Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub - agente - la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell'agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente - vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 cod. civ.), la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile "in peius" in danno dell'agente (e, quindi, del sub - agente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente è tenuto a corrispondere all'agente (o del subagente) la suddetta indennità - che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente - in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell'agente (o del subagente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO SPANÒ - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN EL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA SCOTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 76/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 07/05/99 R.G.N. 632/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. AL NE, titolare d'una agenzia d'assicurazioni RAS, prospettando violazioni di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna, meglio descritta in epigrafe che, in parziale riforma di quella di primo grado, lo ha condannato a pagare al suo ex sub-agente sig. AN DI, che resiste con controricorso, le somme di oltre L. 14 milioni, a titolo di indennità di scioglimento del contratto ex art. 1751, cod. civ., e di L. 400 mila a titolo di provvigioni "FIDRAS" oltre accessori, avendo escluso il c.d. premio PE (polizze vita).
La sentenza impugnata ha affermato, per quanto ancora interessa la presente lite, che al sub-agente spettava, oltre le provvigioni FIDRAS, l'indennità di scioglimento del contratto, disciplinata dall'art. 1751, cod. civ., nel testo vigente nel 1992, in considerazione dell'identica posizione del sub-agente e dell'agente, tenuto conto che non era applicabile la disciplina introdotta, dopo lo scioglimento del rapporto avvenuto nel 1992, dal 1^ gennaio 1993, con il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, cod. civ., sostenendo che, nel sistema disciplinato prima della riforma di detta disposizione codicistica, introdotta dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, reso in attuazione di una direttiva CEE, era possibile la derogabilità in peius della norma, posto che solo con la l. n. 303/91 era stata innovativamente prevista la sua inderogabilità a svantaggio dell'agente.
Inoltre, richiamato, in particolare, l'art. 6 della lettera d'autorizzazione al compimento dell'attività promozionale, secondo il quale al sub-agente era "riconosciuto a totale ed esclusivo pagamento d'ogni suo avere le provvigioni indicate nella tabella allegata" obietta che le parti avevano voluto legittimamente derogare al disposto dell'art. 1751, cod. civ., esaurendosi legittimamente l'obbligazione datoriale dell'indennità di scioglimento del contratto, con la previsione del pagamento della provvigione. Poiché questo profilo di difetto interpretativo dell'accordo non è suffragato da alcun supporto argomentativo, se ne tralascia l'approfondimento.
D'altra parte le ulteriori tesi in cui si articola questo motivo non meritano di essere condivise.
Premesso che costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte l'estensione ai sub-agenti della disciplina degli artt. 1750 e 1751, cod. civ., (v., ad es., Cass., 7 giugno 1999, n. 5577), posto che l'unica differenza fra le posizioni soggettive dell'agente e del sub- agente consiste nel fatto che proponente, nel rapporto con il sub- agente, è un agente, l'enunciato che invoca la derogabilità in peius dell'indennità di scioglimento del contratto nel testo previgente, ovvero prima del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, non può essere accolto, non tanto (o soltanto) perché in contrasto con quanto ripetutamente argomentato, nel rispetto del suo compito istituzionale (art. 65, O.G.), da questa Corte (v., ad es., Cass. 11 novembre 1988, n. 6114; 26 aprile 1991, n. 4586; 15 giugno 1994, R. 5795) circa l'inderogabilità di quest'istituto, ma perché ipotizza la tesi della derogabilità anteriore, sfavorevole al DI, prendendo a pretesto la regola della disposizione successiva che, rispondendo, anche, all'esigenza (d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) di uniformare le divaricanti normative degli Stati aderenti alla Comunità, ha affermata l'inderogabilità delle nuove disposizioni "a svantaggio dell'agente" sicché con altrettanto - e maggior - fondamento può sostenersi l'opposto principio: vale a dire l'autorevole (ri)conferma dell'inderogabilità della norma originaria in danno dell'agente.
Vero è, invece, che quest'indennità, riformata nel 1971 (legge 15 ottobre, n. 911) sull'onda delle querelles scaturite dalla sentenza n. 75 del 1970 della Corte costituzionale, era diretta, come già allora aveva messo in luce la dottrina più avvertita, a ricompensare l'agente (o il sub-agente) per quanto il proponente lucrava per l'opera di penetrazione compiuta dall'agente, rappresentando il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente, spettando (allora) all'agente in ogni caso, e quindi anche quando il recesso fosse addebitabile a colpa dell'agente stesso: Cass. 27 gennaio 1988, n. 716. (V., ora, il testo vigente dell'art. 1751, cod. civ., per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in ulteriore attuazione della direttiva CEE 86/65 3 del Consiglio del 18 dicembre 1986).
Questo complessivo motivo di ricorso non può, pertanto, essere accolto.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, cod. civ., parte ricorrente nega che la contrattazione collettiva propria degli agenti di assicurazione, in forza delle cui previsioni sarebbero stati adottati i criteri di quantificazione dell'indennità, possa essere estesa ai sub-agenti e, di conseguenza, afferma che l'indennità di cessazione del rapporto andava stabilità con criteri di equità.
Anche questa censura è destituita di fondamento, seppure sia condivisibile e corretto il principio secondo cui al sub-agente non può essere estesa la contrattazione collettiva di diritto comune propria degli agenti (v., ex multis, Cass., n. 5577/'99, cit., secondo cui i sub-agenti non possono avvalersi di quanto previsto dal contratto collettivo concernente gli agenti).
Invero, a fronte della decisione pretorile che, in base all'esposizione di questo motivo di ricorso, avrebbe provveduto "alla quantificazione dell'indennità secondo i criteri stabiliti dall'accordo collettivo degli agenti di commercio" come visto non estensibile ai sub-agenti, dovendosi per contro, in tesi, far riferimento al criterio d'equità richiamato dallo stesso art. 1751, il Tribunale ha osservato: "L'appellante, in via subordinata, chiede che l'indennità di scioglimento del contratto venga liquidata con criterio equitativa, ma non spiega in alcun modo perché la liquidazione dovrebbe essere effettuata con tale criterio residuale e non in base all'apposito conteggio posto a base della determinazione operata dal Pretore".
La valutazione del Tribunale, ancorata più al "conteggio" allegato al ricorso (di cui si ignorano coordinate e quantificazione) che non all'equità, non può essere scalfita dalla laconica contestazione surriferita, per l'estrema genericità della doglianza che non consente di apprezzare nel giudizio di legittimità l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza d'appello, soprattutto se si tiene conto, in base alla natura procedimentale del vizio denunciato con questo motivo (che consente il diretto esame dell'atto da cui scaturirebbe la violazione), che in sede d'impugnazione (v. ricorso in appello, pg. 7, terzo cpv.) il NE, ribadito che nulla doveva a titolo d'indennità, si limitava ad aggiungere: "solo in denegata ipotesi l'indennità sarebbe dovuta essere liquidata con criterio equitativo". Troppo poco, in verità, a fronte dell'onere, anche in appello, di esporre "motivi specifici" a fronte della decisione contestata (art. 342, 1^ comma, cod. proc. civ).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese processuali che liquida i euro 8.37, oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002