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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31530 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31530 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 14222/2022, ha annullato con rinvio, nei confronti di AR IM, la sentenza della Corte di appello di Milano, con la quale era stata integralmente confermata quella del Tribunale di Monza di condanna del predetto per associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività organizzata per traffico di rifiuti e trasferimento fraudolento di valori, limitatamente ai soli reati di cui ai capi 8), 9) e 10) dell'imputazione, inerenti al trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies legge n. 356/1992, ora art. 512 bis, cod. pen.,), contestato al predetto in concorso con AR FR e SA MA 8trattasi del trasferimento di quote della Luxury Watches s.r.I., dell'acquisto di un'imbarcazione rimasta nella formale titolarità di terzi e di due autovetture di lusso intestate alla White Bull s.r.I., ma nella disponibilità dell'imputato), ritenendo in parte fondato il ricorso dell'imputato. In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che, mentre per il capo 7), avente a oggetto le quote della Royal Motors s.r.I., la sentenza censurata aveva correttamente motivato in ordine al dolo specifico in capo al AR, avendo dato atto che le operazioni di ricerca della prova per i reati tributari e ambientali risalivano al 2013, laddove il trasferimento era stato successivo, traendo da ciò il convincimento della consapevolezza in capo all'AR del fine elusivo delle disposizioni in materia di misure patrimoniali in capo al AR, per i tre, restanti reati di trasferimento fraudolento di valori la motivazione era incongrua quanto alla prova della disponibilità finanziRI da parte del soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione della regola di giudizio di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte del rinvio reiterato il vizio rilevato, non dando esecuzione a quanto disposto dal giudice rimettente, il quale aveva posto la necessità di argomentare sul punto della disponibilità economica in capo al AR in relazione a tutte e tre le ipotesi di reato per le quali era stato disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte territoriale, secondo la difesa, si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente l'esistenza della disponibilità economica in capo all'imputato, attingendo ad elementi (soprattutto intercettazioni) ai quali la difesa non riconosce la rilevanza accordata dai giudici del merito. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione al medesimo punto, contestando il rilievo attribuito al contenuto del dialogo di cui al progressivo 4997, non avendo i giudici del gravame indicato un elemento probatorio che attesti l'effettivo pagamento in favore del AR delle somme che, dunque, devono ritenersi meramente ideali, non essendovi prova che l'imputato le abbia percepite. Allo stesso modo, quanto al credito per 800 mila euro, lo stesso sarebbe stato del tutto aleatorio, dipendendo dalle oscillazioni del mercato che lo stesso AR aveva dimostrato di temere. Inoltre, i giudici del rinvio sarebbero incorsi in un macroscopico 2 errore, ritenendo versata all'imputato una cauzione per 450 mila euro che non era più nella sua disponibilità. Sotto altro profilo, si rileva che gli elementi in fatto valorizzati nella sentenza impugnata sarebbero inconferenti ai fini della prova della disponibilità economica, essi attenendo a momenti successivi rispetto alla data del presunto acquisto del natante di cui al capo 9) e delle auto di lusso di cui al capo 10). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte rimettente è stata chiamata a svolgere il compito motivazionale assegnatole, sull'assunto che il precedente giudice del gravame non avesse dato conto dei motivi per i quali aveva ritenuto la disponibilità economica del AR in ordine all'acquisto dei beni del cui trasferimento fraudolento si discute. Tale premessa è necessRI al fine di calibrare la portata vincolante del principio affermato nella sentenza di annullamento, in un caso di rilevato vizio motivazionale che, nella specie, secondo il tenore della sentenza rescindente, si sarebbe tradotto in un vero e proprio silenzio argomentativo in ordine a un elemento fondamentale, quale l'accertata disponibilità economica in capo al soggetto nel cui interesse è intesa l'operazione fraudolenta, onde consentirgli di sottrarsi a possibili misure di prevenzione patrimoniali. In tal caso, dunque, va ribadito il principio per il quale il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760, in fattispecie in cui, nell'affermare il principio, la Corte ha aggiunto che, invece, nel caso di annullamento con rinvio per violazione o erronea applicazione della legge resta ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato). Ed è in tal senso, peraltro, che va letto l'orientamento secondo il quale la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione: il giudice di rinvio, in sostanza, pur conservando libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830). Tale principio va, tuttavia, letto in relazione a quello in forza del quale il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (in motivazione, sez. 3, n. 20559 del 24/3/2022, Balestri;
