Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
La nullità dell'udienza di convalida dell'arresto non produce alcun effetto sull'udienza preliminare, le cui causa di nullità sono tassativamente indicate dalla legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2012, n. 41091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41091 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/07/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 700
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 37152/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA DI N. IL 11/03/1986;
2) SA AM EN AC N. IL 02/07/1960;
avverso la sentenza n. 545/2011 CORTE APPELLO di BRESC1A, del 20/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Garatti Luciano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/5/2011 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 27/10/2010, riduceva la pena inflitta a IS ED BE CE ad anni sei di reclusione e la pena inflitta a IS DD alla pena di anni quattro mesi due e giorni venti di reclusione, confermando per il resto la sentenza appellata.
I due ricorrenti sono imputati, in concorso tra loro, del delitto di tentato omicidio premeditato ai danni di GR CH, delitto eseguito esplodendo due colpi di pistola semiautomatica 7,62 ad altezza d'uomo e all'indirizzo della vittima, con i colpi che non andavano a segno per l'imprecisione della mira e per la scarsa visibilità e con la successiva desistenza dei due in conseguenza dell'inceppamento dell'arma e dell'intervento di altre persone;
nonché dei delitti, in concorso, di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma, da ritenersi clandestina, avendo la matricola abrasa.
Tra la vittima e la famiglia dei due imputati (zio e IP) vi erano da tempo forti contrasti, verosimilmente legati alle attività illecite degli stessi: negli scontri entrambi gli imputati erano stati coinvolti. Pochi giorni prima dell'aggressione IS ED BE CE era stato brutalmente picchiato e sfregiato da due assalitori, uno dei quali, secondo le sue indicazioni, era l'GR; il 27 agosto 2009 il IS si era recato presso i Carabinieri di Darfo - Boario Terme, protestando per il mancato arresto dell'GR e preannunciando che un giorno sarebbe andato a cercare i suoi aggressori con una pistola e li avrebbe ammazzati. In effetti, per quanto ammesso dall'imputato, nei giorni successivi egli aveva acquistato da uno slavo la pistola clandestina;
quella sera era giunto sull'autovettura condotta da tale ND Elwin, insieme con il IP DD, presenti nell'autovettura anche IN MO e RA FL AU;
i due imputati erano scesi indossando guanti di lattice (sulla discesa dall'autovettura di IS DD, negata dai due imputati e dai testi IN e RA, vi è contrasto con quanto affermato dalla vittima, da un suo amico e dal conducente dell'autovettura), si erano appostati dietro le autovetture in sosta e IS ED BE CE aveva esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo; il secondo colpo di pistola era stato esploso da uno dei due imputati dopo avere seguito la fuga della vittima, desistendo dall'inseguimento solo in un secondo momento.
L'GR aveva subito indicato i suoi aggressori, che erano stati rintracciati presso l'abitazione del IP;
essi stessi avevano portato i Carabinieri in un luogo poco distante, indicando dove era nascosta la pistola, che aveva ancora il colpo in canna e il caricatore inserito con quattro proiettili, nonché i guanti in lattice. Gli accertamenti tecnici avevano dimostrato che i colpi erano stati sparati da quella pistola, mentre la prova Stub aveva dimostrato che lo zio IS ED BE CE aveva sparato (ma le particelle esclusive dello sparo erano state rinvenute anche su una maglietta del IP IS DD); all'interno dei guanti di lattice era stato rinvenuto il DNA di IS ED BE CE.
La Corte territoriale indicava gli elementi da cui desumere la sussistenza del tentato omicidio, ritenendo, al contrario, inverosimile e smentita dai dati fattuali la versione di una semplice intimidazione;
ribadiva la sussistenza della premeditazione, da ritenersi compatibile con l'attenuante della provocazione, legata all'aggressione del 21 agosto 2009; riteneva fondata la prospettazione accusatoria della piena partecipazione all'azione da parte del IP DD, che già aveva condotto l'amico ND alla ricerca della vittima in altro locale e che era sceso dall'autovettura insieme con lo zio, si era appostato con lui dietro le autovetture e aveva inseguito la vittima durante la fuga, collaborando, poi, per l'occultamento dell'arma e per l'ospitalità nella sua abitazione del parente.
