Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 2
La volontaria assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale fissata per l'assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., né la mancata rinnovazione di tale atto durante la prosecuzione dell'istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione.
Costituisce parte di un'arma, la cui detenzione abusiva è punibile ex art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ogni componente - diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento - che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l'eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio dei pezzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto parte di un'arma la culatta, che costituisce gruppo di alloggiamento dell'otturatore e del meccanismo di percussione vincolato alla canna di presa del gas).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2014, n. 31624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31624 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
31 624 /14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente N.721/2014- - Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - - Consigliere - N. 8447/2014 REGISTRO GENERALE Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Rel. Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO CE N. IL 07/11/1947 avverso la sentenza n. 40/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/09/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo CANAVEL che ha concluso per il гідето del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv e Peonardo Udit i difensori Avv. ti fianluigi Cocco MAZZA. Ка Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte d'appello di Genova in data 25.9.2013, veniva confermata la sola affermazione di colpevolezza di CO CE per il reato di cui agli artt. 9 L. 497/1974, concernente la messa in commercio di alcune decine di culatte per fucile, in assenza della prescritta licenza. La Corte territoriale riteneva che il reato di cui all'art. 12 L. 497/1974 era prescritto e riaffermava la sussistenza del solo reato di cessione. Veniva osservato che nell'ambito di indagini svolte nei confronti di tale GA MA, che risultava operare come importatore dagli Stati Uniti di armi da fuoco, era risultato che questi aveva frequenti contatti con il Monaco, a cui aveva chiesto la disponibilità a fornire il suo nome come acquirente, con l'intesa che una volta ricevuta l'arma gliela avrebbe consegnata. Veniva ritenuto utilizzabile il verbale di interrogatorio del Monaco, posto che il suo esame era stato chiesto dal Pm, l'imputato non si presentò all'udienza in cui avrebbe dovuto rendere l'esame, cosicchè venne acquisito, senza che la difesa sul punto eccepisse alcunché, né nel corso dell'udienza, né durante le ulteriori fasi del giudizio. Quanto al merito, l'imputato ebbe ad ammettere di aver ceduto al GA, portandole nella di lui abitazione, un certo numero di culatte del c.d. Garand, che dovevano essere apprezzate in termini di parti di arma. Veniva rilevato dalla Corte distrettuale che oggi più che mai si aveva conferma del fatto che la culatta era parte di arma, alla luce del d.lgs. 26.10.2010, n. 204, recettivo della direttiva europea 2008/51/CE, secondo cui andava considerato come parte di arma qualsiasi componente о elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco ed indispensabile al suo funzionamento. Veniva aggiunto che con il termine culatta deve intendersi la parte posteriore della canna, al cui interno è ricavata la camera da scoppio, di talchè si aveva riguardo ad elemento essenziale allo sparo, costituendone il cuore e perché le culatte in questione includevano l'organizzazione meccanica dell'arma, senza la quale le armi sarebbero state difficilmente utili. Veniva disattesa l'argomentazione difensiva secondo cui l'assemblaggio dell'arma, a fronte della divisione in tanti pezzi, non era operazione semplice, in ragione del fatto che se operazione non semplice poteva essere il montaggio a regola d'arte da operare con un macchinario particolare, per contro l'assemblaggio dei due pezzi, canna e culatta mobile, era operazione assai semplice, nei termini in cui l'unione culatta-canna consentiva all'arma di poter sparare, poiché la canna da inserire nella culatta mobile del Garand era filettata, come sono di norma le canne di arme da fuoco portatili ed era sufficiente avvitarla nella sede predisposta. Ciò posto la corte, ribadito che le culatte erano parti di arma, concludeva riaffermando che l'imputato aveva detenuto e poi ceduto al GA parti di arma e rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 250 di multa (attesa l'intervenuta estinzione del reato di porto). 2 Ren 2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, per dedurre:
2.1 violazione degli artt. 24, 111 c. 3 Cost. per omesso esame dell'imputato che ne aveva fatto richiesta: l'imputato risultava presente, sicchè del tutto illegittimamente fu acquisito agli atti processuali il verbale di interrogatorio reso al pm in sede di indagini preliminari.
