Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste il "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti qualora dal paese richiedente venga garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso, ovvero uno spazio inferiore in presenza di circostanze che consentano di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, in modo da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata disposta la consegna del ricorrente, avendo il Ministero della Giustizia rumeno garantito condizioni di detenzione conformi alle indicazioni date dalla Corte EDU, indicando la disponibilità per il detenuto di una superficie non inferiore a tre metri quadrati in caso di regime chiuso e non inferiore a due metri quadrati in caso di regime semiaperto).
Commentari • 2
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Se nel procedimento MAE lo Stato emittente ha fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta di Nizza. Corte di Cassazione Sez. Feriale penale Sentenza Num. 32465 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 08/08/2024 – deposito 9 agosto 2024 sul ricorso proposto da: SDA (CUI **) nato il **/1983 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la …
Leggi di più… - 2. Rassicurazioni romene consentono consegna MAE (Cass. 25066/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019
Se le informazioni supplementari fornite dallo stato emittente il mandato di arresto europeo garantiscono fattori compensativi della disumanità della dentizione cade il motivo ostativo alla consegna. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 04/06/2019) 05-06-2019, n. 25066 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO D. - Presidente - Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere - Dott. COSCIONI G. - Consigliere - Dott. PACILLI G. - rel. Consigliere - Dott. ARIOLLI G. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: S.C.C., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25.3.2019; Visti gli atti, la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
05472-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 305 Francesco Ippolito CC - 01/02/2017 Andrea Tronci R.G.N. 1520/2017 Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HA RI, nata il [...] in [...] avverso la sentenza del 28/10/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio con limitato riguardo alla verifica dei presupposti per il radicamento della ricorrente sul territorio nazionale;
udito il difensore, avv. Licia Carla Sardo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso eccependo altresì l'omessa indicazione dell'articolo di legge delle fattispecie incriminatrici oggetto di contestazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna di RI HA all'Autorità Giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato arresto europeo n. 44/2016 del 21 luglio 2016 del Tribunale di Bucarest, al fine di dare esecuzione alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza irrevocabile pronunciata dal medesimo Tribunale il 15 maggio 2014, per i reati di associazione per delinquere e di concorso nei reati di falsificazione di fatture per operazioni inesistenti, truffa e riciclaggio di denaro.
1.1. A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che la consegnanda è stata pienamente edotta dell'esistenza del processo e delle accuse a suo carico, avendovi partecipato ed essendosi avvalsa di assistenza tecnica;
che, nel mandato di arresto, sono illustrati gli articoli del codice penale rumeno che vietano le condotte delittuose, che risultano punite anche in Italia;
che sussistono i presupposti per dare luogo alla consegna;
che, in particolare, dalle informazioni trasmesse dal Ministero della Giustizia rumeno, si evince che la consegnanda, dopo un breve periodo di quarantena, sarà detenuta presso il penitenziario di Bucarest Rahova e, successivamente, sarà trasferita in un - istituto vicino al luogo di residenza, ove potrà essere avviata a programmi rieducativi e fruire di assistenza psicologica e sociale;
che ella sarà ristretta in una stanza nella quale fruirà di uno spazio individuale minimo di tre metri quadri, in caso di esecuzione in regime chiuso, ovvero in uno spazio minimo non inferiore a due metri quadri, in caso di esecuzione con regime semiaperto;
che non pare pertanto potersi configurare il rischio di sottoposizione della prevenuta ad un trattamento inumano o degradante;
che, d'altra parte, non sussistono i presupposti per rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento che, dalla documentazione prodotta, si evince che la HA si è trasferita soltanto da poco tempo in Italia e non parla la lingua italiana, sicché non vi sono elementi per poter ritenere sussistente lo stabile radicamento sul territorio nazionale.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Licia Carla Sardo, difensore di fiducia di RI HA, e ne ha chiesto l'annullamento per seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69. Evidenzia la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussistono i presupposti per affermare che la consegnanda sia stabilmente e regolarmente radicata sul territorio nazionale a partire dalla fine del 2014, così come dimostrato: dalla disponibilità della carta d'identità, dall'attribuzione del codice fiscale, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato come badante, dalle buste paghe relative al predetto rapporto di lavoro e dalla dichiarazione del datore di lavoro che ella vive con il medesimo. Per altro verso, la ricorrente pone in luce come la Romania vanti il primato di richieste di risarcimento dei danni derivanti dalle condanne della Corte Europea 2 र per i diritti dell'uomo per violazione dell'art. 3 CEDU e come non si possa fare affidamento sulle informazioni fornite dalla stessa autorità giudiziaria romena in merito alle condizioni degli istituti penitenziari in tale Paese.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1 e 2, e 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di motivare o comunque reso una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in merito agli elementi forniti a comprova dello stabile radicamento della HA sul territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza delle deduzioni mosse.
2. In primo luogo, occorre sgombrare il campo dall'eccezione di nullità della sentenza per omessa indicazione nel M.A.E. degli articoli di legge relativi alle fattispecie incriminatrici poste a base della condanna di cui lo Stato richiedente chiede di dare esecuzione, rilevata soltanto in sede di discussione dinanzi a questa Corte.
2.1. Ed invero, in tema di mandato d'arresto europeo, è applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (ex plurimis, Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, Lefter, Rv. 245456).
2.2. D'altronde l'eccezione è palesemente destituita di fondamento, giusta l'indicazione degli articoli di legge violati nelle pagine 5 e 6 del M.A.E. in atti.
3. Non coglie nel segno la prima deduzione mossa nel ricorso concernente l'eccepita violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69. 3.1. Preliminarmente, giova rilevare come, giusta la pronuncia d'incostituzionalità dell'indicata norma con la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 24 giugno 2010, l'A.G. è tenuta a rifiutare la consegna del "cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia resistenza o dimora nel territorio italiano". Secondo l'insegnamento espresso da questa Corte regolatrice, l'operatività della norma come modificata dall'intervento del Giudice delle leggi, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza 3 temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso la sussistenza della condizione di residente in relazione ad un cittadino rumeno che, pur formalmente residente in Italia, vi aveva svolto solo saltuariamente attività lavorativa, nel contempo mantenendo significativi contatti e la sua residenza in Romania, nel cui territorio aveva commesso il reato oggetto della richiesta di consegna in epoca di molto successiva al suo formale insediamento in Italia) (ex plurimis, Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375; Sez. 6, n. 16169 del 05/04/2013, Pierzyna Krzysztof, Rv. 254771).
3.2. Di tale condivisibile principio ha fatto ineccepibile applicazione la Corte distrettuale, là dove ha escluso la sussistenza dei presupposti per affermare lo stabile radicamento di RI HA sul territorio nazionale. La documentazione prodotta a corredo della deduzione (iscrizione all'anagrafe, contratto di locazione, contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro) dimostra, per tabulas, come ella sia provatamente in Italia soltanto a partire dal giugno del 2016, dunque da epoca assai recente. D'altronde, il recente trasferimento della ricorrente sul territorio nazionale risulta corroborato dalla circostanza giustamente valorizzata dal Collegio piemontese - che ella - non è in grado di parlare la lingua italiana (v. verbale di identificazione del 13 agosto 2016). La brevità della presenza della ricorrente in Italia rende evidente l'insussistenza delle condizioni per affermare la stabilità del radicamento, di tal che non v'è materia per l'invocata causa di rifiuto della consegna.
4. E' destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente invoca il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. all'art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, in considerazione del rischio concreto che, se sottoposta ad esecuzione della pena nelle carceri della Romania, ella possa essere sottoposta ad un trattamento disumano e degradante.
4.1. In via preliminare, mette conto di rammentare che, secondo quanto chiarito da questa Corte di legittimità sulla scorta delle indicazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea - nella sentenza aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu -, il motivo di rifiuto della consegna correlato al "serio pericolo" che la persona venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, impone di verificare, dopo aver 4 accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro (basandosi su "elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati" sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione), se, in concreto, la persona oggetto del M.A.E. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicchè a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). Proprio in relazione alla situazione delle carceri della Romania, questa Corte ha affermato che l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio: in particolare, si è chiarito che "la Corte di appello dovrà inoltrare all'autorità giudiziaria romena la richiesta di informazioni complementari, ai sensi dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria;
in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando). L'inoltro attraverso l'autorità centrale garantirà sia una tendenziale omogenea trattazione dei casi simili, sia il presidio delle autorità politiche, cui fa riferimento il considerando n. 10 sopra citato". (v. nella motivazione della citata sentenza Sez. 6, n. 23277 del 2016).
