Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, e non già la diversa fattispecie di cui all'art. 3, l'utilizzo, ai fini dell'indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sotto il profilo materiale, perché apparentemente emesse da ditta in realtà inesistente.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 962/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Reati tributari- CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/05/2021, dep. 03/05/2021), n.962 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 Esito: Condanna (anno uno di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi; alla pubblica udienza del 3.5.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) e residente in (...); difeso d'ufficio dall'Avv. (...) Libero assente IMPUTATO (v. foglio allegato) (Si omettono le conclusioni delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 9673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9673 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 295
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 34467/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EN GO, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Ancona, emessa l'01/04/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FIORETTI MARCO, difensore del ricorrente EN GO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa l'01/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 02/07/08, appellata da EN GO, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione;
pena sospesa e non menzione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, trattandosi - in riferimento a quelle in esame - di fatture false non solo sotto il profilo ideologico (perché relative ad operazioni inesistenti), ma anche sotto il profilo materiale, perché non riconducibile all'intestatario apparente.
Tutt'al più la fattispecie contestata a EN GO era riconducibile al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, in ordine al quale non era stata accertata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per l'applicazione di detta norma. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.
Mediante le citate fatture il ricorrente aveva indicato i seguenti elementi passivi fittizi:
1. Euro 23.331,67 nella dichiarazione dei redditi del 2005, relativa all'anno 2004;
2. Euro 133.691,65 nella dichiarazione dei redditi del 2006, inerente all'anno 2005. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché errate in diritto.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di fatture false nel contenuto materiale perché attribuite a ditta inesistente - ricorreva la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
3. Invero - dall'esame combinato delle norme di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), e art. 2, comma 1, - risulta evidente che concretizza l'elemento obiettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, l'utilizzo, ai fini della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti, senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate.
In altri termini è sufficiente - per la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato de quo - l'utilizzo di fatture inerenti ad operazioni inesistenti, senza che rilevi/o discrimini il fatto che dette fatture siano false/o meno nella loro materialità fattuale. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da EN GO, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2011