'avv. Fabio Federico, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28/11/2022, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di SS ME avvero l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, in data 27/10/2022, aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 68 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nas RO ME, è stato proposto ricorso per cassazione, "Ctir-Efrico motivo di seguito • enunciati/nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale processuale in relazione agli artt. 125, 192, 274, 275, 292 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale non ha motivato sui requisiti di attualità e di concretezza dei pericula libertatis, senza considerare il tempo trascorso tra il momento in cui diveniva noto al ricorrente il suo status di indagato e quello in cui veniva applicata la misura cautelare e senza dar conto della emergenza di elementi nuovi in grado di mutare la situazione che aveva inizialmente consentito di lasciarlo in stato di libertà, mancando altresì di valutare le allegazioni difensive;
inoltre, risulta smentita la "conoscenza" di altre persone co-indagate, valorizzata nel senso di rischio recidiva. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., segnatamente in ordine all'elemento soggettivo del reato. Si censura, in primis, la carenza, all'interno del reato costruito in forma concorsuale, del concorrente interessato all'elusione della misura di prevenzione, dunque, animato direttamente dal dolo specifico previsto dalla norma;
poi, si censura anche l'illogicità della motivazione con cui è stato ritenuto sussistere il dolo specifico anche in capo al ME, posto che egli avrebbe dovuto conoscere e condividere il dolo specifico e non semplicemente 2 porsi in grado di rappresentarselo, mancando altresì elementi concreti sul contributo che egli avrebbe offerto con la precipua finalità elusiva. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato nella forma agevolativa. Non solo non vi erano circostanze di fatto concrete per dire che ME si rappresentasse l'agevolazione mafiosa, ma, al momento del fatto, non vi era mai stato un provvedimento giudiziario (ma nemmeno una notizia giornalistica) che attestasse l'esistenza di una cosca riferita ai ZO nella città di Roma. Ciò unitamente alla circostanza in atti che OM ZO era soggetto incensurato a quel tempo. Il ricorrente in data 03/04/2023 ha presentato motivi nuovi o aggiunti (i primi tre motivi in relazione al tema delle esigenze cautelari di cui al primo motivo del ricorso principale;
il quarto motivo in relazione al tema del dolo specifico di cui al secondo motivo del ricorso principale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il corpo complessivo della motivazione. 3 Il Tribunale del riesame ha, infatti valorizzato l'essenzialità del contributo causale del ricorrente nel perseguimento dei diversi episodi di interposizione fittizia, non senza evidenziare la sussistenza di una piena consapevolezza del contesto di riferimento fattuale e soggettivo, nonchè della caratura criminale dei soggetti coinvolti, con conseguente ritenuto "rischio di ripetizione di analoghe condotte delittuose ed anche di inquinamento dei risultati delle indagini". Inoltre, medesima valutazione di manifesta infondatezza involge la censura relativa al cd. "tempo silente" intercorso tra il momento di acquisita consapevolezza dello status di indagato e quello in cui veniva applicata la misura di custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, in quanto "La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art .. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo." (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; v. anche, Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01, in cui si è precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.). La ravvisata ineludibilità del presidio inframurario, accompagnata anche dalla presunzione di legge (art. 275 comma 3, cod. proc. pen.) non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive (Sez. 2, n. 31572, del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01). Parimenti, non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore profilo di doglianza rappresentato dall'intervenuta successiva sostituzione della misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, atteso che la giurisprudenza ha espressamente affermato che "In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura." (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01). 4. Il secondo motivo, con il quale si contesta il vizio della motivazione in riferimento al dolo specifico è, da un lato manifestamente infondato, in quanto "Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma 4 incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole." (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 03); dall'altro, è asservito e versato in fatto, in quanto pretende di risolvere l'assenza del dolo specifico con la mancanza di un concreto interesse dell'indagato ad eludere le misure di prevenzione, senza considerare che l'ordinanza impugnata ha ben delineato l'interesse di OM ZO (concorrente interposto) ad eludere misure di prevenzione patrimoniali. Nel resto, il motivo di ricorso indugia su considerazioni in fatto e richieste di riletture nel merito, non proponibili in questa sede. 5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di mero fatto sull'aggravante agevolativa ex art. 416-bis. 1 cod. pen. Riconosce il Tribunale come le circostanze di fatto emerse consentono di ritenere ampiamente provata la dimensione indiziaria della predetta aggravante: SS ME operava in modo del tutto consapevole del contesto in cui si inseriva, conoscendo i coindagati, ponendo in essere atti formali, avendo contezza dell'impiego costante di capitale illecito che serviva per onorare le cambiali e che non poteva non essere riferito al succitato OM ZO, unica persona la cui presenza veniva "formalmente" schermata ma che agiva come socio in modo aperto e palese. 6. Va, infine, rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, non mass.). 