ma 3 anche sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). Pertanto, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomertativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (sez. 4, n. 20044 del 17/3/2015, S., Rv. 263864, in cui la Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito). Nel caso all'esame, dunque, a questa Corte è demandato il compito, ai fini del rispetto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., di verificare se i giudici del rinvio hanno colmato il gap motivazionale denunciato e ritenuto dal giudice rimettente. 3. Alla luce di tale premessa, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi alcuna violazione della regola iuris posta nell'art. 627, c. 3, cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello tenuto conto dei rilievi formulati dal giudice dell'annullamento in ordine alla prova delle disponibilità economiche in capo all'imputato, fornendo giustificazione su tale specifico punto attraverso il richiamo al compendio probatorio, più analiticamente riportato nella sentenza di primo grado, alla quale ha operato un legittimo rinvio. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, in sede di rinnovato esame, ha preso le mosse dal punto dirimente, quello cioè inerente alla prova della disponibilità finanziRI del AR, rinviando a un dialogo del 5/8/2013, dal quale ha ritenuto di trarre dimostrazione che egli avesse la disponibilità, a quell'epoca, di risorse per oltre un milione di euro: nel corso di quella conversazione, infatti, si era discusso del pagamento in suo favore della somma di 250/300.000,00 euro a fronte di "posizioni aperte" per 800.000,00 euro e si era fatto riferimento a una cauzione in precedenza versata dal AR per 450.000,00 euro. Proprio muovendo da tale premessa, il giudice del rinvio è passato a esaminare le singole condotte, rilevando, quanto al capo 8), cioè alla intestazione delle quote della Luxury Watches s.r.I., che le stesse erano state apparentemente intestate a due soggetti che non avevano le provviste (cioè a TO RO, convivente dell'imputato e a tale RE AR ET nominata amministratore della società): le intercettazioni avevano consentito di accertare che tutta l'operazione era stata ideata dal AR, la RE non avendo neppure le competenze per svolgere il ruolo di amministratore dell'ente e a TO non avendo disponibilità economica propria, a nulla rilevando che l'intestazione celasse una regalia in favore della donna, essa non incidendo sulla reale titolarità delle quote e sulla provenienza delle relative provviste impiegate per l'acquisto. 4 Quanto, poi, al natante, il bene era condotto in leasing da tale MO CL, ma il AR si comportava come il reale titolare di esso, in sede di perquisizione dell'ufficio dell'imputato essendo stati rinvenuti documenti manoscritti confermanti l'assunto (rotte nautiche, costi del carburante, ricerca di un ricovero per l'inverno, un preventivo per lavori di manutenzione per un importo pari a euro 42.000,00, pagamento assicurativo per giugno 2013), non essendo stata rinvenuta alcuna traccia di un contratto di comodato stipulato con il MO, ciò che la Corte territoriale ha ritenuto del tutto singolare, considerato il valore dell'imbarcazione. Infine, quanto alla AR e alla HE YE, la Corte ha ritenuto che il contratto di noleggio non fosse dirimente, dal momento che non era emerso nessun altro contratto di noleggio con soggetti diversi dall'imputato, la società intestatRI risultando pressoché inattiva nel settore di riferimento. La difesa si è limitata a contestare la valutazione di quei dati fattuali, genericamente opponendo l'apoditticità delle conclusioni, viceversa giustificate attraverso un ragionamento che non denuncia alcuna incongruità, contraddizione e neppure manifeste illogicità. Sul punto, pare dirimente un rinvio ai principi consolidati sul tema della natura del sindacato di legittimità, essendo estranei ad esso la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Nella specie, le doglianze riguardano valutazioni in fatto e non sono neppure scandite da necessRI analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, ep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente BR LL Fra ncescf RI PI
