Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10556 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANG ZIONE LA CORTE SUPREMA DIC Oggetto Risone ན དུ་ག SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19831/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 20703/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.28159 Dott. Ennio MALZONE Consigliere 2152 Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 05/04/02Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CO D CASSAZIONE SENTENZA Studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
3.10. SIRACUSA COSTRUZIONE SRL, in persona dell'Amministratore 20 LUG. 2002 Unico sig. Pompeo Sicuracusa con sede in Agrigento, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, difesa €0,77 L.1500 dall'avvocato FABIO ROCCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 6889951 ASSESSORATO DELLA REGIONE SICILIANA TERRITORIO E 6889952 AMBIENTE;
intimato 3 8 8 6 6 2002 e sul 2° ricorso n° 20703/99 proposto da: 1 6889330 826 ASSESSORATO DELLA REGIONE E SICILIANA TERRITORIO ED AMBIENTE, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO da cui è difeso per legge. - ricorrente nonchè
contro
SIRACUSA COSTRUZIONE SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 543/99 della Corte d'Appello di PALERMO, II sezione civile emessa il 15/1/1999, depositata il 17/06/99; RG.1266/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco Nicolo's MANZO;
3.10 11.11.02 udito l'Avvocato FABIO ROCCELLA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE FIENGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 dicembre 1995, la SI CO S.r.l. conveniva in giudizio di- nanzi al Tribunale di Palermo, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, esponendo che nelle 2 more della costruzione di un complesso edilizio, l'Assessorato, con provvedimento del 20 marzo 1991, aveva annullato la concessione edilizia del 3 aprile 1981. In conseguenza di ciò, il Sindaco di Agrigento, con provvedimento del 27 maggio 1991, aveva intimato la non ultimazione delle opere. Successivamente l'Assessorato, con provvedimento del 25 giugno 1991, aveva dichiarato efficace nei confronti della società il precedente provvedimento reso nei confronti di Anto- nio SI. Il TAR aveva annullato sia provvedimento sindacale che il decreto assessoriale. L'impresa CO- struttrice aveva quindi richiesto al Comune un'attestazione di efficacia della concessione edilizia al fine di poter riprendere le opere ed ottenere credi- to bancario. Questa attestazione chiesta il 7 luglio 1992 era stata rilasciata il 5 novembre 1993. Ciò pre- messo, la società SI CO chiedeva il ri- sarcimento dei danni per il prolungato fermo dei lavo- ri. L'assessorato convenuto si costituiva in giudizio, contestando il fondamento della domanda. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda. Dopo aver astrattamen- te affermato la risarcibilità in conseguenza di annul- lamento о revoca illegittimi della concessione edili- zia, il Tribunale rigettava la domanda con riferimento al caso di specie, ritenendo fondata l'eccezione 3 دو dell'amministrazione convenuta di illegittimità della concessione edilizia (punto sul quale il giudice ammi- nistrativo non aveva pronunziato, limitando il proprio esame ai vizi propri del decreto assessoriale), che dunque era disapplicabile, con conseguente impedimento а ravvisare un diritto ad edificare dalla cui lesione potesse nascere un diritto soggettivo. Proposto appello, la Corte d'appello di Palermo lo rigettava. Avverso questa sentenza la SI CO S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quat- tro motivi, illustrati da memoria. L'Assessorato della Regione Siciliana Territorio e Ambiente resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidenta- le. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo la società ricorrente la- menta la violazione degli artt. 28 Cost, 2043, 2907 e 2909 C.C., deducendo che la Corte territoriale, pur avendo confermato la sentenza del Tribunale, aveva però ammessO che il provvedimento amministrativo annullato dal TAR avrebbe potuto produrre un danno che se esi- stente avrebbe dovuto essere risarcito. In ogni caso, 4 Я spettava il diritto al risarcimento del danno, poiché la concessione edilizia del 1981 era stata annullata con provvedimento dell'Assessorato del 1991, dichiarato poi illegittimo dal TAR. La Corte di merito, aveva er- roneamente ritenuto che nessun danno era stato arrecato assessoriale, argomen- dall'illegittimo provvedimento questo provvedimento non avrebbe di- tando da ciò, che sposto la demolizione delle opere, essendosi limitato a demandare al Comune di Agrigento di irrogare la sanzio- ne pecuniaria prevista dall'art. 11 della legge n. 47 del 1985, cosicché il ritardo nell'ultimazione delle opere non sarebbe dipeso dalla P.A., implicando la sanzione pecuniaria una monetizzazione dell'abuso e non ostacolando la possibilità dell'ultimazione dei lavori. Tale convincimento era frutto di una distorta inter- pretazione della vicenda, poiché come anche risultava dalla sentenza del TAR e da quella del Tribunale di Palermo, il provvedimento sindacale contenente la dif- fida a riprendere lavori di completamento dell'edificio era meramente esecutivo del decreto as- sessoriale di annullamento della concessione edilizia. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 28 della legge 28 feb- braio 1985, n. 47. L'affermazione contenuta nella sen- tenza della Corte territoriale, secondo cui la sanzione 5 دو pecuniaria comporterebbe la monetizzazione dell'abuso e però non eliderebbe la possibilità di ultimazione dei lavori, era da ritenersi illegittima alla luce di quan- to disposto dall'art. 11, secondo comma, della 1. 47 infatti, che solodel 1985. Tale norma prevede, l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 13>>. La ricorrente non avrebbe potuto, dunque, legittimamente proseguire i lavori senza at- tendere la previa quantificazione della sanzione pecu- niaria da parte degli organi competenti e senza provve- integrale corresponsione delladere alla conseguente stessa, perché non era in possesso medio tempore di alcun titolo abilitante alla costruzione. Infatti, il Comune di Agrigento aveva richiesto ai sensi dell'art. 28 della 1. n. 47 del 1985 all'ufficio tecni- со erariale di procedere alla stima del valore dell'immobile in data 17 ottobre 91 e tale richiesta, necessaria per l'applicazione della sanzione pecunia- ria, era stata evasa dall'U.T.E. solo in data 18 dicem- bre 1993. La Corte d'appello aveva dunque errato perché non aveva tenuto conto dell'intero sistema nor- mativo, che imponeva, comunque, alla società la SO- spensione dei lavori in attesa del conseguimento della c.d. concessione in sanatoria. 6 r Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli arti 2043, 2909 c.c. e 5 della 1. n. 2248 del 1865. La Corte di merito aveva afferma- statuito su vizi propri dell'attoto che il TAR aveva assessoriale, senza considerare la validità о meno dell'atto concessorio del comune di Agrigento. Da ciò aveva tratto la conseguenza che non sussisteva il pro- spettato giudicato implicito sulla validità della concessione edilizia. Tali considerazioni, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, erano contrarie alla sentenza del TAR la cui portata non era stata colta dalla Corte di Appello. Non vi era infatti dubbio che la concessione era da ritenersi illegittima proprio per effetto della sentenza del TAR. Se la Corte di me- rito non fosse caduta in questo grave errore avrebbe dovuto ritenere che sulla legittimità della conces- sione si era formato il giudicato e che conseguentemen- te erano fondate tutte le conseguenze che l'odierna ri- corrente ne aveva fatto discendere a norma di legge. In conclusione, era palese come l'istituto della di- sapplicazione dell'atto amministrativo era stato erro- neamente applicato dal giudice ordinario al fine di negare tutela al diritto. soggettivo del privato il- legittimamente compresso dalla pubblica amministrazio- ne. r Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell' art. 2908 C.C. nonché il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il preteso blocco il- legittimo dei lavori, essendo durato poco più di due anni di fronte al ritardo nell'edificazione di ben 17 anni, rendeva risibile la domanda di risarcimento. In particolare oltre a criticare l'interpretazione va- lutativa>> della vicenda operata dai giudici di merito - la ricorrente lamenta che era stata richiesta una consulenza tecnica per precisare tutte le perdite che erano derivate dal fermo dei lavori per due anni e che quindi la Corte d'appello aveva erroneamente affermato che non era provato il danno. Se la Corte territoriale avesse indagato sulle cause che avevano determinato l'iter costruttivo non avrebbe certamente detto che la ricorrente aveva ritardato a costruire per dicias- sette anni>>, poiché la società aveva sempre chiesto e ottenuto la proroga dei termini per il completamento della costruzione, che dunque aveva ritenuto giustifi- cato il tempo impiegato. La Corte di merito aveva inol- tre errato quando pur negando l'ammissione dei mezzi di prova richiesti per quantificare il danno (aveva) apoditticamente affermando che i danni fossero indimo- strabili, mentre se tali mezzi istruttori fossero stati 8 П disposti sarebbe stato facilissimo pervenire alla quan- tificazione del danno>>.
3. La sentenza della Corte territoriale si basa su due distinte rationes decidendi ciascuna idonea a sor- reggere autonomamente la decisione. Con la prima, la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rilevando che la richiesta di danni si basava sulla sentenza del giudice ammini- strativo, che aveva però accolto il ricorso avverso il provvedimento esattoriale esclusivamente sotto il pro- filo della tardività del potere di annullamento e dell'insufficiente motivazione. Da ciò la conseguenza che non si era formato alcun giudicato implicito sulla validità della concessione edilizia e che dunque bene aveva fatto il Tribunale а ritenere insussistente il diritto al risarcimento del danno. Inoltre, il blocco dei lavori di completamento non risultava determinato dal decreto assessoriale, successivamente annullato dal TAR, che non aveva disposto demolizione alcuna, essen- dosi limitato a demandare al Comune di Agrigento di ir- rogare una sanzione pecuniaria a norma della legge n. 47 del 1985. Con la seconda ragione del decidere, la Corte d'appello ha ritenuto che il preteso blocco illegittimo due anni, a fronte del ritardo durato poco più di 9 π nell'edificazione di ben rendevadiciassette anni, risarcitoria e che idavvero risibile>> la domanda danni richiesti non erano provati, restando irrilevante la deduzione circa il cattivo andamento del mercato im- mobiliare. Il ricorrente ha censurato la prima ratio deciden- di con i primi tre motivi del ricorso, mentre ha rivol- to il quarto motivo avversO il convincimento espresso dalla Corte in merito all'insussistenza del danno.
