Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2008, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/10/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1685
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 45391/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
2) DI MA RA, n. in data 14.05.1940;
avverso Sentenza emessa in data 04.05.2004 dalla Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi. Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar Koverech.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza in data 08.06.1999 il Tribunale di Sanremo condannava DI MA RA alla pena di anni quattro di reclusione e L. 17.000.000 di multa e lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 6, art. 80, comma 2, perché, in concorso con AG IR, EM SE, AG RE SE e HE NG SÈ NT (coimputati non appellanti) importava illecitamente in Italia un ingente quantitativo di hashish, pari a kg. 505 (in particolare, HE trasportava il carico con un camion dalla Spagna;
EM e AG IR contattavano i venditori anche recandosi in Spagna e predisponendo le modalità del viaggio e del successivo smercio;
DI MA e AG RE coadiuvavano i predetti nella organizzazione del viaggio, suggerendo mezzi e modalità e si preoccupavano della futura destinazione della merce). Il fatto è stato accertato il 21.04.1997 (sequestro della droga) con importazione avvenuta in Ventimiglia in epoca vicina prossima.
Gli elementi di accusa a carico del DI MA, in ordine al suddetto capo di imputazione, venivano tratti dal contenuto delle conversazioni, registrate a seguito di intercettazioni ambientali, nel corso delle quali il DI MA è uno degli interlocutori e, precisamente, quello indicato come "uomo 4". Si tratta di intercettazioni ambientali eseguite nell'ufficio di EM SE, giudicato separatamente con giudizio abbreviato e ritenuto colpevole, con AG IR, del delitto di importazione di un ingente quantitativo di hashish (pari a kg. 505) trasportato dalla Spagna in Italia a mezzo di un camion e sequestrato subito dopo la consegna al EM.
1.1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal DI MA, concessa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. - dichiarata equivalente all'aggravante contestata della rilevante quantità - riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa;
eliminava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
confermava nel resto.
2. - Avverso la citata pronuncia della Corte territoriale ricorrono per cassazione:
2.1. - il P.G. di Genova che deduce, con un unico motivo, la inosservanza e la erronea applicazione degli artt. 1, 69, 114 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al punto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;
2.2. - DI MA RA che, tramite i propri difensori di fiducia, articola tre ordini di motivi. Con il primo, deduce difetto di motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), sotto il triplice profilo: a) della sua insufficienza e contraddittorietà in ordine alla specifica responsabilità penale del ricorrente che non troverebbe alcun riscontro negli elementi indicati dalla Corte d'Appello in sentenza;
b) della grave carenza della stessa per avere individuato la responsabilità del DI MA "in assenza di prove" ma esclusivamente sulla base di un'unica intercettazione ambientale e in assenza di riscontri esterni;
c) della sua insufficienza e contraddittorietà nella parte in cui attribuisce decisività al contenuto della intercettazione ambientale de qua. Con il secondo, lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla erronea e/o falsa applicazione dell'art.192 c.p.p. per mancata considerazione di prove decisive da parte della Corte territoriale "che ha negato efficacia probatoria alle tranciami dichiarazioni degli altri correi, i quali concordavano nell'escludere che il DI MA avesse partecipato al traffico di droga spagnolo", basando il suo giudizio esclusivamente sul contenuto di un'unica intercettazione ritenuto dal ricorrente "assolutamente generico ed equivoco".
Con il terzo, si duole per la mancata assunzione di una prova decisiva - consistente nella escussione di EM SE, AG IR e AG RE - "pur avendone la parte fatta espressa richiesta ex art. 495 c.p.p.". 3. - Osserva la Corte come entrambi i ricorsi si appalesano manifestamente infondati.
3.1. - Considerato che l'art. 114 c.p. è dettato in tema di concorso di persone nel reato e configura come circostanza attenuante "l'opera" del concorrente che "abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato", osserva questa Corte che l'opera pur conservando, dovendosi altrimenti escludere il concorso stesso, un'efficacia condizionante rispetto al fatto-reato, deve rivestire obbiettivamente un valore marginale rispetto all'opera dei concorrenti.