La Corte, infine, respingeva i motivi di appello concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche a IS ED.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IS ED BE CE, deducendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la violazione degli artt. 391, 178 e 179 c.p.p.. All'udienza di convalida dell'arresto del 1/9/2009 non era presente il difensore d'ufficio dell'imputato e il G.I.P. aveva provveduto a nominare un sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4: dagli atti emergeva che il difensore d'ufficio non era mai stato avvertito nè ricercato. Si era così prodotta una nullità assoluta che non era stata sanata dall'accettazione da parte dell'arrestato del nuovo difensore nominato dal Giudice.
Ne consegue, secondo il ricorso, la nullità non solo dell'udienza di convalida e della misura cautelare, ma anche della sentenza di merito. Il ricorso conclude per l'annullamento delle sentenze di merito e per la revoca della misura cautelare in atto. In un secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Sul punto della qualificazione della condotta come tentato omicidio, anziché come minaccia aggravata, la Corte, in mancanza di una perizia balistica, era incorsa in un travisamento della prova, recependo acriticamente la tesi postulata dai Carabinieri di Artogne: in realtà nessun testimone era stato in grado di indicare con esattezza la posizione di tiro assunta dall'imputato e la sua distanza dalla vittima, mentre, come la stessa polizia giudiziaria attestava, il luogo di ritrovamento dei bossoli poteva non corrispondere al luogo dove i colpi erano stati sparati. L'imputato, tra l'altro, aveva riferito che la sua distanza dalle due potenziali vittime era di 10 - 15 metri, ma la Corte non aveva esaminato la fondatezza di tale versione, ne' di quella che, invertendo l'ordine dei due colpi, dimostrerebbe che nessuno dei due era in grado di colpire organi vitali.
Per di più le versioni della vittima e dell'amico OU AM erano contraddittorie tra loro.
La Corte aveva risposto con motivazioni illogiche o meramente apparenti alle argomentazioni esposte nell'atto di appello circa la scelta del luogo dell'agguato, inadatto per un tentato omicidio, la scarsa visibilità, la presenza di ostacoli fisici che si frapponevano tra bersaglio e soggetto che sparava: si trattava di circostanze che deponevano per un'azione intimidatoria e non per un tentativo di omicidio. La motivazione si limitava a richiamare la insondabilità delle scelte personali, ma, in modo illogico, prima descriveva l'imputato come lucido nel preparare l'agguato, poi lo raffigurava come scarsamente lucido per l'estrema esasperazione. Le condizioni di tempo e di luogo, comunque, rendevano non idonea l'azione rispetto ad un tentato omicidio e, invece, pienamente idonea rispetto ad una intimidazione. Irrilevante era la frase rivolta alcuni giorni prima dall'imputato ai Carabinieri di Dalfo, poiché l'univocità e l'idoneità degli atti devono essere desunti obbietti va mente dalla condotta posta in essere e dalle relative modalità. Il ricorso conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e per la revoca della misura cautelare in atto.
3. Ricorre per cassazione il difensore di IS DD, deducendo, in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato e alla mancata derubricazione della qualificazione giuridica del fatto da tentato omicidio a minaccia aggravata, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e.
Essendo la persona offesa GR CH la fonte di prova essenziale per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, lo stesso, che aveva ripetutamente sostenuto che entrambi gli imputati avevano una pistola e che IS DD aveva sparato per primo, era risultato del tutto inattendibile e smentito dagli accertamenti tecnici e dal teste OU AM, dagli altri testimoni e dalla versione di entrambi gli imputati. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non era convincente. Che IS DD non abbia sparato era attestato dagli accertamenti del RIS di Parma;
forse si trovava vicino allo zio, ma senza avere alcun ruolo. Lo zio ED lo aveva scagionato, così come i testimoni che si trovavano sull'autovettura. Le sentenze di merito vengono criticate per il mancato approfondimento del rapporto tra dolo e tentativo: ma si deve escludere che il tentativo sia compatibile con un dolo eventuale. Nel caso di IS ED BE CE, si trattava di persona senza minima esperienza di tiro che aveva sparato a distanza di quattro - cinque metri, senza avvicinarsi ulteriormente, così come poteva fare;
la direzione del primo colpo faceva dubitare che l'agente avesse preso di mira la vittima, fermo restando che la mancanza di una perizia balistica rendeva del tutto incerto il ragionamento logico;
inoltre il IS non aveva inseguito la vittima mentre fuggiva, anche il secondo colpo non era significativo per dimostrare la volontà di uccidere, non essendo noto il punto dal quale era stato esploso;
la mancanza di ulteriori colpi non era giustificata dall'inceppamento dell'arma, che era stata rinvenuta perfettamente funzionante. Nessun dato certo era disponibile sull'effettiva posizione dei soggetti e gli stessi Carabinieri avevano dato atto che i bossoli caduti a terra potevano essere stati spostati e non indicavano, quindi, con certezza il luogo dove i colpi erano stati esplosi. Il dolo di IS ED, quindi, era eventuale e assolutamente generico e riguardava la possibilità di colpire - ferire o uccidere - alcune delle numerose persone presenti sul posto;
mancava, invece, il dolo diretto di uccidere l'GR, mentre sussisteva il dolo diretto di minacciare la vittima con i colpi di pistola.
