Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Il reato di falsa testimonianza: affermare il falso, negare il vero o tacereMariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/
La falsa testimonianza è regolata dal codice penale all'art. 372 c.p. e recita: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.” Tale fattispecie si configura come delitto contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, in quanto si vuole garantire veridicità e completezza della prova testimoniale. [1] La falsa testimonianza è un reato che si realizza sia mediante dichiarazioni mendaci sia nel caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 37485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37485 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1441
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16657/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile SO DO, nato a *Mirabella Eclano (NA) il 26.8.1931*;
contro la sentenza del 15 gennaio 2010 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ariano Irpino, nel procedimento a carico di:
LL NG, nata a *Roma il 27.6.1953*;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per la parte civile, l'avvocato Tomeo Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito, per l'imputato, l'avvocato Fusaro Natale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Ariano Irpino ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di LL NG, indagata per il reato di cui all'art. 372 c.p. per avere, nel procedimento penale a carico di CE O\, dichiarato il falso nel corso del suo esame testimoniale reso all'udienza del 6.10.2006, riferendo che AR TI aveva aggredito NI E\ dandogli uno schiaffo ed una spinta. Il giudice ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., in quanto la LL\ quando ha reso la sua testimonianza nel processo a carico di NI E\, suo cognato, non è stata ritualmente avvisata della facoltà di astensione ai sensi dell'art. 199 c.p.p. essendo prossima congiunta dell'imputato. 2. - Contro questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione AR TI, in qualità di parte civile, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo la erronea applicazione dell'art. 384 c.p. in quanto nella specie difetterebbe il presupposto relativo alla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà o all'onore.
Sotto un altro profilo il ricorrente denuncia anche l'erronea applicazione dell'art. 199 c.p.p., ritenendo che vi sia stato l'avvertimento circa la facoltà di astensione, seppur tardivo;
in ogni caso, rileva che si tratterebbe di una nullità relativa, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. - Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 384 c.p., comma 1, senza considerare che nella specie la norma applicabile - e applicata dal G.i.p. - è quella del citato art. 384 c.p., comma 2. Infatti, dalla sentenza emerge la circostanza, non contestata, che la RI non è stata avvertita della facoltà di astensione dalla testimonianza in quanto parente dell'imputato, sicché correttamente il giudice ha applicato il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata avvertita, a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso" (Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, P.M. in proc. Genovese). 4. - Il secondo motivo è infondato.
Il fatto, altrettanto pacifico, che l'avvertimento di cui all'art.199 c.p.p., comma 2 le sia stato rivolto in ritardo, nel corso della testimonianza, non vale a rendere inoperante la causa di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 2. Infatti, la non punibilità consegue non soltanto come conseguenza del mancato avvertimento, ma anche in presenza di una irregolare assunzione del testimone che, come nel caso in esame, non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della previsione di cui all'art. 199 c.p.p.. 4.1. - Infine, del tutto inconferente è la deduzione del ricorrente in ordine alla nullità relativa collegata alla violazione dell'art.199 c.p.p.: si tratta di un argomento estraneo all'ambito applicativo della causa di esenzione dalla responsabilità di cui all'art. 384 c.p., riguardando semmai la validità degli atti processuali posti in essere nell'inosservanza del citato art. 199 c.p.p.. 5. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010