Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15572 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
: i t a r t s Aula 1953 5 7 2 / 0 3 i g I T a T I M E E R I N N i D O O I I r E Z Z I . A A L R R g L T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO g O P S i I I B G S R ll E A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agl A R ta mi Oggetto . D U i I Efes inter E A d Q T E T A SEZIONE PRIMA CIVILE o N T A I C E T R E S ~1770 E G E T G A O M S R.G.N. 10066/02 - Presidente- Dott. OSrio DE MUSIS 12841/02 Consigliere- Dott. PP MARZIALEPP Cron.31732 Rel. Consigliere- Dott. Renato RORDORF 4093Rep. 46 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere - Ud. 19/05/2003 - Consigliere -- Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA, UT AN, UT UT AT, IU, UT OS, elettivamente UT domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA;
intimato 2003 e sul 2° ricorso n° 12841/02 proposto da: 1305 MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 1 tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
GA IA, GA AN, GA AT, GA IU, GA OS, elettivamente domiciliati in 132, presso l'avvocato STEFANIA ROMA VLE MAZZINI JASONNA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 22/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Romano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per こ il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo I signori MA, IA, ON, PP e OS GA si sono rivolti alla Corte d'appello di Roma lamentando la irragionevole durata di un giudizio civi- le da loro intrapreso il 20 settembre 1984 dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, proseguito poi in secondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Napoli e tuttora pendente dinanzi a questa Suprema corte. Han- no perciò chiesto la condanna in loro favore del Mini- stero della giustizia ad un'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in com- plessive £. 30.000.000 per ciascuno. Con decreto depositato il 20 novembre 2001, la cor- te d'appello, avendo ritenuto che il giudizio in esame avesse ecceduto di circa sei anni il termine di ragio- nevole durata, ha accertato il diritto dei ricorrenti al ristoro dei danni non patrimoniali derivati dallo stato di incertezza e sofferenza per il protrarsi dell'attesa di giustizia. Ha perciò condannato l'amministrazione convenuta ad indennizzare tali danni, equitativamente liquidati in £.
6.000.000 per ciascun ricorrente. Per la cassazione di tale decreto ricorrono i sigg.ri GA, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso il Ministero della Giu- stizia, formulando a propria ricorso incidentale. Motivi della decisione 3 1. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedi- mento debbono preliminarmente essere riuniti, come pre- scrive l'art. 335 c.p.c.. 2. Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché vizi di motivazione decreto, si appunta, in particolare,dell'impugnato contro la valutazione operata dalla corte d'appello in ordine alla misura in cui la durata del giudizio in ! esame avrebbe superato il termine di durata ragionevo- le. Valutazione che i ricorrenti stimano inadeguata, alla stregua dei criteri in proposito elaborati dalla Corte Europea di Strasburgo e, comunque, non sufficien- temente motivata. Anche il secondo motivo di doglianza è volto a la- mentare violazioni delle disposizioni già sopra richia- mate, oltre che degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 C.C., e 13 della Convenzione europea, nonché vizi di motivazione. I ricorrenti rivolgono le loro critiche alla liquidazione dell'indennizzo operata dalla corte d'appello. Liquidazione che, del pari, essi ritengono non conforme ai parametri europei elaborati dalla Corte di Strasburgo, non adeguata alla "posta in gioco" ed, हु in ogni caso, non sufficientemente motivata in relazio- ne alle specifiche emergenze della vicenda in esame. Il terzo motivo del ricorso principale è nuovamente diretto a denunciare la violazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 13 della Convenzione Europea. I ricorrenti, infatti, sostengono che l'applicazione del- la predetta legge ad opera della corte territoriale non risponderebbe al principio per il quale gli Stati ade- renti alla Convenzione debbono apprestare, in sede na- zionale, rimedi effettivi, e non apparenti, in caso di violazione dei diritti tutelati dalla convenzione mede- sima.