Con riferimento alla mancata esclusione della premeditazione, le dichiarazioni ai Carabinieri di IS ED non possono essere lette come anticipata manifestazione del proposito criminoso, perché, in quell'occasione, l'imputato reclamava protezione e tutela dai suoi aggressori.
Se, quindi, l'aggravante non poteva essere riconosciuta nemmeno nei confronti di IS ED, la sua trasmissione a IS DD non era possibile: la giurisprudenza richiede, nel concorrente, la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto dell'agente, così da fare propria la particolare intensità del dolo. Anche in capo al correo devono sussistere sia l'elemento psicologico che quello cronologico: sul punto, la sentenza impugnata aveva omesso qualsivoglia motivazione.
In un terzo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della diminuzione per il tentativo nella misura massima consentita senza una motivazione, limitandosi la Corte territoriale a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Il ricorso conclude per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Il ricorrente richiama una risalente sentenza di questa Corte, secondo cui il mancato avviso al difensore per l'udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale sia stata anche chiesta e ottenuta l'applicazione di una misura cautelare, comporta la nullità assoluta e insanabile di detta udienza e degli atti ad essa consecutivi che ne dipendono, tra cui, in particolare, oltre all'ordinanza di convalida dell'arresto, anche l'ordinanza applicativa della misura cautelare e la stessa sentenza di merito, in quanto pronunciata all'esito di procedimento instaurato nelle forme del giudizio direttissimo conseguente all'arresto, ancorché all'instaurazione in dette forme abbia poi fatto seguito l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato. (Sez. 6, n. 9626 del 02/07/1992 - dep. 02/10/1992, Monconi, Rv. 191859); già dalla lettura di detta massima si coglie la diversità della fattispecie rispetto al procedimento in oggetto, nel quale non si è proceduto a giudizio direttissimo, e nemmeno a giudizio immediato conseguente alla custodia cautelare cui gli imputati erano sottoposti, ma all'ordinaria udienza preliminare. Peraltro, successivamente a quella pronuncia, si è imposta in maniera assolutamente costante la giurisprudenza che non solo afferma che il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi tra loro, sicché l'eventuale nullità dell'udienza di convalida non travolge anche l'ordinanza impositiva della misura, quand'anche quest'ultima sia inserita nel corpo del medesimo documento (da ultimo, Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008 - dep. 12/11/2008, Pusceddu, Rv. 241498; in precedenza Sez. U, n. 17 del 14/07/1999 - dep. 15/10/1999, Salzano, Rv. 214238), ma anche che l'ordinanza impositiva di una misura cautelare integra un provvedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento in cui sia stata eventualmente inserita (Sez. 6, n. 426 del 01/02/1995 - dep. 10/03/1995, Craxi, Rv. 200672; Sez. 5, n. 4621 del 07/11/2000 - dep. 06/12/2000, Polverino G, Rv. 217771). Tornando alla pronuncia invocata in ricorso, la nullità rilevata in quella sede conseguiva all'essere stato il giudizio direttissimo instaurato a seguito di udienza di convalida e ordinanza di convalida ritenute a loro volta nulle: ciò in quanto la convalida dell'arresto è presupposto dell'instaurazione di quel procedimento speciale;
se, infatti, l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M. (art. 449 c.p.p., comma 2). Una recente pronuncia di questa Corte, nell'ambito di questa problematica, ha statuito che nel giudizio di legittimità non può essere fatta valere la nullità del giudizio direttissimo per vizi inerenti all'interrogatorio che precede la convalida dell'arresto, nel caso in cui l'ordinanza di convalida non sia stata impugnata. (Sez. 4, n. 18968 del 19/02/2009 - dep. 06/05/2009, Cannone e altri, Rv. 243985): emerge, quindi, la portata molto ristretta dei rapporti tra udienza di convalida e giudizio direttissimo: la nullità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, può dipendere esclusivamente da quella dell'ordinanza di convalida dell'arresto che, peraltro, può essere dichiarata solo dalla Corte di cassazione (art. 391 c.p.p., comma 4). Al contrario, l'udienza preliminare non risente in alcun modo di un'eventuale nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto, mancando per la sua instaurazione il presupposto richiesto per il procedimento speciale: le nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare sono tassative e specificamente indicate.