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31530 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 14222/2022, ha annullato con rinvio, nei confronti di AR IM, la sentenza della Corte di appello di Milano, con la quale era stata integralmente confermata quella del Tribunale di Monza di condanna del predetto per associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività organizzata per traffico di rifiuti e trasferimento fraudolento di valori, limitatamente ai soli reati di cui ai capi 8), 9) e 10) dell'imputazione, inerenti al trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies legge n. 356/1992, ora art. 512 bis, cod. pen.,), contestato al predetto in concorso con AR FR e SA MA 8trattasi del trasferimento di quote della Luxury Watches s.r.I., dell'acquisto di un'imbarcazione rimasta nella formale titolarità di terzi e di due autovetture di lusso intestate alla White Bull s.r.I., ma nella disponibilità dell'imputato), ritenendo in parte fondato il ricorso dell'imputato. In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che, mentre per il capo 7), avente a oggetto le quote della Royal Motors s.r.I., la sentenza censurata aveva correttamente motivato in ordine al dolo specifico in capo al AR, avendo dato atto che le operazioni di ricerca della prova per i reati tributari e ambientali risalivano al 2013, laddove il trasferimento era stato successivo, traendo da ciò il convincimento della consapevolezza in capo all'AR del fine elusivo delle disposizioni in materia di misure patrimoniali in capo al AR, per i tre, restanti reati di trasferimento fraudolento di valori la motivazione era incongrua quanto alla prova della disponibilità finanziRI da parte del soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione della regola di giudizio di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte del rinvio reiterato il vizio rilevato, non dando esecuzione a quanto disposto dal giudice rimettente, il quale aveva posto la necessità di argomentare sul punto della disponibilità economica in capo al AR in relazione a tutte e tre le ipotesi di reato per le quali era stato disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte territoriale, secondo la difesa, si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente l'esistenza della disponibilità economica in capo all'imputato, attingendo ad elementi (soprattutto intercettazioni) ai quali la difesa non riconosce la rilevanza accordata dai giudici del merito. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione al medesimo punto, contestando il rilievo attribuito al contenuto del dialogo di cui al progressivo 4997, non avendo i giudici del gravame indicato un elemento probatorio che attesti l'effettivo pagamento in favore del AR delle somme che, dunque, devono ritenersi meramente ideali, non essendovi prova che l'imputato le abbia percepite. Allo stesso modo, quanto al credito per 800 mila euro, lo stesso sarebbe stato del tutto aleatorio, dipendendo dalle oscillazioni del mercato che lo stesso AR aveva dimostrato di temere. Inoltre, i giudici del rinvio sarebbero incorsi in un macroscopico 2 errore, ritenendo versata all'imputato una cauzione per 450 mila euro che non era più nella sua disponibilità. Sotto altro profilo, si rileva che gli elementi in fatto valorizzati nella sentenza impugnata sarebbero inconferenti ai fini della prova della disponibilità economica, essi attenendo a momenti successivi rispetto alla data del presunto acquisto del natante di cui al capo 9) e delle auto di lusso di cui al capo 10). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte rimettente è stata chiamata a svolgere il compito motivazionale assegnatole, sull'assunto che il precedente giudice del gravame non avesse dato conto dei motivi per i quali aveva ritenuto la disponibilità economica del AR in ordine all'acquisto dei beni del cui trasferimento fraudolento si discute. Tale premessa è necessRI al fine di calibrare la portata vincolante del principio affermato nella sentenza di annullamento, in un caso di rilevato vizio motivazionale che, nella specie, secondo il tenore della sentenza rescindente, si sarebbe tradotto in un vero e proprio silenzio argomentativo in ordine a un elemento fondamentale, quale l'accertata disponibilità economica in capo al soggetto nel cui interesse è intesa l'operazione fraudolenta, onde consentirgli di sottrarsi a possibili misure di prevenzione patrimoniali. In tal caso, dunque, va ribadito il principio per il quale il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760, in fattispecie in cui, nell'affermare il principio, la Corte ha aggiunto che, invece, nel caso di annullamento con rinvio per violazione o erronea applicazione della legge resta ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato). Ed è in tal senso, peraltro, che va letto l'orientamento secondo il quale la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione: il giudice di rinvio, in sostanza, pur conservando libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830). Tale principio va, tuttavia, letto in relazione a quello in forza del quale il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (in motivazione, sez. 3, n. 20559 del 24/3/2022, Balestri;