3. Con il ricorso incidentale, il Ministero della giustizia, lamentando la violazione del citato art. 2 della legge n. 89 e dell'art. 2056 c.c., assume, inve- ce, che erroneamente la corte d'appello avrebbe proce- duto a liquidare danni non patrimoniali in realtà non provati.
4. Nessuno dei dedotti motivi di ricorso appare fondato.
4.1. Non il primo, perché, come già ripetutamente questa corte ha rilevato, non esiste nell'ordinamento alcuna regola o principio giuridico che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed At astratta, la ragionevole durata di un processo, e nem- 5 meno si può pretendere di farlo ancorandosi a dati medi desunti dalla giurisprudenza della Corte europea, la quale, pur sforzandosi di adottare parametri il più possibile omogenei, parimenti non manca di tener conto anche delle peculiarità dei singoli casi sottoposti al suo esame. Resta quindi ferma l'incoercibile necessità di considerare ogni vicenda nelle sue specifiche carat- teristiche, come del resto ben si evince anche dall'espresso tenore dell'art. 2, comma 2, della legge n° 89 del 2001, che impone di tener conto della com- plessità del caso e del comportamento in concreto tenu- to dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a concorrere alla definizione di ogni singolo procedimento. La doglianza che, sotto tale profilo, parte ricor- rente prospetta non remette quindi di identificare un errore di diritto contenuto nell'impugnato decreto, ma sostanzialmente si risolve in una censura rivolta con- tro la valutazione operata dalla corte d'appello circa il limite di ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento di cui si discute, che i ricor- renti mostrano di non condividere e che vorrebbero fos- se modificata. Ma è, questa, una valutazione tipicamen- te di merito, come tale rimessa all'esclusivo giudizio A della corte territoriale e non suscettibile di revisio- 6 ne in sede di legittimità, ove se ne può eventualmente discutere solo per profili attinenti alla adeguatezza della motivazione. In effetti i ricorrenti censurano anche la suffi- cienza della motivazione sviluppata dalla corte d'appello a sostegno del giudizio di ragionevolezza dei tempi processuali da essa formulato. Ma la censura non è fondata. -Va premesso, al riguardo, che come già chiarito da questa corte in altre precedenti pronunce (cfr., ad esempio, Cass. 11046 del 2002) il decreto con cui la- corte d'appello provvede sulla domanda di equa ripara- zione per irragionevole durata di un processo deve es- sere sì motivato attesa la sua natura sostanziale di sentenza ma solo in forma sintetica. Ne discende che anche nella valutazione da farsi, in sede di legittimi- tà, circa la sufficienza della motivazione di un tal decreto si deve adoperare un metro coerente con le esi- genze di particolare concisione e speditezza che il le- gislatore mostra qui di volere opportunamente privile- giare: esigenze che, in questi casi, appaiono del resto insite nella stessa natura e nell'oggetto del contende- re. Con specifico riguardo alla motivazione in tema di ragionevolezza della durata del processo, dunque, sarà 7 sufficiente che il giudice dell'equa riparazione dia conto, pur sinteticamente, dei criteri in base ai quali -ha formato il proprio giudizio, e che salvo i casi in cui la durata appaia di per sé sola così eloquente da rendere ictu oculi superfluo ogni altro rilievo lo- faccia richiamandosi ai canoni indicati nell'art. 2, comma 2, della citata legge: ossia facendosi carico di valutare la complessità delle questioni trattate nello specifico processo ed il comportamento tenuto in quel processo dai soggetti menzionati nella predetta norma, pur senza necessariamente ripercorrere in modo minuzio- so tutti i passaggi del processo della cui durata si discute. Alla stregua di tali principi, la motivazione del decreto qui impugnato appare adeguata, perché appunto dà conto, sia pur sinteticamente, dei fatti e dei com- portamenti processuali in base ai quali la corte d'appello ha valutato che la complessità del procedi- mento in esame fosse tale da renderne ragionevole la durata. Ogni ulteriore discussione in proposito sfocerebbe, perciò, in un'impropria una revisione del giudizio di merito, non consentita in questa sede.
4.2. Considerazioni in gran parte analoghe valgono anche per il secondo motivo, che parimenti investe una 8 valutazione - in tema di liquidazione equitativa del danno che inevitabilmente è legata alle peculiari emergenze di ogni singola vicenda ed implica un giudi- zio tipicamente di merito: come tale sottratto a qual- sivoglia parametro legale predeterminato e non suscet- tibile di censura per violazione di legge in sede di legittimità. Quanto poi alla pretesa insufficienza della motiva- zione sul punto, occorre ricordare che il danno non pa- trimoniale è, per sua stessa natura, insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, sicché la li- quidazione può sempre essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo;
tanto più quando - come è proprio il nel caso della citata legge n° 89/2000 - legislatore a suggerire il ricorso ad un simile crite- rio già nella stessa definizione normativa di "equa ri- parazione". Per evitare che la valutazione discrezionale pro- pria del metodo equitativo si risolva in una quantifi- cazione arbitraria, è necessario che il giudice di me- rito fornisca indicazioni sul procedimento logico at- traverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento;
ma - giova ripeterlo tale motivazione può assumere in un decreto anche ca- - हु ratteri di sommarietà, purché si riescano ad individua- 9 re, almeno per grandi linee ed anche dall'insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata. E, nella specie, ciò è certamente possibile, giacché dalla motivazione del decreto impugnato si evince che, nel quantificare il danno non patrimoniale, il giudice ha tenuto conto degli effetti psicologici dell'attesa di giustizia lungamente protrattasi e della misura di tempo che induce a considerare irragionevole la durata del giudizio. Il che è sufficiente per dar conto degli elementi essenziali sui quali la decisione equitativa, in punto di liquidazione del danno, si è basata.
4.3. Palesemente privo di consistenza è il terzo motivo del ricorso principale, a tenore del quale non sarebbe soddisfatta la disposizione della Convenzione europea che impone di approntare già in ambito naziona- le rimedi effettivi, e non solo apparenti, per il caso convenzione di violazione dei diritti tutelati dalla medesima. Ma delle due l'una: o la pretesa carenza di effet- tività della tutela dipende da un'inadeguatezza della stessa legge italiana (come in un passaggio del ricorso sembra espressamente volersi adombrare), ed allora si tratterebbe di un problema non risolubile per via giu- risprudenziale;
oppure s' intende sostenere che tale -= 10 legge, in sé soddisfacente, è stata in questo caso male interpretata ed applicata, ma allora si ritorna alle censure di cui già prima si è discorso, le quali inve- come si è visto, non sono fondate.ce, 5. Privo di fondamento è anche, infine, il ricorso incidentale proposto dall'amministrazione della giusti- zia. Nell'impugnato decreto, infatti, sulla scorta di presunzioni ragionevolmente fondate su nozioni di espe- rienza comune, il danno non patrimoniale è ricondotto allo stato soggettivo di incertezza e sofferenza psico- logica che gli attori hanno dovuto sopportare in conse- 17 guenza del protrarsi della causa per sei anni più del ragionevole. Ciò significa che la corte d'appello, lun- gi dall'avere accertato il danno in difetto di prova, ha ritenuto, nel suo insindacabile giudizio di merito, che le non controverse circostanze di fatto inerenti alla durata ed alla natura del giudizio in questione consentissero di considerare provata, in via di presun- zione logica, l'esistenza del danno non patrimoniale;
e lo ha correttamente liquidato secondo un criterio equi- tativo.
6. La reiezione di entrambi i ricorsi suggerisce di हु compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
11 La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra le parti. Così deciso, in Roma, il 19 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (OSrio De Musis) (Renato Rordorf) Plecywis CORTE SUPREMA DI CARRAZIONE Prima Gag e Civile Depositato i ncoltoria 11 17 OTT 2003 IL CANCELLIERE ! 12