4.2. Sotto diverso aspetto, va rimarcato come Corte Europea per i diritti dell'uomo abbia avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni in merito a quali siano le condizioni minime di detenzione al di sotto delle quali la privazione della libertà personale deve ritenersi tale da cagionare una situazione di sofferenza e di umiliazione incompatibile con la dignità umana e da integrare una violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si è precisato che, a tale fine, occorre considerare gli effetti cumulativi delle condizioni di detenzione e, dunque, la disponibilità di un letto, di una superficie tale da permettere al detenuto di muoversi liberamente tra i mobili e di soggiornare in un ambiente munito di aerazione e riscaldamento, che consenta l'utilizzo dei servizi igienici, nonché conforme alle basilari norme sanitarie ed igieniche. Al riguardo, la Grande Chambre della Corte EDU ha di recente chiarito che "53. Nel caso NA la Corte ha stabilito i relativi standard per decidere se via sia stata o meno violazione dell'Articolo 3 in considerazione della mancanza di spazio personale. 5 In particolare, la Corte deve considerare i tre elementi seguenti: (a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire nella cella;
(b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie;
e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo. L'assenza di uno fra i suddetti elementi crea di per sé una forte presunzione che le condizioni detentive risultino in un trattamento degradante e costituiscano un'infrazione all'Articolo 3 (v. NA ed altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012; v. inoltre Olszewski c. Polonia, n. 1880/03, § 98, 2 aprile 2013). 54. Così, sulla base di tale presupposto, la Corte ha ritenuto in numerosi casi che laddove i ricorrenti hanno a loro disposizione meno di tre metri quadri di superficie, il sovraffollamento deve essere considerato tanto grave da giustificare da sé il riscontro di una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione (vedi, ad es. MI SA c. Russia, n. 30268/03,§§ 31 - 32, 1 marzo 2012; CI c. Grecia, n. 11677/11, §§ 49 51, 4 dicembre 2012; EG ed LT c. Italia, nn. 43517/09, 1 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § 77, 8 gennaio 2013; KA c. Grecia (n. 2), n. 40146/11, §§ 106 - 107, 12 dicembre 2013; TI c Grecia, n. 26452/11, § 43, 31 luglio 2014; EN c. Russia, n. 33761/05, §§ 83 84, 5 giugno 2014; TO c. Montenegro, n. - 67320/10, §§ 123 - 127, 22 luglio 2014; e T. ed A. c. Turchia, n. 47146/11, § 96, 21ottobre 2014). 55. Tuttavia, nel valutare in particolare le condizioni detentive in strutture per condannati, la Corte ha sempre tenuto conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (v., ad esempio, MI HI c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; KU c. Russia, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; IN c. Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; EY BA c. Russia, cit., §§ 52 - 58). Di conseguenza, la questione dello spazio personale deve essere considerata nel contesto del regime applicabile, che permette ai detenuti di beneficiare di una più ampia libertà di movimento durante la giornata rispetto a coloro che sono sottoposti ad altri tipi di regime detentivo, e della loro conseguente possibilità di avere libero accesso alla luce naturale ed all'aria. Così, la Corte ha già stabilito che la libertà di movimento concessa ai detenuti in una struttura e il libero accesso alla luce naturale ed all'aria hanno costituito una compensazione sufficiente alla scarsa assegnazione di spazio per condannato (v. ad esempio, HK c. Russia (decisione), n. 15010/04, 10 settembre 2009; BE SK c. Polonia, n. 17599/05, § 129, 22 ottobre 2009; LA EL c. Russia, n. 9967/06, §§ 32 36, 17 ottobre 2013; e Semikhvostov, cit., § 79). 56. Ne consegue che una forte presunzione che le condizioni di detenzione configurino un trattamento degradante infrangendo l'Articolo 3 in considerazione della mancanza di spazio 6 personale, stabilita nel caso NA (v. paragrafo 54), può, in determinate circostanze, essere confutata dall'effetto cumulativo delle condizioni detentive (v., ad esempio, OV ed altri c. Russia, nn. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 e 52133/08, §§ 134 138, 17 gennaio 2012; MI - HI, cit., §§ 53 53 [sic]; e EY BA, cit., § 57). Ciò difficilmente accadrà, tuttavia, nel contesto di una evidente mancanza di spazio personale (v., ad esempio, MI SA c. Russia, cit., §§ 31 - 32; GO ed LT c. Grecia, n. 740/13, § 41, 25 settembre 2014; e KO AT ed LT c. Grecia, n. 36546/10, § 77, 23 ottobre 2014), dell'assegnazione ad una struttura detentiva del tutto inadeguata (v., ad esempio, A. F. c. Grecia, n. 53709/11, §§ 71 - 80, 13 giugno 2013; RS c. Grecia, n. 70427/11, §§ 47 - 52, 1 agosto 2013; e T. ed A., cit., § 96) o nel caso di accertati problemi strutturali nelle carceri (v., ad esempio, KH c. Grecia, n. 58165/10, §§ 84 - 89, 12 dicembre 2013; BU c. Russia, n. 31535/09, §§64 - 65, 6 marzo 2014; e CZ c. Polonia, n. 23463/04, §§ 136 - 140, 28 ottobre 2014). Tuttavia, non può essere esclusa, ad esempio, nel caso di brevi e occasionali piccole restrizioni dello spazio personale necessario, unite alla sufficiente libertà di movimento ed a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle ed all'assegnazione ad una struttura detentiva adeguata (v., ad esempio, LA EL, cit., §§ 33 - 36)".
4.3. Schematizzando le indicazioni della Corte di Strasburgo: deve ritenersi integrare una situazione di grave ed intollerabile sovraffollamento, suscettibile di integrare i presupposti dell'art. 3 CEDU, la detenzione della persona in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso;
tale "forte presunzione" di disumanità della restrizione in caso di superficie inferiore a detta soglia può nondimeno essere superata in presenza di circostanze che consentano al detenuto di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendogli possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, sì da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio.
5. Alle regulae iuris sopra delineate si conforma la decisione in verifica.
5.1. Per un verso, la Corte d'appello di Torino ha richiesto - con ordinanza pronunciata il 21 settembre 2016 - le informazioni complementari alla Romania, in perfetta aderenza alle indicazioni fornite da questa Corte, nella già sopra ricordata decisione del Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296. Ed invero, il Collegio piemontese ha richiesto informazioni in merito al nome della struttura in cui la HA sarà detenuta, lo spazio individuale minimo intramurario alla stessa riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i 7 meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione della consegnanda (v. pagine 86 e 87 del fascicolo).
5.2. Per altro verso, con nota del 21 ottobre 2016 (v. pagine 112 - 114 del fascicolo), il Ministero della Giustizia rumeno ha fornito, in risposta a tale richiesta, informazioni puntuali in merito al regime esecutivo - progressivo e regressivo previsto dal sistema processuale romeno, ha delineato gli sviluppi - dell'esecuzione della pena nei confronti di RI HA ed ha circostanziato la situazione detentiva che alla medesima sarà riservata, descrivendo le condizioni delle celle, i servizi disponibili, la possibilità di accesso all'aria aperta nonché a programmi di assistenza psico-sociale, le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto nonché la superficie disponibile. A tale ultimo proposito, l'Autorità richiesta ha chiarito che la detenuta avrà a disposizione una superficie non inferiore a tre metri quadri in caso di regime chiuso e non inferiore a due metri quadri in caso di regime semiaperto, in conformità alle indicazioni date dalla Grande Chambre della Corte EDU sopra delineate.
5.3. Giova rimarcare che le informazioni sono state trasmesse dall'Autorità centrale così da garantire la tendenziale omogenea trattazione dei casi simili ed il presidio delle autorità politiche, in linea con le linee guida tracciate nella sentenza n. 23277/2016. Informazioni della cui affidabilità non è dato di dubitare, in ossequio ai principi di mutuo riconoscimento delle decisioni, di reciproco affidamento e di collaborazione fra Stati membri dell'Unione Europea.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 1 febbraio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Francesco IppolitoГ Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 FEB 2017 IL IL FUNZIONARIO UDZIARIO M E R P