ma 3 anche sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). Pertanto, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomertativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (sez. 4, n. 20044 del 17/3/2015, S., Rv. 263864, in cui la Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito). Nel caso all'esame, dunque, a questa Corte è demandato il compito, ai fini del rispetto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., di verificare se i giudici del rinvio hanno colmato il gap motivazionale denunciato e ritenuto dal giudice rimettente. 3. Alla luce di tale premessa, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi alcuna violazione della regola iuris posta nell'art. 627, c. 3, cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello tenuto conto dei rilievi formulati dal giudice dell'annullamento in ordine alla prova delle disponibilità economiche in capo all'imputato, fornendo giustificazione su tale specifico punto attraverso il richiamo al compendio probatorio, più analiticamente riportato nella sentenza di primo grado, alla quale ha operato un legittimo rinvio. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, in sede di rinnovato esame, ha preso le mosse dal punto dirimente, quello cioè inerente alla prova della disponibilità finanziRI del AR, rinviando a un dialogo del 5/8/2013, dal quale ha ritenuto di trarre dimostrazione che egli avesse la disponibilità, a quell'epoca, di risorse per oltre un milione di euro: nel corso di quella conversazione, infatti, si era discusso del pagamento in suo favore della somma di 250/300.000,00 euro a fronte di "posizioni aperte" per 800.000,00 euro e si era fatto riferimento a una cauzione in precedenza versata dal AR per 450.000,00 euro. Proprio muovendo da tale premessa, il giudice del rinvio è passato a esaminare le singole condotte, rilevando, quanto al capo 8), cioè alla intestazione delle quote della Luxury Watches s.r.I., che le stesse erano state apparentemente intestate a due soggetti che non avevano le provviste (cioè a TO RO, convivente dell'imputato e a tale RE AR ET nominata amministratore della società): le intercettazioni avevano consentito di accertare che tutta l'operazione era stata ideata dal AR, la RE non avendo neppure le competenze per svolgere il ruolo di amministratore dell'ente e a TO non avendo disponibilità economica propria, a nulla rilevando che l'intestazione celasse una regalia in favore della donna, essa non incidendo sulla reale titolarità delle quote e sulla provenienza delle relative provviste impiegate per l'acquisto. 4 Quanto, poi, al natante, il bene era condotto in leasing da tale MO CL, ma il AR si comportava come il reale titolare di esso, in sede di perquisizione dell'ufficio dell'imputato essendo stati rinvenuti documenti manoscritti confermanti l'assunto (rotte nautiche, costi del carburante, ricerca di un ricovero per l'inverno, un preventivo per lavori di manutenzione per un importo pari a euro 42.000,00, pagamento assicurativo per giugno 2013), non essendo stata rinvenuta alcuna traccia di un contratto di comodato stipulato con il MO, ciò che la Corte territoriale ha ritenuto del tutto singolare, considerato il valore dell'imbarcazione. Infine, quanto alla AR e alla HE YE, la Corte ha ritenuto che il contratto di noleggio non fosse dirimente, dal momento che non era emerso nessun altro contratto di noleggio con soggetti diversi dall'imputato, la società intestatRI risultando pressoché inattiva nel settore di riferimento. La difesa si è limitata a contestare la valutazione di quei dati fattuali, genericamente opponendo l'apoditticità delle conclusioni, viceversa giustificate attraverso un ragionamento che non denuncia alcuna incongruità, contraddizione e neppure manifeste illogicità. Sul punto, pare dirimente un rinvio ai principi consolidati sul tema della natura del sindacato di legittimità, essendo estranei ad esso la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Nella specie, le doglianze riguardano valutazioni in fatto e non sono neppure scandite da necessRI analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, ep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente BR LL Fra ncescf RI PI