Ne consegue che non può applicarsi ai fini della valutazione dell'opera marginale un criterio condizionalistico assoluto fino al punto di ritenere applicabile la diminuente solo se il fatto reato si sarebbe verificato ugualmente, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe, ma un criterio di comparazione fra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della condotta dei compartecipi nel reato (Cass. Sez. 2, 24.11.1998, n. 201, P.M. in proc. Stigliano, rv. 212022; Sez. 6, 07.03.1997, n. 4951, Marchese e altri, rv 208908) che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice ("il giudice, qualora ritenga... può diminuire la pena"). Non è pertanto sindacabile in questa sede la valutazione operata dal giudice di secondo grado il quale, nell'operare la suddetta comparazione intersoggettiva, ha ritenuto, con logica e circostanziata motivazione che il ricorrente abbia tenuto una condotta minima e subalterna rispetto all'intento delittuoso di EM SE e al potere decisionale di quest'ultimo. Al riguardo, infatti ha evidenziato che:
- non sussiste alcuna prova di un concorso materiale dell'imputato il quale non ha avuto alcun contatto con i fornitori della droga in Spagna e non è intervenuto presumibilmente nella fase della preventiva organizzazione, a fronte, invece, dell'effettivo inserimento nel traffico della droga del EM e dell'AG;
- "si può escludere che la partecipazione morale del DI MA abbia fornito un contributo decisivo al EM. Non si può neppure affermare che l'imputato abbia finanziato in parte l'operazione indicata nel capo di imputazione, perché i riferimenti, espressi in prima persona, a somme di denaro appaiono come suggerimenti su ciò che avrebbe dovuto dire il EM. Tali suggerimenti sono stati peraltro raccolti solo in parte dal EM, posto che il carico di hashish, anziché essere occultato in mezzo a balle di fieno, venne collocato dietro confezioni di olio di oliva e, inoltre, non venne dirottato direttamente a Milano, ma stava per essere scaricato ad Alberga, vicino agli uffici del EM, allorché fu sequestrato. Ciò prova che l'influenza del DI MA sul potere decisionale del EM era minima e depone per un ruolo dell'imputato assai poco rilevante e di minima entità".
3.2. - Manifestamente infondati risultano i motivi articolati dal DI MA, sia perché è insussistente la denunciata erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 c.p.p., lett. b)) sia perché con le espresse doglianze in materia di vizio motivazionale (ex art. 606 c.p.p., lett. e)) il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata da entrambi i giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, oltre che rispettosa dei principi di diritto.
3.2.1. - Quanto alla doglianza circa la mancata assunzione di una presunta prova decisiva - dedotta dal DI MA con il terzo motivo di ricorso - da trattarsi con precedenza rispetto agli altri motivi, ne va rilevata la manifesta infondatezza, in quanto volta a prospettare una diversa lettura del contesto probatorio, preclusa in questa sede di legittimità. Il ricorrente si duole del mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale volta all'assunzione, quale prova decisiva ai fini della affermazione della propria innocenza, della deposizione di EM SE e dei fratelli AG. Al riguardo, giova rilevare che, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione,
rileva, pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla "decisività" della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice di merito (cfr. ex multis, Cass. Sez. 4, 24.04.2007, n. 16422; Sez. Un. 15.03.1996, n. 2780). Tanto non è dato ravvisare nella sentenza impugnata che ha dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, dando atto della "inutilità" della richiesta rinnovazione, in quanto sia l'AG IR che il EM erano già stati sentiti sulla posizione del DI MA e le loro dichiarazioni "compiacenti" - relative alla "estraneità" di quest'ultimo ai traffici illeciti in argomento - non sono state ritenute idonee a scagionare il ricorrente imputato, "la cui colpevolezza emerge con certezza dal tenore delle conversazioni registrate, facenti indubbio riferimento a traffici di droga". Al riguardo, va rilevato che l'identificazione del DI MA è confermata da AG IR il quale, pur sostenendo l'estraneità del predetto ai traffici di sostanza stupefacente, lo ha indicato come presente e partecipante ai colloqui intercettati. Particolarmente rilevante, per la valutazione della posizione del DI MA è stata ritenuta dalla Corte territoriale, la conversazione intercorsa tra il predetto e il EM alle ore 11,15 del 7 aprile 1997, nel corso della quale il ricorrente si intrattiene sui problemi del trasporto della droga e da indicazioni al EM sul mezzo da noleggiare per il trasporto ("te lo devi far dare affittato vergine"), sul tipo di involucro da utilizzare per occultare la droga ("gli scatoloni prendi i tuoi"), sulle modalità della consegna ("così a Milano tu gli dai le chiavi e te ne vai... per cui tu non sali più sul mezzo.... gli dai la chiavi e te ne vai e gli dici ecco qua tutto a posto"), sulle somme ricavabili ("240 milioni, 40 li do... 100 per me e 100 per te), sui costi ("quello che ti fa il trasporto devi pagarlo ti costa 30 milioni"), sui tempi necessari per organizzare l'operazione ("considera che ci vogliono dieci giorni"), sulle cautele da adottare ("se tu ti indirizzi a uno che fa trasporti che porta un po' di questo e un po' di quello, che porta un po' di tutto... qualcuno lo deve seguire fino a destinazione e poi ci deve essere una base..."). Con adeguata, congrua e logica motivazione la Corte territoriale ha ritenuto "del tutto evidente" che nella suddetta conversazione si facesse riferimento a traffici e a trasporti di sostanza stupefacente, evidenziando, inoltre:
