Sentenza 26 novembre 2019
Massime • 1
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384, comma 2, cod.pen.).
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2019, n. 9760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9760 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 09760-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Anna Petruzzellis Sent. n. sez. 1791/2019 - Presidente - UP 26/11/2019 Andrea Tronci R.G.N. 30710/2019 Angelo Costanzo Massimo Ricciarelli António Costantini Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: De NC MA, nato a [...] il [...] TT PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2019 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dei ricorsi perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO 1. De NC MA e TT PE, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. I ricorrenti, secondo l'accusa, deponendo come testimoni innanzi alla Corte di Assise di appello di L'Aquila nel procedimento n. 2/2011 a carico di IM AL e BR MA, avente ad oggetto imputazioni per rissa e omicidio volontario di VA SI, allo scopo di ridurre il numero dei litiganti al di sotto della soglia incriminabile ex art. 588 cod. pen., il De NC negava, contrariamente al vero, che IM o persone a lui vicine - mentre erano in prossimità del corpo di VA SI avessero profferito la frase "vengono fuori e dentro casa mia vogliono comandare"; TT PE rendeva dichiarazioni non coincidenti con quelle rese in precedenza e negava, contrariamente al vero, il coinvolgimento del IM, di cui veniva esclusa la presenza durante la colluttazione con il VA, nonché concordava una versione che escludeva il coinvolgimento di taluni soggetti presenti;
testimonianze per entrambi rese il 15 maggio 2012. 2. De NC MA e TT PE deducono i seguenti comuni motivi.
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) (rectius lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 384, comma 2, cod. pen. La Corte di appello, pur avendo ammesso che l'ascolto dei ricorrenti fosse avvenuto ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, e non 197-bis, comma 1, cod. proc. pen. in assenza di sentenza irrevocabile in ordine al contestato delitto di favoreggiamento a cagione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini tese all'accertamento delle responsabilità dell'omicidio di VA SI, evento verificatosi all'esito di una rissa per cui De NC e TT risultavano indagati, aveva erroneamente affermato che l'esame dei testi privi di assistenza del difensore non fosse un atto nullo ma meramente irregolare. Poiché i ricorrenti dovevano essere necessariamente assistiti dal rispettivo difensore, sarebbe venuto meno l'obbligo di deporre su fatti e circostanze inerenti la propria responsabilità, con conseguente nullità della decisione di condanna alla luce della scriminante prevista dall'art. 384, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Vizi cumulativi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di falsa testimonianza in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi con le cesure sollevate in appello fornendo una motivazione carente in ordine alla responsabilità del Di TT che non avrebbe espresso in sede dibattimentale dichiarazioni diverse da quelle rese nel corso delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2 2. Infondato risulta il primo motivo attraverso il quale De NC e TT censurano l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen., a cagione della mancata nomina di un difensore da parte della Corte d'Assise di L'Aquila in occasione dell'esame dei ricorrenti escussi, sulla base di quanto ritenuto dalla stessa decisione impugnata, ex art. 197-bis comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Il Collegio condivide il principio già espresso da questa Corte secondo cui è configurabile il delitto di falsa testimonianza anche nei riguardi di chi, già imputato in procedimento connesso о collegato definito con sentenza irrevocabile, abbia deposto senza la dovuta assistenza del difensore (v. Corte cost., 8 novembre 2006, n. 381; Sez. 6, n. 10235 del 07/02/2007, Catanzaro, Rv. 235922; ma anche ribadito da Sez. 6, n. 16461 05/04/2011, VAllo, non mass.). Principio che, seppure enunciato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., che fa riferimento alla posizione dell'imputato in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non giustifica una differente disciplina rispetto alla posizione del soggetto che riveste la posizione evidenziata dal secondo comma dell'art. 197-bis. Ed infatti, la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma giuridicamente corretta, ha ritenuto che, poiché MA De NC e PE TT, quali imputati in procedimento connesso, avevano in precedenza ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ascoltati come «testi assistiti»>, fossero obbligati