Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2008, n. 1218
CASS
Sentenza 9 ottobre 2008

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In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2008, n. 1218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1218
    Data del deposito : 9 ottobre 2008

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