- che "lo stesso imputato, nell'interrogatorio in data 11 febbraio 1998 in sede di udienza preliminare, non ha escluso il riferimento a partite di droga (non ricordo assolutamente di cosa si parlasse e quale merce in particolare dovesse essere trasportata. Non posso escludere, ne' confermare, che si trattasse di droga. Si trattava sicuramente di un'importazione di merce dall'estero, rientrante, a mio parere, nell'ambito dell'attività lecita del EM...)";
- che il contenuto della conversazione non poteva certamente essere considerato generico, facendo riferimento ad un quantitativo preciso da collocare sull'automezzo insieme con altra merce (passa di lì a prendere tre balle di fieno;
quelle grosse in mezzo ci stanno, si ci stanno quelle grosse, 20 borse da 25 chili....);
- che "la spiegazione fornita dall'imputato nel citato interrogatorio dell'11 febbraio 1993 (in cui non contesta di essere l'interlocutore) è piuttosto confusa ed evidenzia la difficoltà del DI MA nel proclamarsi estraneo al traffico ("quando parto di 20 borse da 25 chili non sono in grado al momento di dare una giustificazione. Si trattava di una discussione ampia e generica e, in definitiva, quando avvenne il colloquio io parlavo di cifre, di viaggi, di merce da importare in Italia e di altre modalità senza sapere quali fossero i problemi del EM, i suoi affari, i suoi traffici e, in particolare, ignorando se la merce in questione fosse illecita o lecita, propendendo per tale seconda ipotesi. Un mio coinvolgimento deve escludersi per il fatto che non ero presente nella fase conclusiva del viaggio e che, al di là delle genetiche conversazioni, non ci sono negli atti altri elementi che dimostrerebbero il mio coinvolgimento nel traffico di droga");
- che, in realtà la conversazione, contrariamente a quanto preteso dall'imputato, è tutt'altro che generica, considerato che, nella stessa, si fa esplicito e specifico riferimento ad un quantitativo di "merce" (20 borse da 25 kg, pari quindi a circa kg. 500) in sostanza coincidente con il quantitativo di hashish, pervenuto e sequestrato al EM circa 15 giorni dopo (in data 21 aprile 1997); da ciò, per la Corte d'Appello, la "prova che il DI MA si riferiva proprio alla illecita importazione contestatagli in rubrica, in ordine alla quale egli è stato prodigo di consigli e suggerimenti". Sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, la Corte territoriale concludeva che dovesse ritenersi ampiamente acclarata la colpevolezza del DI MA in ordine al reato ascrittogli, quanto meno a titolo di suo "concorso morale con un'attività di rafforzamento dell'intento delittuoso del EM", dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di commercio di sostanze stupefacenti, una partecipazione morale, che dia stimolo e sicurezza all'azione dei correi la cui volontà viene rafforzata dai suggerimenti sulle modalità esecutive della condotta. Le spiegazioni fornite dalla difesa del ricorrente sul punto non varcano la soglia del mero espediente difensivo e non scalfiscono la serietà dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che va ritenuta esente da censura in questa sede, non competendo alla Corte di legittimità provvedere alla "rilettura" delle singole conversazioni e, a maggior ragione, a reinterpretare il contenuto delle singole espressioni utilizzate.
Nè può pretendersi di avere un "riscontro" al contenuto delle intercettazioni, in quanto tale mezzo di prova, laddove ritenuto convincente ed inequivoco dal giudice di merito, può fondare, anche da solo, il giudizio di responsabilità.
La necessità del riscontro oggettivo esterno potrebbe semmai porsi solo con riguardo alla valutazione della chiamata in reità o in correità, come disposto dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ipotesi, quest'ultima avulsa dal caso de quo.
Il controllo di legittimità di questa Corte non può che essere limitato alla verifica del logico apparato argomentativo e della correttezza del ragionamento giuridico formulato dal giudice del merito che, nel disattendere la richiesta istruttoria di rinnovazione del dibattimento, ha ritenuto esistenti tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato ascritto all'imputato, indicando con puntualità e chiarezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, analizzando in maniera conforme alle regole della logica e alle massime di comune esperienza il materiale probatorio acquisito, del quale con argomentazioni corrette e plausibili ha ritenuto l'esaustività. Il relativo diniego di assunzione della prova ritenuta dal ricorrente "decisiva" non è pertanto sindacabile in questa sede, essendo frutto di un giudizio di fatto legato alla ricostruzione della dinamica degli eventi anch'essa affidata esclusivamente all'apprezzamento fattuale incensurabile - perché congruamente motivato - in sede di legittimità.