Quanto sopra esposto serve ad escludere che, benché non dedotta in grado di appello, la questione di nullità sollevata dal difensore in ricorso sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi debba essere deciso in questa sede: nessuna nullità insanabile si è formata nel procedimento in oggetto, non essendo stata nemmeno impugnata con ricorso per cassazione l'ordinanza di convalida dell'arresto e non avendo, comunque, la eventuale irregolarità dell'udienza di convalida alcun effetto sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio, sull'udienza preliminare e sulla sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.
2. Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.
Preliminarmente occorre affrontare un aspetto sottolineato da entrambi i ricorrenti: il mancato esperimento di una perizia balistica in grado di definire la traiettoria dei colpi d'arma da fuoco e quindi la loro idoneità a colpire parti vitali della vittima.
La giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, ribadita anche dopo la riforma del 2006, insegna che la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e;
(Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999 - dep. 21/10/1999,
Mandala G., Rv. 214873).
Se, quindi, non può parlarsi del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), che i ricorrenti peraltro non denunciano, nemmeno ci si può riferire, come fa il ricorso di IS ED BE CE, ad un "travisamento della prova" per una perizia non espletata;
e nemmeno quest'ultimo vizio può essere sostenuto e ritenuto sulla base delle considerazioni svolte dal ricorrente, secondo cui "non sono stati introdotti nel processo elementi certi tali da sostenere la tesi accusatoria" e "la ricostruzione della condotta (degli imputati) non trova conferma nel compendio probatorio, in quanto nessun testimone è stato in grado di indicare con esattezza la posizione di tiro assunta dal prevenuto e, quindi, la distanza dalla vittima ne' il ritrovamento dei bossoli è indicativo di alcunché": il vizio di contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare da "atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame" che, nel caso di specie, non lo sono. Infatti il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo, (da ultimo Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349).
Non solo: non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito e reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007 - dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
In definitiva, il controllo sulla motivazione del provvedimento deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
3. La sentenza impugnata, con ampia e niente affatto illogica motivazione, ricostruisce lo svolgimento dei fatti e la condotta dei due imputati in modo coerente, giungendo a conclusioni esatte dal punto di vista giuridico in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di tentato omicidio e all'esistenza della premeditazione. Quanto agli elementi di fatto, davvero abbondanti, si deve precisare che alcuni di essi sono stati riportati nella motivazione della sentenza di primo grado e non ripetuti in quella della Corte territoriale che, peraltro, la richiama integralmente. Entrambe le sentenze tratteggiano ampiamente il ruolo del IP ED DD, dimostrando ampiamente l'infondatezza del primo motivo di ricorso dedotto dalla sua difesa: gli elementi che dimostrano che il DD aveva partecipato per intero all'azione criminosa dello zio vengono individuati, non solo nella testimonianza della persona offesa GR CH (che l'aveva immediatamente riferita ai Carabinieri intervenuti poco dopo) e dell'amico che era con lui, OU AM, ma anche nella testimonianza del conducente dell'autovettura ND Elwin, che riferisce dell'intero tragitto percorso (in una prima fase solo con il DD, palesemente alla ricerca della vittima poi individuata nel locale dove era avvenuto l'agguato; solo in una seconda fase anche con lo zio) e conferma che anche il IP era sceso dall'autovettura insieme al congiunto, e con lui era precipitosamente rientrato dopo gli spari, intimandogli di ripartire in fretta;
inoltre viene ampiamente analizzata la falsità della testimonianza in senso contrario degli altri due occupanti dell'autovettura, contraddittoria anche rispetto alla versione dei due imputati resa negli interrogatori;