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 5 Così deciso in Roma il 20/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata ritualmente richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letti i motivi nuovi o aggiunti presentati nell'interesse del ricorrente in data 03/04/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/04/2023 udita la discussione del difensore di parte ricorrente, avv. Luigi Tartaglino, sostituto processuale dell'avv. Fabio Federico, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28/11/2022, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di SS ME avvero l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, in data 27/10/2022, aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 68 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nas RO ME, è stato proposto ricorso per cassazione, "Ctir-Efrico motivo di seguito • enunciati/nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale processuale in relazione agli artt. 125, 192, 274, 275, 292 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale non ha motivato sui requisiti di attualità e di concretezza dei pericula libertatis, senza considerare il tempo trascorso tra il momento in cui diveniva noto al ricorrente il suo status di indagato e quello in cui veniva applicata la misura cautelare e senza dar conto della emergenza di elementi nuovi in grado di mutare la situazione che aveva inizialmente consentito di lasciarlo in stato di libertà, mancando altresì di valutare le allegazioni difensive;
inoltre, risulta smentita la "conoscenza" di altre persone co-indagate, valorizzata nel senso di rischio recidiva. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., segnatamente in ordine all'elemento soggettivo del reato. Si censura, in primis, la carenza, all'interno del reato costruito in forma concorsuale, del concorrente interessato all'elusione della misura di prevenzione, dunque, animato direttamente dal dolo specifico previsto dalla norma;
poi, si censura anche l'illogicità della motivazione con cui è stato ritenuto sussistere il dolo specifico anche in capo al ME, posto che egli avrebbe dovuto conoscere e condividere il dolo specifico e non semplicemente 2 porsi in grado di rappresentarselo, mancando altresì elementi concreti sul contributo che egli avrebbe offerto con la precipua finalità elusiva. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato nella forma agevolativa. Non solo non vi erano circostanze di fatto concrete per dire che ME si rappresentasse l'agevolazione mafiosa, ma, al momento del fatto, non vi era mai stato un provvedimento giudiziario (ma nemmeno una notizia giornalistica) che attestasse l'esistenza di una cosca riferita ai ZO nella città di Roma. Ciò unitamente alla circostanza in atti che OM ZO era soggetto incensurato a quel tempo. Il ricorrente in data 03/04/2023 ha presentato motivi nuovi o aggiunti (i primi tre motivi in relazione al tema delle esigenze cautelari di cui al primo motivo del ricorso principale;
il quarto motivo in relazione al tema del dolo specifico di cui al secondo motivo del ricorso principale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il corpo complessivo della motivazione. 3 Il Tribunale del riesame ha, infatti valorizzato l'essenzialità del contributo causale del ricorrente nel perseguimento dei diversi episodi di interposizione fittizia, non senza evidenziare la sussistenza di una piena consapevolezza del contesto di riferimento fattuale e soggettivo, nonchè della caratura criminale dei soggetti coinvolti, con conseguente ritenuto "rischio di ripetizione di analoghe condotte delittuose ed anche di inquinamento dei risultati delle indagini". Inoltre, medesima valutazione di manifesta infondatezza involge la censura relativa al cd. "tempo silente" intercorso tra il momento di acquisita consapevolezza dello status di indagato e quello in cui veniva applicata la misura di custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, in quanto "La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art .. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo." (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; v. anche, Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01, in cui si è precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.). La ravvisata ineludibilità del presidio inframurario, accompagnata anche dalla presunzione di legge (art. 275 comma 3, cod. proc. pen.) non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive (Sez. 2, n. 31572, del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01). Parimenti, non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore profilo di doglianza rappresentato dall'intervenuta successiva sostituzione della misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, atteso che la giurisprudenza ha espressamente affermato che "In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura." (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01). 4. Il secondo motivo, con il quale si contesta il vizio della motivazione in riferimento al dolo specifico è, da un lato manifestamente infondato, in quanto "Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma 4 incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole." (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 03); dall'altro, è asservito e versato in fatto, in quanto pretende di risolvere l'assenza del dolo specifico con la mancanza di un concreto interesse dell'indagato ad eludere le misure di prevenzione, senza considerare che l'ordinanza impugnata ha ben delineato l'interesse di OM ZO (concorrente interposto) ad eludere misure di prevenzione patrimoniali. Nel resto, il motivo di ricorso indugia su considerazioni in fatto e richieste di riletture nel merito, non proponibili in questa sede. 5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di mero fatto sull'aggravante agevolativa ex art. 416-bis. 1 cod. pen. Riconosce il Tribunale come le circostanze di fatto emerse consentono di ritenere ampiamente provata la dimensione indiziaria della predetta aggravante: SS ME operava in modo del tutto consapevole del contesto in cui si inseriva, conoscendo i coindagati, ponendo in essere atti formali, avendo contezza dell'impiego costante di capitale illecito che serviva per onorare le cambiali e che non poteva non essere riferito al succitato OM ZO, unica persona la cui presenza veniva "formalmente" schermata ma che agiva come socio in modo aperto e palese. 6. Va, infine, rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, non mass.). 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 5 Così deciso in Roma il 20/04/2023.