Sentenza 5 febbraio 2003
Massime • 1
Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione "de plano", ossia quello reso senza la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409 cod.proc.pen., comma 2, nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l'infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell'opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento all'obbligo dell'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2003, n. 10682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10682 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere
3. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NT (P.O. nel proc. a carico di RO SS, per il reato di cui agli artt. 388 e 650 cod. pen.);
avverso decreto di archiviazione 10 marzo 2001 del GIP (Giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Vasto;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta 28 maggio 2002 del Sost. Proc. Gen. Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione;
Vista la memoria difensiva per SS RO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con decreto 10 marzo 2001 il GIP del Tribunale di Vasto disponeva l'archiviazione del procedimento penale
contro
SS RO, per il reato di cui agli artt. 388 e 650 cod. pen. (essendo inammissibile l'atto di opposizione "in quanto non rispetta il dettato dell'art. 410 cod. proc. pen."; essendo "infondata la notizia di reato").
Proponeva ricorso per cassazione il CO, deducendo "violazione dell'art. 606/c cod. proc. pen., per mancata adozione del rito camerale a seguito di opposizione all'archiviazione": la motivazione della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, sarebbe "solo apparente" (non essendo stati presi in considerazione "gli ulteriori temi investigativi e le relative fonti di prova indicati dalla persona offesa"); ne' si sarebbe chiarita "la ragione dell'idoneità dell'opposizione stessa", non dandosi ragione del potere interdittivo da parte del giudice"; ne', ancora, si sarebbe "motivata la presunta infondatezza della notizia di reato".
Con requisitoria scritta 28 maggio 2002, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con i provvedimenti conseguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta 28 maggio 2002 del Procuratore Generale presso questa Suprema Corte si legge testualmente: "secondo l'espressa previsione dell'art. 410/2 cod. proc. pen., in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., l'archiviazione "de plano" (senza procedere, cioè alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art. 409 cod. proc. pen.) è subordinata alla doppia e concorrente verifica dell'inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato".
"Il giudice, tenuto a delibare l'ammissibilità della opposizione, con riferimento sia all'obbligo dell'indicazione da parte dell'opponente dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, sia alla sussistenza dei complementari profili della pertinenza e rilevanza delle richieste indagini, deve esplicitare - con adeguata motivazione - le ragioni dell'inammissibilità (SS.UU. n. 2 del 15 marzo 1996, Testa ed altri;
Cass. VI, n. 1725 del 21 luglio 1997, Lato e altri)". "Nella specie il giudice ha correttamente motivato sia in ordine all'inammissibilità della proposta opposizione (dichiarata per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova), sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato, affermata con un implicito richiamo alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero.
Le argomentazioni svolte dal Procuratore generale, complete e pertinenti, sono da ritenere del tutto condivisibili, sotto un duplice profilo: a) perché pienamente adesive a quelle già sviluppate a suo tempo dal PM a conforto della richiesta di archiviazione (v. istanza del 25 ottobre 2000); b) perché ulteriormente e significativamente confermate dalle ineccepibili considerazioni di cui alla "memoria ex art. 611 cod. proc. pen." (depositata il 20 gennaio 2003) del difensore del RO. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, oltreché al pagamento delle spese processuali, anche al versamento di euro cinquecento (avuto riguardo a tutti gli elementi del caso) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MARZO 2003.