2.2 violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 L. 497/1974: al momento della consumazione del reato la normativa vigente era quella prevista dalle leggi 497/1974 e 895/1967, essendo di molto successiva la normativa introdotta sullo stimolo della direttiva europea, ispirata ad un maggiore rigore definitorio e punitivo. Vien fatto di rilevare che la normativa previgente non trovava applicazione in riferimento a qualsivoglia parte di arma, ma unicamente a quelle che sono atte all'impiego, ossia a quelle immediatamente efficienti, cioè finite e suscettibili di essere assemblate ad altra parte anch'essa finita, senza necessità di alcun intervento manipolativo per comporre un'unità completa prontamente utilizzabile. Secondo la difesa, tali caratteri identificativi della parte di arma, sia da guerra, che da sparo, nel caso di specie sarebbero stati del tutto mancanti, non solo considerato che il consulente ebbe a dire che la separazione del gruppo meccanico nel Garand M1 comportava un'operazione complessa, ma che non essendo state sequestrate le culatte, non risultava provato che fossero effettivamente dotate di numero di matricola e filettatura e che quindi fossero atte all'impiego, tanto più che quel numero, siccome documentato, venne apposto ad arma finita e prima della sua fosfatazione. Senza dimenticare che la difesa ha insistito sul fatto che i fucili militari tra cui il Garand M1, risponderebbero ad una filosofia costruttiva diversa, in quanto canna e culatta rappresentano un tutt'uno, perché l'uso continuo e prolungato in combattimento impone un vincolo particolare fra canna e culatta, cosicchè per aversi arma completa che possa sparare, non basta avvitare la canna alla culatta con una qualsiasi morsa, in cui si stringe la canna e con altro strumento si fa leva introducendolo fra i due fianchi del castello;
a prescindere poi dalla considerazione che anche tali manovre non rappresentano un procedimento di facile e veloce attuazione.
2.3 erronea applicazione dell'art. 1 bis lett. b) e c) d.lgs. 204/2010 e violazione del principio di irretroattività della legge penale: della definizione di parte di arma che segue al nuovo assetto dato alla materia non può tenersi in alcun conto, posto che intervenuto successivamente al fatto per cui si procede. In ogni caso da queste nuove indicazioni potrebbero trarsi deduzioni in favore della tesi sostenuta dalla difesa del Monaco, secondo cui all'art. 19 è statuito che non sono da considerare parti di arma quelle ancora in stato semilavorato, ovverosia quando il manufatto necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche.
