Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. in base alla sola pertinenza dell'investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell'opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2001, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 10/10/2001
Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
Dott. BATTISTI MARIANO est. Consigliere N. 3864
Dott. COSTANZO ENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere N. 012444/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC ND N. IL 22/12/1940
avverso ORDINANZA del 12/12/2000 GIP TRIBUNALE di AOSTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - AR IC ricorre per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal g.i.p. del tribunale di Aosta in data 12 dicembre 2000, nel procedimento nei confronti, di VI IG, IO ER e NT RR.
2. Il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine alla inammissibilità della opposizione e violazione di legge per avere il g.i.p. valutato nel merito gli elementi di prova offerti dall'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
a - Le ss. uu. di questa suprema corte, con sentenza del 14 febbraio 1996, Testa, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, oltre ad avere affermato che il giudice è tenuto a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, hanno puntualizzato che "l'inammissibilità della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, comma 1, c.p.p., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni, nè possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice, sicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa".
b - Ebbene, il g.i.p., pur richiamando il principio che "le eventuali ragioni di infondatezza di temi indicati nell'opposizione non possono costituire motivo legittimo d'inammissibilità dell'opposizione", nell'applicarlo alla fattispecie ha espresso non consentiti apprezzamenti di merito, pronunciandosi sulla fondatezza dei temi, di indagine suppletiva indicati nell'atto di opposizione. Nel provvedimento impugnato si ritiene correttamente che il giudice, investito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, nel valutarne la ammissibilità, deve accertare la pertinenza dell'investigazione suppletiva, essendo di chiara evidenza che, se l'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova nulla hanno a che fare, oggettivamente, con la vicenda sub giudice, il giudizio sull'opposizione non può che essere un giudizio di inammissibilità.
Diversa, peraltro, è il discorso sul giudizio di rilevanza dell'opposizione, giudizio al quale, secondo il provvedimento impugnato, il giudice è legittimato come lo è per il giudizio di pertinenza.
Se rilevanza significa, come si legge in Cass., 16 novembre 1998, Schiavo, che "è inammissibile l'opposizione che proponga temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione", l'irrilevanza si risolve, a ben vedere, in non pertinenza che legittima il giudice alla declaratoria di inammissibilità.
Il giudizio vero e propria sulla rilevanza attiene, invece, come è stato osservato in dottrina, alla fondatezza dell'opposizione ed è, dunque, giudizio che non può non seguire al contraddittorio tra le parti successivo alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione.
E che il giudizio sulla rilevanza non sia altro che giudizio sulla fondatezza della investigazione suppletiva e dei relativi temi di indagine emerge proprio dal provvedimento impugnato. Secondo il g.i.p., invero, "l'onere - di investigazione suppletiva e di indicazione dei relativi elementi di prova - non può, nella specie, ritenersi adempiuto in quanto l'opposizione non indica alcuna indagine che possa aggiungere elementi decisivi a quanto già acquisito e si esaurisce in una diversa valutazione medica di conclusioni peritali cui si è pervenuti con le garanzie proprie dell'incidente probatorio".
Dire che l'opposizione non indica alcuna indagine che possa aggiungere elementi decisivi e dire che la stessa si esaurisce in una diversa valutazione medica di conclusioni peritali, significa, innegabilmente, darne un giudizio di merito, significa esprimersi sulla fondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione e concludere per la infondatezza degli stessi, giudizio, conclusione, dai quali, come si è visto, il g.i.p. deve rigorosamente astenersi nel momento in cui valuta se l'opposizione sia o non sia ammissibile.
2 - Ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio;
va disposta, poi, la trasmissione degli atti al tribunale di Aosta per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la corte di cassazione annulla
senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti. al tribunale di Aosta per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2002