Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non può essere fatta valere la nullità del giudizio direttissimo per vizi inerenti all'interrogatorio che precede la convalida dell'arresto, nel caso in cui l'ordinanza di convalida non sia stata impugnata. (Fattispecie nella quale l'interrogatorio di convalida era stato dichiarato nullo, ma soltanto a fini cautelari, dal Tribunale del riesame per omissione degli avvisi "ex" art. 64 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2009, n. 18968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18968 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 479
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 40729/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO UD n. il 09/04/1956;
2) VI AD n. il 20/10/1982;
3) VI IT n. il 07/05/1982;
avverso SENTENZA del 26/05/2006 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GUGLIOTTA Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 26 maggio 2006 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, in data 26 febbraio 2004 dal Tribunale di L'Aquila, riduceva la pena inflitta a NN UD, JO BA e IV VI ad anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 333,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 624 bis c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 5 (furto in tre diverse abitazioni con effrazione). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con un unico atto, il difensore di fiducia di tutti i suddetti imputati formulando i seguenti motivi.
1. La nullità del giudizio per omessa ordinanza di rinvio dell'udienza del 26 maggio 2006 sulla base del legittimo impedimento del difensore che aveva inoltrato apposita istanza il giorno precedente (la sera stessa in cui aveva appreso dell'impedimento sopravvenuto) all'udienza con relativa documentazione (impegno professionale con tre indagati in stato di fermo dinanzi al Tribunale di Tivoli in procinto d'essere interrogati).
2. La nullità del giudizio di primo grado per irrituale instaurazione del rito direttissimo.
Si assume che, essendo stata dichiarata dal Tribunale del Riesame (a seguito di conforme richiesta difensiva sulla base dell'omissione degli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 63 del 2001, inquadrarle, come ritenuto dal Tribunale del riesame di L'Aquila, nelle nullità di ordine generale), l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio di convalida nei termini di legge con liberazione degli imputati nella stessa data in cui fu celebrato il processo (26 febbraio 2004), la detta nullità viene fatta valere al fine di ottenere la dichiarazione della nullità del giudizio direttissimo in tal modo instaurato. Secondo i ricorrenti, insomma, l'invalidità della convalida determina l'illegittimità del giudizio direttissimo instaurato sulla base di quel presupposto e comporta la remissione degli atti al P.M. perché proceda con il rito ordinario.
3. Per il NN, è evidenziata l'insussistenza del concorso, l'erronea configurazione del fatto e l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. (avendo il medesimo solo trasportato gli altri imputati, ignorando le loro intenzioni, come dagli stessi ammesso).
DIRITTO
1. Quanto alla prima censura, se ne deve rilevare l'infondatezza. L'istanza di rinvio, presentata asseritamente fin dal 24 maggio 2006 a mezzo fax e riprodotta il 25 maggio 2006 con allegata documentazione, è stata presa in considerazione dal giudice a quo che, però, l'ha giudicata non solo intempestiva ma anche non indicante i motivi che rendevano impossibile la nomina di un sostituto processuale.
Tale valutazione deve ritenersi assolutamente ineccepibile, essendo stato affermato, in proposito, che la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza (art. 420 ter c.p.p., comma 5) quando il difensore dimostri - oltre che le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nell'altro processo, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare - l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che può validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio, per assoluta impossibilità a comparire. In particolare, la necessità per il difensore di dare giustificazione anche della mancata nomina di un sostituto è chiaramente desumibile, oltreché da ragioni di ordine sistematico, dall'art. 420 ter c.p.p., comma 5 ultimo periodo (Cass. pen., Sez. 5^, 17.10.2007, n. 44883 e Sez. 3^, 2.10.2007, n. 38959).
2. Quanto al secondo motivo, questo s'appalesa sostanzialmente aspecifico e quindi inammissibile, in quanto riproducente analoga censura già sottoposta al vaglio del giudice a quo e da questi con corretta e congrua motivazione disatteso. È stato affermato, infatti, che "La mancanza di specificità del motivo, ... dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4^, 29.3.2000, n. 5191). Invero, come osservato dalla Corte territoriale, il Tribunale del Riesame non ha dichiarato la nullità della convalida di arresto dei tre imputati, ne' lo poteva in quanto competente a decidere su tale oggetto, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 4, è la Corte di Cassazione, che è stata adita nel caso di specie. In mancanza del ricorso alla S.C., la convalida era dunque pienamente efficiente, consentendo la rituale instaurazione del rito direttissimo, che peraltro può essere celebrato anche con l'imputato in stato di libertà. Il Tribunale del riesame, decidendo sull'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, non ha revocato tale misura, ma ne ha dichiarato la perdita di efficacia perché non seguita nel termine di legge da valido interrogatorio, non potendosi utilizzare quelli avvenuti in sede di convalida perché non preceduti dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3. Insomma la perdita di efficacia della misura non ha avuto alcuna influenza sulla convalida degli arresti, che rimane intatta, non essendo stata impugnata nella sede opportuna.
Nè può l'omissione degli avvisi ex art. 64 c.p.p. (che peraltro da luogo ad una nullità non assoluta ma a regime intermedio e come tale sanabile secondo la disciplina di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p, Cass. pen. Sez. 1^, 20.6.1997 n. 4242) come rappresentato dai ricorrenti, essere fatta valere in questa sede per sostenere la nullità del giudizio direttissimo (tipico): la corretta instaurazione di quest'ultimo dipende direttamente e solo dalla convalida dell'arresto, che come si è detto, rimane integra, e non già da eventi anche immediatamente successivi ad essa e concernenti solo lo status libertatis degl'imputati.
3. Destituita di fondamento s'appalesa anche la terza censura formulata limitatamente alla posizione del NN, sotto certi versi pur essa aspecifica, essendo già stata proposta dinanzi alla Corte di Appello che l'ha respinta con motivazione che si sottrae ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti, laddove ha ampiamente apprezzato la condotta del NN come pienamente partecipava all'esecuzione dei reati ed escluso la minima importanza del suo ruolo. Del resto, il motivo di ricorso in questione si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, noto essendo che non è consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Attesa la commistione di ragioni d'inammissibilità e d'infondatezza, consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009