Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2011, n. 2156
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di frode fiscale (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvale di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale. (In motivazione la Corte ha precisato che nella nozione di "altri documenti" rientrano tutti quelli aventi, a fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, quali, a titolo esemplificativo, le ricevute fiscali ed i documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche e per interessi sui mutui o le schede carburanti).

Commentario1

  • 1La disciplina dei reati tributari aggiornata alla Legge n.157 del 2019
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2011, n. 2156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2156
Data del deposito : 18 ottobre 2011

Testo completo