si sottolinea, poi, la presenza di residui di polvere da sparo sulla maglietta dell'imputato, ritenuta non giustificabile con la manipolazione della pistola una volta che i due erano giunti nella sua abitazione e molto più coerente con la presenza dell'imputato accanto allo zio che sparava (esattamente come lo aveva notato il teste moucem); si motiva la valutazione di falsità della versione dell'imputato di essersi rivolto ad una Stazione dei carabinieri prima di giungere a casa;
si sottolinea che i due imputati erano rimasti insieme anche dopo il fatto e avevano nascosto l'arma, poi fatta trovare ai carabinieri.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale rileva che anche il DD era parte attiva negli scontri che contrapponevano la sua famiglia all'GR, essendo stato coinvolto personalmente in uno di tali episodi;
era sicuramente a conoscenza del ferimento dello zio, come dallo stesso ammesso;
era stato lui a procurare l'autovettura, in quanto il ND era un suo amico;
aveva indotto lui il ND a cercare la vittima in altri locali;
era accanto allo zio al momento degli spari e, verosimilmente, era stato lui ad abbozzare un tentativo di inseguimento della vittima che stava fuggendo: ne deduce, in maniera niente affatto illogica, che egli era pienamente consapevole delle intenzioni del congiunto e aveva contribuito all'azione criminosa con condotte materiali e morali.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, quindi, la (parziale) inattendibilità del racconto della persona offesa GR CH non vizia affatto in maniera irrimediabile la valutazione complessiva della Corte territoriale, proprio perché gli elementi posti a carico del DD sono numerosi e concordanti e niente affatto limitati a quella dichiarazione.
La Corte, d'altro canto, non rifugge dal tema della parziale imprecisione della versione dell'GR e dalle smentite ad essa provenienti sia dalla consulenza tecnica (che ha dimostrato che entrambi i colpi sono partiti dalla pistola sequestrata, mentre la persona offesa aveva parlato di due pistole), sia dallo stesso teste AM (che, pur avendo visto zio e IP avvicinarsi al tavolino del bar, aveva notato solo il primo sparare): propone un - niente affatto inverosimile - errore di percezione della vittima, che, vistosi bersaglio di colpi di arma da fuoco e avendo notato entrambi i IS immediatamente prima che il primo colpo venisse esploso, poteva essersi convinto che sia l'uno che l'altro fossero armati;
comunque, sottolinea che si tratta di versione attendibile nel suo nucleo essenziale, quella della contemporanea presenza dei due imputati immediatamente prima del colpo sparato nella sua direzione:
attendibile perché riscontrata da numerosi altri elementi. La Corte affronta anche un'altra questione, nuovamente dedotta a dimostrazione della manifesta illogicità della motivazione quanto alla presenza di DD accanto allo zio: la testimonianza delle testimoni AN e AN, che avevano osservato la fuga dell'GR, inseguito da un'altra persona che, poi, vista l'inutilità dell'inseguimento, si era a sua volta data alla fuga:
secondo la difesa, esse avrebbero dovuto vedere tre persone, e non due, se davvero il IP era presente sul posto. La Corte, con analitica motivazione, chiarisce -alla luce della posizione in cui si trovavano le due testimoni - non solo che la loro testimonianza conferma la versione di AM, ma anche che le due donne, essendo stato il IP a tentare di inseguire la vittima, non avrebbero potuto incontrare tutti e tre i protagonisti del fatto.
4. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla qualificazione della condotta come tentato omicidio e non come minaccia aggravata, questione sollevata da entrambi i ricorrenti anche sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale:
si deve ricordare che IS ED BE CE aveva sostenuto di essersi recato nel locale con la pistola al solo fine di intimidire GR CH, esasperato dalle continue aggressioni, ultima quella di pochi giorni prima ai suoi danni.
Come si è visto, il ricorso proposto da detto imputato sottolinea che la ricostruzione della modalità dell'agguato non trova conferma in alcun compendio probatorio. Tuttavia lo stesso ricorso lamenta che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le relazioni di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Artogne del 29/11/2009 e del 27/4/2010: di tali relazioni il ricorso ripropone, peraltro, solo il passaggio in cui si sottolinea che il luogo di ritrovamento dei bossoli poteva non coincidere con quello in cui si trovava il IS al momento di sparare.