4. Ciò premesso, Il quarto motivo è privo di fonda- mento. Come si è detto la Corte d'appello ha escluso la sussistenza di un danno, considerando, in sostanza, che i due anni di sospensione dei lavori che la ricor- rente addebitava all'amministrazione non potevano avere incidenza rispetto ad un ritardo nella costruzione di circa diciassette anni. Ha poi ritenuto che fossero co- munque non provati i danni, essendo infondata la ri- chiesta con riferimento all'andamento del mercato immo- biliare. A fronte di questa decisione la società ricorrente, ha lamentato: che il ritardo nella costruzione era giu- stificato, tanto che la società aveva sempre chiesto e dall'amministrazione la proroga dei termini ottenuto il completamento della costruzione;
che erronea- per 10 r mente era stata ritenuta l'insussistenza del danno, an- che considerando che erano stati richiesti mezzi istruttori e, in particolare, una consulenza tecnica per precisare tutte le perdite che erano derivate dal fermo dei lavori per due anni. E' costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il ricorrente per cassa- zione il quale denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori non può limitarsi a censurare l'erroneità o l'inadeguatezza della motivazione, ma ha l'onere, da un lato di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, dall'altro lato di indicare dellaspecificamente nel ricorso stante il principio cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione le deduzioni istruttorie disattese, anche trascriven- dole integralmente, onde permettere in sede di legit- timità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisivi- di tali deduzioni (v. per es. Cass. 12 giugno tà 2001, n. 7909; Cass. 1 giugno 2001, n. 7434; Cass. 24 aprile 2001, n. 6023). Ciò premesso, la società ricorrente lamenta che la 11 دو Corte d'appello ha manifestamente errato quando pur negando l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti per quantificare il danno ha apoditticamente affermato che i danni fossero indimostrabili mentre se tali mezzi istruttori fossero stati disposti sarebbe stato faci- lissimo pervenire alla quantificazione del danno che la SI CO aveva risentito per effetto dei due anni di illegittimo fermo dei lavori>>. Ora, avuto riguardo al principio indicato risulta evidente la ge- nericità delle critiche rivolte alla sentenza impugna- ta, poiché la ricorrente non indica specificamente il contenuto dei mezzi istruttori richiesti, non consen- tendo così a questa Corte il controllo sulla decisivi- tà. Per quanto riguarda specificamente la mancata am- missione della C.T.U. si osserva innanzi tutto che nel ricorso non è neppure indicato quale è stato il quesito sottoposto al giudice. Peraltro, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova posto dalla legge nella dispo- nibilità delle parti, ma è rimesso alla valutazione del giudice di merito, avendo la finalità di coadiuvarlo nella valutazione degli elementi acquisiti o nella SO- luzione di questioni che comportino specifiche cono- scenze, senza che possa esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. 12 r In conclusione, la statuizione circa la mancata è contestata solo genericamente, con- prova del danno trapponendo al convincimento espresso dalla Corte d'appello il proprio, senza però evidenziare una viola- zione di legge o un effettivo difetto nella motivazione della sentenza impugnata. In ogni caso la motivazione sul punto, per quanto sintetica, lascia comprendere le ragioni del decidere. Infine va rilevato che è priva di rilievo la circostanza che il ritardo di diciassette anni era giustificato, per avere l'amministrazione con- cesso proroghe. I giudici d'appello infatti non hanno ritenuto che il ritardo nella costruzione fosse privo di giustificazione, bensì hanno considerato che i due anni di ritardo addebitati all'amministrazione non po- tessero essere fonte di danno, in relazione al periodo complessivo di diciassette anni. Il motivo va, pertanto, rigettato, 5. Il rigetto del quarto motivo rende superfluo l'esame degli altri tre motivi. Infatti, Quando come nel caso di specie una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed au- tonome rationes decidendi ognuna delle quali è suffi- ciente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro 13 دو eventuale fondatezza portare alla cassazione della ferma sulla basesentenza, che rimarrebbe dell'argomento riconosciuto esatto (v. per es. Cass. 24 maggio 2001, n. 7077).
6. Il ricorso incidentale proposto dall'Assessorato, logicamente condizionato essendo all'accoglimento del ricorso principale, rimane assor- bito. Per quanto detto il ricorso principale va rigetta- Le spese, liqui to, restando assorbito l'incidentale. 11/29/11 40,32 date come da dispositivo, seguono la soccombenza. MOOT
P.Q.M.
TO 170,43 La Corte riunisce ricorsi;
rigetta il ricorso principale assorbito l'incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4465 per spese e in euro 3000,00 (tremila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 5 aprile 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Muun IL DIRETTORE 01 CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria E 9 LUG. 2002 CORT N O T IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, P S U Alcero Umberto Cicero 14