Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
E illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari - investito dell'opposizione della persona offesa - ne dichiari l'inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta un'anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli "de plano" in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell'opposizione - solamente la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 34152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34152 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1162
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 446/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RC, nato il [...];
avverso il decreto pronunciato in data 06.06.2005 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con il Decreto in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, decidendo in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione della notizia di reato iscritta, a seguito di denunzia querela di RC NE, nei confronti di RO LA, PA Di GI, GA OL e VI TE RE per i reati di cui agli artt. 608 e 582 c.p., ai danni del NE M., previa declaratoria d'inammissibilità della opposizione della persona offesa. Ricorre il NE M. per mezzo di difensore all'uopo nominato, denunziando la violazione di legge.
Illegittimamente il Giudice delle indagini preliminari avrebbe ad avviso del ricorrente ritenuto "superflue o comunque inutili" le investigazioni suppletive richieste, tendenti invece a dimostrare che non v'era alcun adempimento di un dovere capace di scriminare le azioni degli indagati, che avevano commesso fatti di violenza privata, lesioni, violazione di domicilio, aggredendo fisicamente il NE M. con modalità non necessitate dall'intervento loro demandato.
Con memoria depositata il 21/07/2006 il difensore degli indagati chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine rigettato evidenziando come esso era in realtà diretto a censurare il merito del provvedimento impugnato e non già la violazione del contraddittorio e come le indagini suppletive richieste fossero impertinenti e superflue come diffusamente aveva argomentato il Giudice delle indagini preliminari "dopo un dettagliato ed attento esame dell'infondatezza della notizia di reato".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che secondo il costante orientamento di questa Corte, in aderenza alla lettera e alla rado dell'art. 410 c.p.p., a fronte di una opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari deve di norma provvedere a fissare l'udienza in Camera di consiglio per la decisione, nel contraddittorio tra indagato e parte lesa, sulla richiesta del Pubblico Ministero. Tale formalità può essere evitata, con provvedimento di archiviazione emesso de plano dal predetto Giudice, esclusivamente se ricorrono congiuntamente le due condizioni della inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato (v., tra le altre, S.U., sent. n. 2 del 14 febbraio 1996, Testa).
La delibazione di ammissibilità è dunque evidentemente pregiudiziale a quella del merito, e a tale fine il Giudice può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - solamente la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché, ovviamente, il loro carattere "suppletivo" rispetto alle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari e non anche la loro "rilevanza" intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato di tali indagini (v. Sez. 5^, c.c. 14 dicembre 1998, Massone). La sanzione di inammissibilità è infatti collegata dall'art. 410 c.p.p., comma 1, esclusivamente al dato formale della omessa indicazione da parte dell'opponente deH"'oggetto della investigazione suppletiva" e dei "relativi elementi di prova"; è dunque del tutto fuor di luogo, in sede di delibazione sulla sua ammissibilità, una indagine contenutistica circa l'utilità o l'importanza che tali investigazioni potrebbero avere al fine della valutazione della fondatezza della notizia di reato: e ciò non perché questa sia una indagine sottratta al Giudice per le indagini preliminari nella procedura di archiviazione, ma perché la sede in cui essa deve essere affrontata è quella della udienza camerale, che, nel sistema del codice, costituisce il paradigma procedurale "normale" della decisione sulla richiesta di archiviazione una volta che sia intervenuta l'opposizione della persona offesa (cfr. altresì sulla inammissibilità di una questione tendente ad introdurre una "anticipata" valutazione della inutilità del contraddittorio C. Cost., ord. n. 78 del 2000). Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari non s'è completamente disinteressato dell'atto di opposizione, ma ne ha tuttavia affermato l'inammissibilità sulla base del rilevo: a) che talune delle prove erano "assolutamente superflue (come l'acquisizione degli atti amministrativi del procedimento prefettizio conclusosi con il Decreto 05/08/04 che ha imposto l'assistenza della forza pubblica nella occupazione d'urgenza del terreno del NE M.); b) che altre erano "già acquisite al procedimento (come le foto scattate da NE MA ... allegate all'esposto)". Orbene, se la considerazione sub b) sfugge ad ogni censura (nè il ricorrente ne contesta in ricorso i presupposti di fatto), non altrettanto può dirsi per quella sub a), atteso che a giustificazione della definita "superfluità" dei mezzi e del tema di prova che s'intendevano introdurre, relativamente al superamento dei limiti "della necessità e proporzione" nell'uso di mezzi di coercizione fisica ad opera degli indagati nei confronti del ricorrente, il Giudice delle indagini preliminari ha fatto riferimento agli elementi in atti (verbale d'arresto redatto dagli stessi indagati, deposizioni rese dal personale della soc. Autostrade) per argomentare una sorta di sostanziale "inutilità" dell'indagine suppletiva richiesta a fronte dei risultati probatori già acquisiti;
così anticipando proprio quel giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato inibitogli de plano in costanza d'opposizione. Il Decreto impugnato deve perciò essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006