In realtà il mancato approfondimento peritale è ampiamente spiegato dall'essere la posizione dell'agente sparatore e la direzione dei colpi sostanzialmente pacifiche, ammesse dallo stesso imputato e confermate dalla persona offesa, dal teste AM e dai rilievi fotografici, che i Giudici di merito avevano a disposizione: è pacifico che la vittima era seduta ad un tavolino all'esterno del locale;
è ammesso dall'imputato che egli si era avvicinato ai tavolini dal parcheggio adiacente, nascondendosi dietro le autovetture (lui e il IP erano stati osservati lì); la distanza era di pochi metri;
il Giudice di primo grado da, altresì, atto, sulla base dei rilievi fotografici, che le piante e i vasi che circondano l'area occupata dai tavolini del bar erano di modesta altezza e tali da non costituire impedimento alla visibilità degli avventori per chi, come il IS, si muoveva nel parcheggio osservando l'GR; è documentato che entrambi i colpi furono sparati ad altezza d'uomo, tanto che il primo (come risultava dal fascicolo fotografico di cui da atto il giudice di primo grado) si fermò solo perché impattò il finestrino dell'autovettura in sosta "a brevissima distanza dai tavolini"; è altresì documentato che il secondo colpo era stato esploso nella direzione che aveva assunto l'GR nel darsi alla fuga e ancora una volta ad altezza d'uomo (la Corte, a conferma di questo ultimo dato, sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, in nessun atto del processo emergeva che l'GR, nel fuggire, si fosse "accucciato", così notando che l'altezza del colpo che aveva colpito la vetrina di un negozio corrispondeva perfettamente a quella della vittima). Alla luce di queste evidenze probatorie, la motivazione della Corte territoriale su questo tema non appare affatto illogica e tanto meno contraddittoria: il dato oggettivo dell'idoneità degli atti (sostanzialmente non contestato: si trattava di colpi di una pistola 7'62 sparati da pochi metri;
la Corte richiama, comunque, la consulenza tecnica in atti) e della loro direzione non equivoca ad uccidere vengono dedotti dall'avere il IS sparato da pochi metri (la distanza esatta non appare decisiva) e dall'avere egli indirizzato entrambi i colpi in direzione dell'GR, ad altezza d'uomo.
La direzione non equivoca è un elemento oggettivo del delitto tentato, nel senso che la condotta deve oggetti va mente esprimere il dolo diretto di quel delitto: e, nel caso di specie, essendo giunta l'esecuzione ad un livello molto avanzato (due colpi sparati rispetto al numero complessivo di sei di cui la pistola era dotata), tale essenza è rintracciabile e ben delineata dalla Corte, che sottolinea il dato, fortemente significativo per il tentato omicidio, della reiterazione dello sparo, sempre in direzione della stessa vittima mentre la stessa è in fuga.
La motivazione, peraltro, non tralascia anche considerazioni di carattere logico per escludere che si fosse trattata di un'azione meramente intimidatoria: per l'intimidazione sarebbe stato sufficiente un solo colpo sparato per aria;
non avrebbe avuto senso l'utilizzo di guanti di gomma per non lasciare tracce;
l'intimidazione non avrebbe avuto, comunque, particolare effetto, tenuto conto dei livelli in cui lo scontro tra le due fazioni era giunto;
la volontà del IS era quella di vendicarsi di tutti i torti subiti dall'GR, come egli stesso aveva ammesso in un interrogatorio.