a dire la verità (in tal senso avvisato dal Presidente del Collegio di Assise in occasione del loro esame), condotta che, quindi, integra il delitto di falsa testimonianza in ipotesi di dichiarazioni reticenti o mendaci. La posizione del «testimone assistito», prevista dal comma 2, dell'art. 197- bis cod. proc. pen. non diverge da quella di cui al comma 1, sussistendo per entrambi lo stesso obbligo che impone di testimoniare nei limiti fissati dal ど comma 4, senza che tale limite faccia venir meno il dovere di rispondere quando invece si verta al di fuori di tali situazione che potrebbero, se del caso, compromettere la posizione del propalante. Di conseguenza, le modalità di svolgimento del relativo mezzo di prova, disciplinate dall'art. 197-bis cod. proc. pen. non ammettono un'interpretazione estensiva delle figure di nullità o inutilizzabilità di tali dichiarazioni assunte in violazione del comma 3 dell'art. cit., norma che prevede l'assistenza del difensore, posto che, come rilevato anche da questa Corte di legittimità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. della cause di nullità, è necessaria una specifica previsione di legge, assente nel caso sottoposto a scrutinio. D'altronde, il testimone imputato non assistito dalla difesa tecnica 3 trova la sua specifica tutela nell'art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen. in relazione ad ipotesi di possibile auto ed etero incriminazione. In tal modo venuta meno la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese contro il testimone, egli resta vincolato all'obbligo di dire la verità per tutto quel che non lo coinvolge;
circostanza corrispondente a quella verificatasi nel caso di specie in cui la falsa dichiarazione, per come contestata nell'imputazione, era attinente alla responsabilità di terzi con particolare riferimento al numero di coloro che erano coinvolti nella rissa e nei complessivi fatti contestati;
evenienza ( che risulta tanto più palese per la condotta reticente su plurime circostanze da parte del TT. Né i ricorrenti hanno dedotto, in questa ed in sede di gravame, profili anche solo astrattamente idonei a prospettare la compressione del principio del «nemo tenetur se detegere» a cui presidio è posto il comma 4, dell'art. 197-bis, cod. proc. pen.
2.2. Da quanto sopra consegue anche l'infondatezza del motivo che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 2, cod. pen. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha avuto modo di affermare che la citata causa di esclusione della punibilità - prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nel caso in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, Rv. 238383), mentre, sotto altro profilo, detta causa di non punibilità è invocabile quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 37485 del 05/10/2010, Sorrentini, Rv. 248515). Risulta allora chiaro che, intanto l'esimente in parola può operare, in quanto la persona escussa come testimone non avrebbe potuto assumere tale veste processuale, circostanza esclusa nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, tenuto ( conto che i ricorrenti rivestivano pacificamente la veste processuale di testimoni in ragione delle dichiarazioni che erano attinenti alla sola responsabilità altrui, dato non contestato.
3. Il secondo motivo risulta generico e implicante questioni di precluso merito. La Corte di appello, per mezzo di consentito richiamo della decisione del giudice di primo grado, ha dato motivato conto dell'infondatezza della doglianza. उ Occorre ribadire, al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), ciò a maggior ragione quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Sotto tale profilo, già il giudice di primo grado aveva fatto ampio riferimento alla circostanza che il TT avesse ritrattato tutte le dichiarazioni in precedenza rese in ordine al diverbio avvenuto tra VA e IM e circa la sua presenza sul posto, così negando il coinvolgimento del medesimo, mentre De NC avesse negato la frase, pur in precedenza resa, in ordine ad una affermazione del IM e di persone che facevano parte dello stesso gruppo, circa i conflitti personali esistenti;
evenienza determinante al fine di poter adeguatamente valutare la natura dei rapporti tra le parti in contesa il cui acuirsi era alla base proprio degli eventi che avevano determinato la morte del VA. Motivazione conforme nei due gradi di giudizio che i ricorrenti vorrebbero smentire attraverso un diretto ma precluso riferimento agli atti, che comunque nulla evidenziano in ordine alla rilevata falsità in sé delle dichiarazioni testimoniali per come adeguatamente valutate.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Antonio Costantini cap こ Riha DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR 2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni