Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2525
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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In tema di giudizio possessorio, è legittimamente sostenibile la sussistenza dell'"animus spoliandi" nell'agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La presenza del detto elemento soggettivo dello spoglio può legittimamente venir esclusa, pertanto, qualora risulti provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2525
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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