3.2.2. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, e per analoghi motivi, erra il ricorrente anche quando ravvisa la violazione dell'art. 192 c.p.p. per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni dei coimputati che scagionavano il DI MA.
"L'art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni, peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo deve essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento". (Cass. Sez. 6, 17.11.1992, n. 1898, Altamura e altri, rv. 193781; Sez. 6, 08.01.2004, n. 7336, Meta e altro ).
Orbene, essendo pacifici i principi di diritto su indicati, devesi segnalare che la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto immune da evidenti vizi logici. Essa analizza specificamente i fatti e gli elementi sopra illustrati (con particolare riferimento al tenore delle conversazioni del DI MA di cui alle intercettazioni ambientali, sua identificazione come interlocutore del EM, genericità della spiegazione fornita in maniera confusa dal ricorrente in ordine alla tipologia di "merce" cui fa riferimento nella conversazione dell'aprile 1997 e al contenuto delle "20 borse da 25 kg") e li collega, secondo logica, al comportamento tenuto dall'imputato ed alle versioni "a discolpa" del DI MA, offerte dai concorrenti nel reato de quo".
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di secondo grado ha preso specificamente in esame le dichiarazioni dei correi EM e AG in ordine alla presunta estraneità del DI MA ai fatti in argomento, escludendone, però qualsiasi valenza probatoria ai fini della invocata esclusione di responsabilità, sia per la loro "compiacenza", sia perché recessive rispetto alla incidenza degli altri elementi "a carico", così come sopra illustrati.
Considerato inoltre che, in materia di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto, i risultati del suddetto mezzo di prova (intercettazioni ambientali, avvalorate dalle dichiarazioni del DI MA in sede di interrogatorio) debbono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini del convincimento del giudice relativo alla affermazione della responsabilità dell'imputato, sulla base di una motivazione del tutto logica.
3.2.3. - Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente dimentica i limiti del sindacato del giudice di legittimità. È pacifico, in proposito, che ai sensi del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass., Sez. Un., 19.06.1996, De Francesco). Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. Un., 02.07.1997, Dessimone;
Cass. 17.02.2003, parte civile Spinelli in proc. Vitella ed altro); questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr., Cass., Sez. 5, 14.05.2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato. In una tale prospettiva, la decisione gravata, di piena conferma di quella di primo grado in punto di responsabilità del ricorrente DI MA, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddicono o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell'argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita.
È quindi evidente che il ricorrente non deduce l'inesistenza della prova posta a fondamento della decisione o l'inesistenza delle dichiarazioni (cd. travisamento della prova) ma propone una diversa valutazione degli elementi di prova (deducendo quindi un vizio riconduciate al cd. travisamento del fatto).
Al riguardo si ribadisce che questa Corte non può però optare per la soluzione che ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti;
può soltanto verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (il teste ha detto "bianco" ma dal verbale risulta che abbia detto "nero": questa verifica è consentita. Non è invece consentita se a queste conclusioni si perviene con una valutazione del risultato di prova). Il giudice di legittimità non ha quindi il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto essendo questo compito esclusivo del giudice di merito;
il travisamento del fatto - inteso nel senso indicato - non può costituire motivo di ricorso in Cassazione se inteso nel senso di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e senza che venga riscontrata alcuna (manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa ricostruzione. E sempre che - come è avvenuto nel caso di specie - il giudice di appello abbia fornito una non illogica risposta alle argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello. (Cass. Sez. 4, 09.06.2004, n. 36769). Conclusivamente, le critiche che vengono articolate in ricorso non colgono nel segno, nel senso che non dimostrano affatto ne' la violazione di alcuna legge penale, ne' la pretesa illogicità della decisione gravata, in quanto si risolvono a ben vedere nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura delle risultanze processuali assolutamente parziale e non coordinata. E ciò a fronte di una decisione che, in modo logicamente convincente, ha ritenuto di fondare la responsabilità del ricorrente su un quadro probatorio che appare adeguatamente e logicamente ricostruito.
4. - In tale contesto i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 676 c.p.p., la condanna del ricorrente DI MA al pagamento delle spese processuali, e - in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, infra indicata, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il DI MA al pagamento delle spese processuali oltre al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009