Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 37485
CASS
Sentenza 5 ottobre 2010

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Massime1

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, cod. pen..

Commentario1

  • 1Il reato di falsa testimonianza: affermare il falso, negare il vero o tacere
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    La falsa testimonianza è regolata dal codice penale all'art. 372 c.p. e recita: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.” Tale fattispecie si configura come delitto contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, in quanto si vuole garantire veridicità e completezza della prova testimoniale. [1] La falsa testimonianza è un reato che si realizza sia mediante dichiarazioni mendaci sia nel caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 37485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37485
Data del deposito : 5 ottobre 2010

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