3. E' stata depositata memoria a firma avv.ti Mazza e Cocco, con cui è stato opposto che la categoria di "parti di arma" descritta per le armi civili non può essere utilizzata per le armi militari in quanto, mentre per le prime è di agevole esecuzione l'assemblaggio ad opera di chiunque, senza necessità di particolari attrezzi da lavoro, così da avere nuovamente l'arma completa e pronta, altrettanto non può dirsi per le carabine militari, in quanto canna e culatta sono assemblate in arsenale con attrezzature specifiche, non reperibili sul mercato dal privato, anche se per ipotesi si avesse disponibilità di canna e culatta separate. Ciò vale, secondo le difese, ovviamente anche per il fucile Garant. Nell'arma militare canna e culatta sono due entità distinte ed una volta assemblate formano un tutt'uno. Vien poi ribadito che nel 2004 la disciplina delle armi era diversa da quella considerata nella sentenza. Viene risottolineata la difficoltà dell'operazione montaggio/smontaggio della culatte e viene opposto che il materiale non venne sequestrato, di talchè non si sarebbe potuto constatare il quadro di finitura e se fosse stato o meno impresso il numero di matricola. Pertanto secondo la difesa, mancando il corpo del reato, i giudici del merito hanno dovuto affermare che le culatte includevano probabilmente anche l'organizzazione meccanica, senza la quale sarebbero state difficilmente utili e così opinando hanno dato per provato un elemento essenziale del fatto. Considerato in diritto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di ordine processuale avanzata dal ricorrente non può essere accolta. Risulta dagli atti, -atti a cui questa Corte ha accesso, essendo giudice anche del fatto ai fini dell'accertamento dell' "error in procedendo" (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro;
Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli)- che l'imputato fu presente al processo di primo grado, ma assente all'udienza del 7.6.2010, in cui doveva avere luogo il suo esame, cosicchè il Pm ritualmente ebbe a depositare il verbale del di lui interrogatorio, atteso che la mancata presentazione dell'imputato rendeva irrepetibile l'atto, senza che nulla venisse eccepito dalla difesa, né nel corso dell'udienza, né nel corso del giudizio di primo grado. La valutazione operata dalla corte di merito è in linea con la previsione normativa dell'art. 513 cod.proc.pen.: è infatti pacifico che ove l'imputato, già presente, rimanga volontariamente assente nell'udienza dibattimentale fissata per il suo esame, legittimamente il giudice dà lettura delle sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, come previsto dall'art. 513, comma primo, cod. proc. pen., senza procedere ulteriormente al detto esame nel corso della successiva prosecuzione del dibattimento;
non può essere invocata in proposito, infatti, la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che concerne propriamente l'intervento, l'assistenza e la 4 Plan rappresentanza dell'imputato, ne' sussiste alcuna concreta menomazione del diritto di difesa, potendo l'interessato avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni più opportune e di domandare per ultimo la parola ai sensi degli artt. 494, comma primo, e 523, comma quinto, cod. proc. pen. E' stato affermato che in caso di rifiuto dell'esame richiesto dal pm da parte dell'imputato, è legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 513 c. 1 cod.proc.pen. e che l'espletamento di tale attività processuale preclude di esame avanzata dall'imputato successivamente la reiterazione della richiesta medesimo (Sez. I, 27.6.2002, n. 30286, Rv 222586). Quanto al merito, va ricordato che i giudici dei due gradi di giudizio hanno evidenziato come le indagine condotte su GA MA, commerciante di armi da fuoco, rivelarono che ebbe rapporti con il Monaco, così come risultava dalle intercettazioni telefoniche disposte. Sentito in proposito, l'imputato aveva ammesso di aver ceduto al GA un numero variabile da 40 a 70 culatte di fucile Garand M1, trasportate da Roma a Diano Marina con la sua auto, previo accordi telefonici, che erano infatti stati ascoltati a distanza. Veniva quindi ritenuta assolutamente incontestabile l'intervenuta cessione, emersa in esito alle operazioni di ascolto a distanza ed ammessa dallo stesso imputato. Veniva sottolineato che la culatta costituiva un gruppo meccanico all'interno del quale è alloggiato l'otturatore con il meccanismo di percussione, vincolato solidamente alla canna che reca il sistema di presa di gas, a sua volta collegato all'otturatore; tale meccanismo veniva ritenuto parte essenziale dell'arma, rientrante nella previsione dell'art. 9 1. 497/1974. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 9.2.2012, n. 25047, Rv 253769) ha stabilito in recenti arresti, in uniformità con la giurisprudenza passata, che secondo la comune accezione del termine, possono considerarsi "accessori" solo le parti di mera rifinitura o di ornamento che non abbiano alcun riflesso, diretto o indiretto, sul funzionamento o sulla pericolosità della arma stessa, nel senso che non ne aumentino fa potenzialità, il raggio d'azione, la precisione nella mira. Costituiscono, invece, "parte" di un'arma quelle indispensabili al funzionamento della stessa, quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa e quelle che, comunque, le conferiscono maggiore potenzialità, precisione di tiro, o rapidità di esplosione. In conseguenza, la detenzione abusiva di una parte di arma da fuoco integra gli estremi del delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 come sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10 e successive modifiche, sanzionata, ove riferita ad arma comune da sparo, ai sensi della stessa L. n. 895 del 1967, art. 7 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 14 cit. E' stato sottolineato che la ratio del divieto di autonoma detenzione di parti di arma non denunziate va ravvisata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione e la separata detenzione, si possano eludere le disposizioni concernenti l'arma nel suo complesso. Tale previsione risulta contenuta nella disciplina vigente anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 204/2010, recettivo 5 Кал della direttiva europea a cui è stata data attuazione, con riconoscimento della generale compatibilità della normativa interna vigente in materia di armi, con i principi fissati dalla direttiva medesima;
la più recente fonte normativa riveste quindi una funzione meramente ricognitiva per quanto riguarda lo specifico profilo dell'elencazione delle parti di armi, tra l'altro neppure in termini esaustivi, ma esemplificativi, così come è stato affermato nell'arresto Sez. I, 24.6.2013, n. 39209, Rv 256770. Per queste ragioni non è apprezzabile alcuna violazione del principio dell'irretroattività della legge penale, ipotizzata nel motivo sub 3, non avendo sul punto la nuova normativa apportato alcunché di innovativo. Le argomentazioni della difesa secondo cui non potrebbe ritenersi che le culatte fossero atte all'impiego, in ragione del particolare meccanismo in forza del quale la culatta viene vincolata alla canna, onde garantire la massima robustezza in vista dell'uso prolungato in combattimento (cosicchè la separazione della culatta risulta operazione complessa, attuabile con spiccate capacità tecniche e soprattutto con l'uso di apparecchiatura specifica, onde garantire lo smontaggio del gruppo culatta/canna senza danneggiare la meccanica), sono state adeguatamente fronteggiate nel discorso giustificativo dei giudici a quibus. La Corte distrettuale non ha infatti sottovalutato che l'operazione di separazione della culatta alla canna sia operazione complessa, ma ha evidenziato come ciò che rileva nel caso di specie non è lo smontaggio, bensì l'assemblaggio dei due pezzi, in modo da ricomporre l'arma e renderla funzionante. E sul punto è stato rilevato a pag. 5 della sentenza impugnata, che plausibilmente l'operazione non è difficoltosa, poichè la canna da inserire nella culatta mobile del Garant è filettata ed è sufficiente avvitarla nella sede predisposta per promuovere l'unione culatta-canna che consente all'arma di sparare, seppure non a ripetizione. L'operazione secondo la Corte è praticabile con normali attrezzi del tipo morsa e leva;
detto ciò è stato aggiunto che la difficoltà tecnica della ricostruzione dell'arma non è profilo ricompreso nella previsione normativa, che si limita a sanzionare la cessione di parte di arma atta all'impiego. Nulla poteva portare, come correttamente sostenuto dalla Corte, a ritenere che le culatte non fossero atte all'impiego, atteso che neppure l'imputato lo ha sostenuto, avendo parlato di culatte pronte all'uso. Le considerazioni svolte dalla difesa che ha cercato di distinguere tra arma comune e arma da guerra, richiamando la diversa filosofia costruttiva dei due tipi di arma, non possono avere ricadute sul ragionamento condotto dai giudici del merito, considerato che la cessione di parte di arma da guerra rientra nella previsione normativa anche laddove vi sia la prospettiva che la stessa non possa essere assemblata a regola d'arte e che quindi l'arma ricomposta in modo incongruo non possa sparare a ripetizione, coprendo la norma anche i casi in cui l'arma ricomposta possa sparare con minori potenzialità o addirittura sparare un solo colpo. Ка 6 Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 23 maggio 2014. Consigliere est.for Consigliere ト Il Presidente 26600 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 LUG 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7