Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2014, n. 31624
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Sentenza 23 maggio 2014

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La volontaria assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale fissata per l'assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., né la mancata rinnovazione di tale atto durante la prosecuzione dell'istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione.

Costituisce parte di un'arma, la cui detenzione abusiva è punibile ex art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ogni componente - diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento - che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l'eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio dei pezzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto parte di un'arma la culatta, che costituisce gruppo di alloggiamento dell'otturatore e del meccanismo di percussione vincolato alla canna di presa del gas).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2014, n. 31624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31624
    Data del deposito : 23 maggio 2014

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