Anche la motivazione concernente l'elemento soggettivo del tentativo di omicidio è accurata e niente affatto illogica: non basta, ovviamente, la versione dell'imputato - che la Corte sottolinea essere stata resa solo in un secondo interrogatorio - di avere solo voluto intimidire l'avversario, alla luce degli ulteriori elementi che si accompagnano a quelli oggettivi già evidenziati: la Corte ovviamente sottolinea la volontà di vendicarsi del IS e la frase che egli aveva pronunciato davanti ai Carabinieri di Dalfo Boario Terme quando si era presentato per lamentarsi che l'GR non fosse stato arrestato per l'aggressione ai suoi danni: "uno di questi giorni vado io a cercarli con una pistola e li ammazzo"; frase che non può evidentemente essere liquidata come uno sfogo, tenuto conto che era stata pronunciata tre giorni prima del fatto e che, in questo breve lasso di tempo, il IS aveva comprato la pistola clandestina e aveva, evidentemente progettato l'azione. La Corte, nell'approfondire il dolo del tentativo di omicidio, motiva in maniera logica - e perfettamente conforme ai fatti - sulla portata dell'esplosione di soli due colpi, rispetto ai sei che erano presenti nella pistola, ma anche sul fatto che, prima di sparare, il IS non si era ulteriormente avvicinato alla vittima, per essere sicuro di colpirla: entrambe le circostanze vengono spiegate con la situazione ambientale dove l'aggressione aveva luogo. Quanto al mancato ulteriore avvicinamento alla vittima, il comportamento contrario avrebbe comportato una maggiore esposizione e visibilità dell'aggressore da parte dei presenti (molti erano gli avventori presenti fuori del locale); d'altro canto, dopo che l'GR era riuscito a darsi alla fuga, gli imputati avevano rapidamente valutato che era pericoloso rimanere a lungo sul posto (non a caso un avventore aveva chiamato i carabinieri) e avevano deciso di desistere e darsi alla fuga. Nessuna delle due condotte, quindi, esclude il dolo di tentato omicidio.
5. Appare infondato anche il motivo concernente la premeditazione, sollevato dalla difesa di IS DD.
La Corte ripercorre la cronologia dei fatti che aveva portato all'agguato: dopo l'aggressione subita il 21/8/2009, IS ED BE CE aveva manifestato ai Carabinieri la volontà di uccidere con una pistola l'GR; si era procurato un'arma clandestina assolutamente efficiente e munita di più proiettili, nonché dei guanti di lattice;
aveva preordinato la ricerca della vittima - non incontrata casualmente - facendosi accompagnare quella sera presso il luogo dove egli riteneva di poterla incontrare;
giunge alla conclusione che non si tratta di mera preordinazione del delitto, ma di vera e propria predeterminazione, nel significato di radicamento e persistenza costante per un apprezzabile lasso di tempo nella mente del reato del proposito omicida.
In effetti, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Antonucci, Rv. 241575) Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del IS ai carabinieri il 27/8/2009 (quindi tre giorni prima della condotta criminosa) non costituivano una manifestazione anticipata del proposito criminoso, ma una richiesta urgente di protezione e tutela avanzata alle forze dell'ordine che non avevano arrestato l'GR dopo l'episodio del 21 agosto. Vi sarebbe, quindi, solo preordinazione, vale a dire apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione della condotta, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. Tale prospettazione, peraltro, sollecita la Corte ad una inammissibile valutazione di merito sul significato di quelle frasi pronunciate dall'imputato; al contrario, come già premesso, in questa sede è possibile solo valutare se la motivazione della sentenza impugnata sia effettiva e non manifestamente illogica: e le conclusioni non possono che essere affermative, tenuto conto che la Corte collega, come si è visto, quelle frasi (che, isolatamente considerate, potevano apparire un semplice sfogo) alla condotta successiva, perfettamente conforme al loro contenuto, e giunge a ritenere che esse dimostravano che il proposito omicida esisteva nell'imputato già in quel momento e che era rimasto radicato e persistente fino al giorno dell'agguato.
La motivazione è adeguata anche con riferimento alla applicazione della medesima aggravante a IS DD, come si è osservato al paragrafo 3.
6. Infondato, infine, è il motivo concernente il mancato riconoscimento della diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. nella massima estensione consentita: la Corte non avrebbe, secondo il ricorrente, adempiuto all'obbligo motivazionale, limitandosi a richiamare i passaggi della sentenza di primo grado. In realtà, su questo punto, anche i motivi di appello erano del tutto generici, limitandosi i difensori a contestare l'eccessivo rigore sanzionatorio;
cosicché la Corte ha ben potuto richiamare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado che giustificava la fissazione della pena base per il tentato omicidio in anni dodici (quindi con una riduzione per il tentativo, rispetto alla pena minima stabilita dall'art. 575 c.p. di poco meno della metà) "per l'avanzato grado di esecuzione del delitto, la cui condotta è stata portata a compimento e non è giunta a determinare l'evento per mera buona sorte", con motivata applicazione del criterio che regola l'applicazione dell'art. 56 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012