Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di giudizio possessorio, è legittimamente sostenibile la sussistenza dell'"animus spoliandi" nell'agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La presenza del detto elemento soggettivo dello spoglio può legittimamente venir esclusa, pertanto, qualora risulti provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI V., difeso dall'avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT LE n.q. di procuratore generale di TT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato PETRONE G., difeso dall'avvocato ANTONIO D'ASCOLI, per procura speciale del Notaio Francesco GIBBONI in SALERNO n^. rep.32813 del 16/6/2000,in sostituzione dell'avvocato DE NICOLELLIS LUIGI, deceduto;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1008/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 17/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato MOBILIO Gianfranco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 1985 ET OL, premesso di abitare un appartamento di sua proprietà al quarto piano del fabbricato sito in Salerno, alla via E. Castelluccio n. 24 e che il condominio AT GE aveva (tre o quattro mesi prima) abbattuto e poi ricostruito il muro perimetrale della propria cucina, apportando delle innovazione contrarie agli artt. 1120 e 1122 C.C., con l'inerzia dell'amministratore del condominio, chiedeva al pretore, previo accertamento della illegittimità delle innovazioni compiute dal AT, incidenti sull'estetica e sul decoro architettonico del fabbricato, la reintegrazione nel possesso del muro condominiale o la manutenzione dalle turbative, con conseguente demolizione delle opere abusivamente realizzate e ripristino dello stato dei luoghi.
Il AT, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Rimaneva, invece, contumace il condominio.
In corso di lite veniva acquisita dal Comune di Salerno copia dell'ordinanza n. 263 e della documentazione relativa alla concessione in sanatoria emessa a favore del resistente dal Sindaco. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, il pretore adito con sentenza n. 314 del 1989 rigettava nel merito la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello avanti la Corte Salernitana, con atto del 10/12 ottobre 1989, ET OL, che lamentava la erronea interpretazione, da parte del giudice di primo grado, dei risultati della consulenza tecnica di ufficio e la irrilevanza, nel caso di specie, sia dell'autorizzazione in sanatoria, rilasciata dal Comune al resistente, che della delibera dell'assemblea condominiale intervenuta successivamente alla realizzazione delle innovazioni, chiedendo l'integrale riforma della decisione impugnata e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in danno.
Si costituivano in giudizio sia GE AT che IO Lo IT, citato in qualità di amministratore del condominio: il primo chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello ovvero il rigetto, il secondo concludeva per la sua estromissione dal giudizio, per non rivestire più la qualifica di amministratore e, in subordine, per il rigetto dell'appello.
Con sentenza depositata il 17 giugno 1998 l'adito giudice di appello ha accolto il gravame nei confronti di GE AT, che ha condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mentre ha ritenuto privo di legittimazione passiva, siccome non amministratore dello stabile de quo, Lo IT IO, ponendo le spese del doppio grado a carico del soccombente.
Impugna tale decisione il AT nei confronti di OL ET con ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste con controricorso l'intimato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso il AT denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 e 2697 C. Civ. e 116 c.p.c., nonché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene che l'atto di molestia al possesso, inteso come turbativa, richiede - come atto illecito - la sussistenza del dolo o della colpa, la cui prova è a carico di chi agisce in manutenzione. Nel caso in esame prosegue il ricorrente il giudice di merito aveva omesso del tutto l'esame sia dell'elemento psicologico suddetto sia del profilo dell'onere probatorio, tanto più che vi erano stati altri interventi similari da parte di altri condomini col consenso del Condominio;
e la stessa assemblea, dopo il suo intervento, ne aveva riconosciuto la legittimità.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto precisato che non può addurre, il AT, con il ricorso elementi di fatto contrastanti con quelli ritenuti ed accertati nella sentenza impugnata.
A pag. 8, ult., capov., della sentenza è detto che i lavori eseguiti dal predetto all'altezza del suo balcone hanno creato una disarmonia palese nella facciata siccome i balconi "degli altri condomini sono caratterizzati da una superficie e da una chiusura del tutto diversa (cfr. consulenza di ufficio e allegato fotografico)". Vanamente perciò, il ricorrente, si attarda a parlare di interventi similari di altri condomini già assentiti.
Nel merito della questione di diritto agitata col mezzo di ricorso che ne occupa, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di azione di spoglio, "l'accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l'elemento oggettivo delle privazione, totale o parziale, del possesso avvenuta violentemente o clandestinamente (da provarsi da parte dell'attore del giudizio possessorio), ma anche il correlato elemento soggettivo (il cosiddetto animus spoliandi), il quale può legittimamente ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. L'esistenza del detto elemento soggettivo può, pertanto, venir escluso solo quando sia provato "da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso". (Cfr. sent. n. 13101 del 20.12.1997; v. pure nn. 6104 e 1132 del 1985; 20.12.1998 n. 6583). Peraltro, non risponde al vero che il giudice di appello abbia trascurato l'esame dell'elemento subiettivo dell'illecito, avendo all'uopo osservato che il AT "era consapevole di aver sovvertito la situazione di compossesso contro la volontà del soggetto passivo e di non agire secondo diritto", al punto che era stato destinatario di un'ordinanza di demolizione dell'autorità amministrativa (v. pag. 10, prima parte della sentenza). Rettamente lo stesso Tribunale di Salerno ha osservato che a nulla rilevava la c.d. "ratifica da parte dell'assemblea condominiale dell'operato del AT", intervenuta dopo il fatto e la proposizione del ricorso possessorio, e tanto sia perché postuma sia perché consenso rilevante in siffatta materia era quello unanime dei condomini, trattandosi di una innovazione che alterava il prospetto dell'edificio (citato l'art. 1120 co. 2^ C. civ.). Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1102 e 1120 c. civ. in relazione all'art. 1170 c. civ. nonché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente muove ancora una volta dall'inammissibile premessa in fatto che vi erano stati "altri interventi similari" da parte degli altri condomini. Si attarda poi a sostenere - senza che la questione abbia rilevanza nel caso di specie - che i balconi sono di proprietà esclusiva del singolo condomino: il bene composseduto tutelato nel caso di specie è stato il muro perimetrale (dal AT spostato in avanti nel punto in questione) e il decoro architettonico della facciata: V. pag. 7, secondo capoverso della sentenza. Tali beni sono indiscutibilmente condominiali (art. 117 n. 1 c. civ.). In punto di diritto, poi, svolge delle considerazioni sul presupposto che "l'aspetto petitorio non è comunque estraneo ai fini di una corretta valutazione in relazione alla inevitabile compenetrazione degli aspetti petitori con quelli possessori". (v. ricorso).
Osserva questa Corte che, essendo errati il presupposto e la premessa dalla quale il ricorrente argomenta, non occorre addentrarsi nelle conseguenti censure del mezzo di ricorso. Invero quel che rileva, in un giudizio possessorio, non è la situazione di diritto esistente in capo al convenuto, bensì l'esercizio di fatto del suo diritto nella fase precedente lo spoglio o la turbativa. Niuna compenetrazione, pertanto, degli aspetti petitori con quelli possessori (ex plurimis v. sent.
3.02.98 n. 1042 di questa Corte). Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato con il conseguente aggravio, per il soccombente, delle ulteriori spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo a favore del resistente (n. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio liquidate in L.
2.500.000 per onorari difensivi ed in L. 238.000 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001